Articolo 6
Cooperazione ed assistenza internazionale
1. Nell'adempiere i propri obblighi secondo la presente Convenzione
ciascuna Parte ha il diritto di cercare e ricevere assistenza, se
fattibile, da altre Parti e nella misura in cui cio' sia possibile.
2. Ciascuna Parte si impegna a facilitare ed avra' il diritto di
partecipare nella maggiore misura possibile allo scambio di
attrezzature, di materiali e di informazioni scientifiche e
tecnologiche riguardanti l'attuazione della presente Convenzione. Le
Parti non imporranno restrizioni indebite sulla norma riguardante le
attrezzature per la rimozione delle mine e le informazioni
tecnologiche connesse per scopi umanitari.
3. Ciascuna Parte in condizione di fare cio', fornira' assistenza per
la cura e la riabilitazione, per la reintegrazione economico e
sociale delle vittime delle mine e per programmi finalizzati ad una
sensibilizzazione nei confronti delle mine. Tale assistenza puo'
essere fornita, inter alia, attraverso il sistema delle Nazioni
Unite, le istituzioni o le organizzazioni internazionali, regionali o
nazionali, il Comitato Internazionale delle Croce Rossa, le societa'
nazionali della Croce e della Mezzaluna rosse e la loro Federazione
internazionale, le organizzazioni non governative, o su un principio
di bilateralita'.
4. Ciascuna Parte in condizione di fare cio' fornira' assistenza per
la rimozione delle mine e le attivita' connesse. Una tale assistenza
puo' essere fornita, inter alia, attraverso il sistema delle Nazioni
Unite, le istituzioni o le organizzazioni internazionali o regionali,
le istituzioni o le organizzazioni non governative, o secondo un
principio di bilateralita', o contribuendo al Fondo fiduciario
volontario delle Nazioni Unite per l'assistenza nella rimozione delle
mine, o ad altri fondi regionali che trattano il programma di
bonifica.
5. Ciascuna Parte in condizione di farlo fornira' assistenza per la
distruzione di mine antipersona accumulate in riserve.
6. Ciascuna Parte si impegna a fornire informazioni alla base dati
sulla rimozione di mine istituita nell'ambito del sistema delle
Nazioni Unite, in particolare informazioni riguardanti vari mezzi e
tecnologie per la rimozione di mine, e liste di esperti, agenzie di
esperti o punti nazionali di contatto sulla rimozione di mine.
7. Le Parti possono richiedere alle Nazioni Unite, alle
organizzazioni regionali, ad altre Parti o ad altri fori
intergovernativi o non governativi competenti, di assistere le
proprie autorita' nell'elaborazione di un programma nazionale di
bonifica per determinare, inter alia:
a) L'ampiezza e l'ambito di applicazione del problema delle mine
antipersona;
b) Le risorse finanziarie, tecnologiche ed umane richieste per
l'attuazione del programma;
c) Il numero previsto di anni necessari a distruggere tutte le mine
antipersona nelle zone minate nella giurisdizione o sotto il
controllo della Parte interessata;
d) le attivita' di sensibilizzazione nei confronti della problematica
delle mine per ridurre l'incidenza delle ferite o delle morti
connesse alle mine;
e) Assistenza alle vittime delle mine;
f) Il rapporto tra il Governo della Parte interessata e le entita'
governative, intergovernative o non governative pertinenti che
lavoreranno per l'attuazione del programma.
8. Ciascuna Parte che da e riceve assistenza secondo le disposizioni
del presente articolo, coopereranno con la prospettiva di assicurare
la completa e pronta attuazione dei programmi, di assistenza
concordati.