(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
             Distruzione di mine antiuomo in zone minate 
1. Ciascuna Parte  si  impegna  a  distruggere  o  ad  assicurare  la
distruzione di tutte le mine  antipersona  nelle  zone  minate  nella
propria  giurisdizione  o  sotto  il  proprio  controllo,  il   prima
possibile e non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente
Convenzione per ciascuna Parte. 
2. Ciascuna Parte fara' ogni sforzo possibile per  individuare  tutte
le aree nella propria giurisdizione  o  sotto  il  proprio  controllo
nelle quali e' risaputo  o  si  sospetta  che  siano  collocate  mine
antipersona ed assicurera' il  prima  possibile  che  tutte  le  mine
antipersona nelle zone minate nella propria giurisdizione o sotto  il
proprio controllo abbiano il perimetro segnato,  siano  monitorate  e
protette da confini o  in  altro  modo,  per  assicurare  l'effettiva
esclusione di civili, finche' tutte le mine antipersona ivi contenute
non siano state distrutte. La demarcazione  dovra'  conformarsi  alle
norme stabilite nel Protocollo sui divieti o le restrizioni  sull'uso
di mine, di trappole esplosive e di altri congegni, modificato  il  3
maggio 1996, allegato alla Convenzione sui divieti o  le  restrizioni
sull'uso  di  certe  armi   convenzionali   che   possano   ritenersi
eccessivamente dannose o che abbiano effetti indiscriminati. 
3. Se una Parte ritiene che non sara' in grado di  distruggere  o  di
assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona di cui  si  fa
riferimento al comma 1, entro il periodo  di  tempo  stabilito,  puo'
sottoporre una richiesta durante  una  riunione  delle  Parti  o  una
Conferenza di riesame di proroga del termine massimo  per  completare
la distruzione di dette mine antipersona, fino a 10 anni. 
4. Ciascuna richiesta contiene: 
a) La durata della proroga proposta; 
b) Una spiegazione dettagliata dei motivi per  la  proroga  proposta,
incluso: 
(i) La preparazione e lo 'status' del lavoro gestito nell'ambito  dei
programmi nazionali di bonifica; 
(ii) I mezzi finanziari e tecnici disponibili alla Parte per la 
distruzione di tutte le mine; e 
(iii)  Circostanze  che  ostacolano  la  capacita'  della  Parte   di
distruggere tutte le mine antipersona nelle zone minate; 
c) Le implicazioni umanitarie, sociali, economiche ed ambientali 
della proroga; e 
d) Qualsiasi altra informazione pertinente alla richiesta di  proroga
proposta. 
5. Nell'incontro o nella Conferenza di revisione le Parti,  prendendo
in considerazione gli elementi contenuti nel comma 4, valuteranno  la
richiesta e decideranno a maggioranza dei voti delle Parti presenti e
votanti se concedere o meno la richiesta di un periodo di proroga. 
6. Detta proroga puo' essere rinnovata su presentazione di una  nuova
richiesta secondo quanto previsto dai commi 3, 4  e  5  del  presente
Articolo. Nel richiedere un'ulteriore periodo di  proroga  una  Parte
deve fornire ulteriori e pertinenti informazioni su cio' che e' stato
fatto secondo il presente Articolo.