Articolo 4 Distruzione di mine antiuomo accumulate in riserve Salvo quanto previsto nell'articolo 3, ciascuna Parte si impegna a distruggere o ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona accumulate in riserve di sua proprieta' o in proprio possesso, o che sono nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, il prima possibile ma non oltre 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per quella Parte.