Articolo 7
Misure di trasparenza
1. Ciascuna Parte fara' una relazione al Segretario Generale delle
Nazioni Unite, non appena possibile, ed 'in ogni caso, non oltre 180
giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per quella
Parte sui seguenti punti:
a) Le misure nazionali di attuazione di cui si fa riferimento
nell'articolo 9;
b) Il totale di tutte le mine antipersona accumulate in riserve in
proprio possesso, o nella propria giurisdizione o sotto il proprio
controllo, che comprenda una ripartizione del tipo, della quantita'
e, se possibile il numero dei lotti di ciascun tipo di mine
antipersona accumulate in riserve;
c) Nella misura possibile, la collocazione di tutte le zone minate
che contengono, o si sospetta che contengano, mine antipersona
nell'ambito della propria giurisdizione o controllo, che includano
piu' particolari possibili riguardanti il tipo e la quantita' di
ciascun tipo di mine antipersona in ogni area minata e quando sono
state collocate;
d) I tipi, le quantita' e, se possibile, il numero dei lotti di tutte
le mine antipersona conservate o trasferite per lo sviluppo ed il
training nelle tecniche di distruzione, rimozione e scoperta delle
mine, o trasferite a scopo di distruzione, e le istituzioni
autorizzate da una Parte per conservare o trasferire mine
antipersona, secondo l'articolo 3;
e) Lo "status" dei programmi di conversione degli impianti o di
annullamento di commesse per la produzione di mine antipersona;
f) Lo "status" dei programmi per la distruzione di mine antipersona
secondo gli articoli 4 e 5, incluso i dettagli dei metodi che saranno
usati nella distruzione, la collocazione di tutti i luoghi di
distruzione e la sicurezza applicabile e le norme ambientali da
osservare;
g) I tipi e le quantita' di tutte le mine antipersona distrutte dopo
l'entrata in vigore della Convenzione per quella Parte, che includano
una ripartizione della quantita' di ciascun tipo di mine antipersona
distrutte, secondo gli articoli 4 e 5, rispettivamente, e se
possibile il numero dei lotti di ciascun tipo di mine antipersona, in
caso di distruzione secondo l'articolo 4;
h) Le caratteristiche tecniche di ciascun tipo di mine antipersona
prodotte, nella misura in cui si conoscono, e quelle attualmente
possedute da o di proprieta' di una Parte, fornendo, laddove sia
ragionevolmente possibile, suddette categorie di informazioni che
possano facilitare l'individuazione e la rimozione di mine
antipersona; queste informazioni devono includere almeno le
dimensioni, il punto di fusione, il contenuto esplosivo, il contenuto
metallico, le fotografie a colori ed altre informazioni che possano
agevolare la rimozione di mine; e
i) Le misure prese per dare un avvertimento immediato ed efficace
alla popolazione in relazione a tutte le aree individuate nel comma 2
dell'articolo 5.
2. Le informazioni date in conformita' al presente Articolo saranno
aggiornate annualmente dalle Parti, coprendo l'ultimo anno solare, e
saranno riferite al Segretario Generale delle Nazioni Unite non oltre
il 30 Aprile di ciascun anno.
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmettera' tali
relazioni ricevute alle Parti.