Articolo 3
Eccezioni
1. Fermi restando gli obblighi generali di cui all'art.1, e'
consentita la conservazione od il trasferimento di un certo numero di
mine antipersona per lo sviluppo ed il 'training' nelle tecniche di
ricerca, di rimozione e di distruzione delle mine. La quantita' delle
mine non deve superare il numero minimo assolutamente necessario per
gli scopi suddetti.
2. E' consentito il trasferimento di mine antipersona ai fini della
distruzione.