(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
         Distruzione di mine antiuomo accumulate in riserve 
Salvo quanto previsto nell'articolo 3, ciascuna Parte  si  impegna  a
distruggere  o  ad  assicurare  la  distruzione  di  tutte  le   mine
antipersona accumulate in riserve di  sua  proprieta'  o  in  proprio
possesso, o che sono nella propria giurisdizione o sotto  il  proprio
controllo, il prima possibile ma non oltre 4 anni dopo  l'entrata  in
vigore della presente Convenzione per quella Parte.