(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
              Cooperazione ed assistenza internazionale 
1. Nell'adempiere i propri obblighi secondo la  presente  Convenzione
ciascuna Parte ha il diritto di cercare  e  ricevere  assistenza,  se
fattibile, da altre Parti e nella misura in cui cio' sia possibile. 
2. Ciascuna Parte si impegna a facilitare  ed  avra'  il  diritto  di
partecipare  nella  maggiore  misura  possibile   allo   scambio   di
attrezzature,  di  materiali  e  di   informazioni   scientifiche   e
tecnologiche riguardanti l'attuazione della presente Convenzione.  Le
Parti non imporranno restrizioni indebite sulla norma riguardante  le
attrezzature  per  la  rimozione  delle  mine   e   le   informazioni
tecnologiche connesse per scopi umanitari. 
3. Ciascuna Parte in condizione di fare cio', fornira' assistenza per
la cura e  la  riabilitazione,  per  la  reintegrazione  economico  e
sociale delle vittime delle mine e per programmi finalizzati  ad  una
sensibilizzazione nei confronti  delle  mine.  Tale  assistenza  puo'
essere fornita, inter  alia,  attraverso  il  sistema  delle  Nazioni
Unite, le istituzioni o le organizzazioni internazionali, regionali o
nazionali, il Comitato Internazionale delle Croce Rossa, le  societa'
nazionali della Croce e della Mezzaluna rosse e la  loro  Federazione
internazionale, le organizzazioni non governative, o su un  principio
di bilateralita'. 
4. Ciascuna Parte in condizione di fare cio' fornira' assistenza  per
la rimozione delle mine e le attivita' connesse. Una tale  assistenza
puo' essere fornita, inter alia, attraverso il sistema delle  Nazioni
Unite, le istituzioni o le organizzazioni internazionali o regionali,
le istituzioni o le organizzazioni  non  governative,  o  secondo  un
principio  di  bilateralita',  o  contribuendo  al  Fondo  fiduciario
volontario delle Nazioni Unite per l'assistenza nella rimozione delle
mine, o ad  altri  fondi  regionali  che  trattano  il  programma  di
bonifica. 
5. Ciascuna Parte in condizione di farlo fornira' assistenza  per  la
distruzione di mine antipersona accumulate in riserve. 
6. Ciascuna Parte si impegna a fornire informazioni  alla  base  dati
sulla rimozione di  mine  istituita  nell'ambito  del  sistema  delle
Nazioni Unite, in particolare informazioni riguardanti vari  mezzi  e
tecnologie per la rimozione di mine, e liste di esperti,  agenzie  di
esperti o punti nazionali di contatto sulla rimozione di mine. 
7.  Le  Parti   possono   richiedere   alle   Nazioni   Unite,   alle
organizzazioni  regionali,  ad  altre   Parti   o   ad   altri   fori
intergovernativi  o  non  governativi  competenti,  di  assistere  le
proprie autorita' nell'elaborazione  di  un  programma  nazionale  di
bonifica per determinare, inter alia: 
a) L'ampiezza e l'ambito di  applicazione  del  problema  delle  mine
antipersona; 
b) Le  risorse  finanziarie,  tecnologiche  ed  umane  richieste  per
l'attuazione del programma; 
c) Il numero previsto di anni necessari a distruggere tutte  le  mine
antipersona  nelle  zone  minate  nella  giurisdizione  o  sotto   il
controllo della Parte interessata; 
d) le attivita' di sensibilizzazione nei confronti della problematica
delle mine  per  ridurre  l'incidenza  delle  ferite  o  delle  morti
connesse alle mine; 
e) Assistenza alle vittime delle mine; 
f) Il rapporto tra il Governo della Parte interessata  e  le  entita'
governative,  intergovernative  o  non  governative  pertinenti   che
lavoreranno per l'attuazione del programma. 
8. Ciascuna Parte che da e riceve assistenza secondo le  disposizioni
del presente articolo, coopereranno con la prospettiva di  assicurare
la  completa  e  pronta  attuazione  dei  programmi,  di   assistenza
concordati.