(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                              Eccezioni 
1.  Fermi  restando  gli  obblighi  generali  di  cui  all'art.1,  e'
consentita la conservazione od il trasferimento di un certo numero di
mine antipersona per lo sviluppo ed il 'training' nelle  tecniche  di
ricerca, di rimozione e di distruzione delle mine. La quantita' delle
mine non deve superare il numero minimo assolutamente necessario  per
gli scopi suddetti. 
2. E' consentito il trasferimento di mine antipersona ai  fini  della
distruzione.