Articolo 4
Distruzione di mine antiuomo accumulate in riserve
Salvo quanto previsto nell'articolo 3, ciascuna Parte si impegna a
distruggere o ad assicurare la distruzione di tutte le mine
antipersona accumulate in riserve di sua proprieta' o in proprio
possesso, o che sono nella propria giurisdizione o sotto il proprio
controllo, il prima possibile ma non oltre 4 anni dopo l'entrata in
vigore della presente Convenzione per quella Parte.