(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
                        Misure di trasparenza 
1. Ciascuna Parte fara' una relazione al  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite, non appena possibile, ed 'in ogni caso, non oltre  180
giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per quella
Parte sui seguenti punti: 
a) Le misure  nazionali  di  attuazione  di  cui  si  fa  riferimento
nell'articolo 9; 
b) Il totale di tutte le mine antipersona accumulate  in  riserve  in
proprio possesso, o nella propria giurisdizione o  sotto  il  proprio
controllo, che comprenda una ripartizione del tipo,  della  quantita'
e, se  possibile  il  numero  dei  lotti  di  ciascun  tipo  di  mine
antipersona accumulate in riserve; 
c) Nella misura possibile, la collocazione di tutte  le  zone  minate
che contengono,  o  si  sospetta  che  contengano,  mine  antipersona
nell'ambito della propria giurisdizione o  controllo,  che  includano
piu' particolari possibili riguardanti il  tipo  e  la  quantita'  di
ciascun tipo di mine antipersona in ogni area minata  e  quando  sono
state collocate; 
d) I tipi, le quantita' e, se possibile, il numero dei lotti di tutte
le mine antipersona conservate o trasferite per  lo  sviluppo  ed  il
training nelle tecniche di distruzione, rimozione  e  scoperta  delle
mine,  o  trasferite  a  scopo  di  distruzione,  e  le   istituzioni
autorizzate  da  una  Parte  per   conservare   o   trasferire   mine
antipersona, secondo l'articolo 3; 
e) Lo "status" dei programmi  di  conversione  degli  impianti  o  di
annullamento di commesse per la produzione di mine antipersona; 
f) Lo "status" dei programmi per la distruzione di  mine  antipersona
secondo gli articoli 4 e 5, incluso i dettagli dei metodi che saranno
usati nella  distruzione,  la  collocazione  di  tutti  i  luoghi  di
distruzione e la sicurezza  applicabile  e  le  norme  ambientali  da
osservare; 
g) I tipi e le quantita' di tutte le mine antipersona distrutte  dopo
l'entrata in vigore della Convenzione per quella Parte, che includano
una ripartizione della quantita' di ciascun tipo di mine  antipersona
distrutte,  secondo  gli  articoli  4  e  5,  rispettivamente,  e  se
possibile il numero dei lotti di ciascun tipo di mine antipersona, in
caso di distruzione secondo l'articolo 4; 
h) Le caratteristiche tecniche di ciascun tipo  di  mine  antipersona
prodotte, nella misura in cui  si  conoscono,  e  quelle  attualmente
possedute da o di proprieta' di  una  Parte,  fornendo,  laddove  sia
ragionevolmente possibile, suddette  categorie  di  informazioni  che
possano  facilitare  l'individuazione  e   la   rimozione   di   mine
antipersona;  queste  informazioni   devono   includere   almeno   le
dimensioni, il punto di fusione, il contenuto esplosivo, il contenuto
metallico, le fotografie a colori ed altre informazioni che possano 
agevolare la rimozione di mine; e 
i) Le misure prese per dare un  avvertimento  immediato  ed  efficace
alla popolazione in relazione a tutte le aree individuate nel comma 2
dell'articolo 5. 
2. Le informazioni date in conformita' al presente  Articolo  saranno
aggiornate annualmente dalle Parti, coprendo l'ultimo anno solare,  e
saranno riferite al Segretario Generale delle Nazioni Unite non oltre
il 30 Aprile di ciascun anno. 
3. Il Segretario  Generale  delle  Nazioni  Unite  trasmettera'  tali
relazioni ricevute alle Parti.