Articolo 5
Distruzione di mine antiuomo in zone minate
1. Ciascuna Parte si impegna a distruggere o ad assicurare la
distruzione di tutte le mine antipersona nelle zone minate nella
propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, il prima
possibile e non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente
Convenzione per ciascuna Parte.
2. Ciascuna Parte fara' ogni sforzo possibile per individuare tutte
le aree nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo
nelle quali e' risaputo o si sospetta che siano collocate mine
antipersona ed assicurera' il prima possibile che tutte le mine
antipersona nelle zone minate nella propria giurisdizione o sotto il
proprio controllo abbiano il perimetro segnato, siano monitorate e
protette da confini o in altro modo, per assicurare l'effettiva
esclusione di civili, finche' tutte le mine antipersona ivi contenute
non siano state distrutte. La demarcazione dovra' conformarsi alle
norme stabilite nel Protocollo sui divieti o le restrizioni sull'uso
di mine, di trappole esplosive e di altri congegni, modificato il 3
maggio 1996, allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni
sull'uso di certe armi convenzionali che possano ritenersi
eccessivamente dannose o che abbiano effetti indiscriminati.
3. Se una Parte ritiene che non sara' in grado di distruggere o di
assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona di cui si fa
riferimento al comma 1, entro il periodo di tempo stabilito, puo'
sottoporre una richiesta durante una riunione delle Parti o una
Conferenza di riesame di proroga del termine massimo per completare
la distruzione di dette mine antipersona, fino a 10 anni.
4. Ciascuna richiesta contiene:
a) La durata della proroga proposta;
b) Una spiegazione dettagliata dei motivi per la proroga proposta,
incluso:
(i) La preparazione e lo 'status' del lavoro gestito nell'ambito dei
programmi nazionali di bonifica;
(ii) I mezzi finanziari e tecnici disponibili alla Parte per la
distruzione di tutte le mine; e
(iii) Circostanze che ostacolano la capacita' della Parte di
distruggere tutte le mine antipersona nelle zone minate;
c) Le implicazioni umanitarie, sociali, economiche ed ambientali
della proroga; e
d) Qualsiasi altra informazione pertinente alla richiesta di proroga
proposta.
5. Nell'incontro o nella Conferenza di revisione le Parti, prendendo
in considerazione gli elementi contenuti nel comma 4, valuteranno la
richiesta e decideranno a maggioranza dei voti delle Parti presenti e
votanti se concedere o meno la richiesta di un periodo di proroga.
6. Detta proroga puo' essere rinnovata su presentazione di una nuova
richiesta secondo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente
Articolo. Nel richiedere un'ulteriore periodo di proroga una Parte
deve fornire ulteriori e pertinenti informazioni su cio' che e' stato
fatto secondo il presente Articolo.