Articolo 3 Eccezioni 1. Fermi restando gli obblighi generali di cui all'art.1, e' consentita la conservazione od il trasferimento di un certo numero di mine antipersona per lo sviluppo ed il 'training' nelle tecniche di ricerca, di rimozione e di distruzione delle mine. La quantita' delle mine non deve superare il numero minimo assolutamente necessario per gli scopi suddetti. 2. E' consentito il trasferimento di mine antipersona ai fini della distruzione.