Articolo 8
Facilitazioni e chiarimenti riguardo all'esecuzione
1. Le Parti concordano nel consultarsi e cooperare per l'attuazione
delle disposizioni della presente Convenzione, e per lavorare insieme
in uno spirito di cooperazione per facilitare l'esecuzione delle
Parti degli obblighi di cui alla presente Convenzione.
2. Se una o piu' Parti desiderano chiarire e cercare di risolvere
questioni relative all'esecuzione alle disposizioni della presente
Convenzione di un'altra Parte, possono sottoporre, tramite il
Segretario Generale delle Nazioni Unite, una Richiesta di chiarimenti
su quel punto a quella Parte. Suddetta richiesta, sara' accompagnata
da tutte le informazioni appropriate. Ciascuna Parte si asterra' da
richieste di chiarimenti ingiustificate, curandosi di evitare
inganni. Una Parte che riceve una richiesta di chiarimenti fornira',
tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro 28 giorni
alla Parte richiedente tutte le informazioni che aiuteranno a
chiarire questo punto.
3. Se la parte richiedente non riceve una risposta tramite il
Segretario Generale delle Nazioni Unite entro quel periodo di tempo,
o ritiene che la risposta alla richiesta di chiarimenti sia
insoddisfacente, puo' sottoporre la questione tramite il Segretario
Generale delle Nazioni Unite alle Parti nel successivo incontro. Il
Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmettera' la questione
accompagnata da tutte le informazioni appropriate riguardanti la
richiesta di chiarimenti, a tutte le Parti. Tali informazioni saranno
presentate alla Parte richiesta che avra' il diritto di rispondere.
4. In attesa della convocazione di un'incontro delle Parti, una
qualsiasi delle Parti interessate puo' richiedere al Segretario
Generale delle Nazioni Unite di interessarsi per facilitare i
chiarimenti richiesti.
5. La Parte richiedente puo' proporre tramite il Segretario Generale
delle Nazioni Unite la convocazione di un incontro speciale delle
Parti per esaminare la questione. Il Segretario Generale delle
Nazioni Unite comunichera' successivamente questa proposta e tutte le
informazioni presentate dalle Parti interessate, a tutte le Parti con
una richiesta in cui e' indicato se esse sono favorevoli al predetto
incontro speciale delle Parti, allo scopo di esaminare la questione.
Nel caso in cui entro 14 giorni dalla data di tale comunicazione,
almeno un terzo delle Parti sono favorevoli al predetto, incontro
speciale, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convochera'
quest'incontro speciale delle Parti entro ulteriori 14 giorni. Il
quorum di quest'incontro consistera' nella maggioranza delle Parti.
6. Le Parti, nell'ambito della riunione o della riunione speciale,
nel caso in cui questa si verifichi, determineranno se esaminare
ulteriormente la questione, prendendo in considerazione tutte le
informazioni presentate dalle Parti interessate. Le Parti nella loro
riunione o riunione speciale faranno ogni sforzo per raggiungere una
decisione all'unanimita'. Se, nonostante gli sforzi a tal fine non
viene raggiunto nessun accordo, la decisione sara' presa a
maggioranza delle Parti presenti e votanti.
7. Tutte le Parti coopereranno interamente con le Parti in sede di
riunione o di riunione speciale per portare a termine il riesame
della questione, incluso tutte le missioni inquirenti autorizzate
secondo il comma 8.
8. Se vengono richiesti ulteriori chiarimenti, le Parti in riunione o
in riunione speciale autorizzeranno una missione inquirente e
decideranno sul suo mandato a maggioranza delle Parti presenti e
votanti. In qualsiasi momento la Parte richiesta puo' ospitare una
missione inquirente nel proprio territorio. Detta missione avra'
luogo senza una decisione delle Parti in riunione o in riunione
speciale che autorizzi tale missione. La missione, composta da non
piu' di 9 esperti, nominata ed approvata secondo quanto previsto dai
commi 9 e 10, puo' raccogliere ulteriori informazioni sul luogo od in
altri luoghi direttamente connessi alle questioni inerenti
l'esecuzione nell'ambito della giurisdizione o controllo della Parte
richiesta.
9. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite preparera' ed
aggiornera' una lista dei nomi, delle nazionalita' e di altri dati
pertinenti di esperti qualificati forniti dalle Parti e la
comunichera' a tutte le Parti. Gli esperti inclusi in questa lista
saranno considerati nominati per tutte le missioni inquirenti a meno
che una Parte dichiari la propria mancata accettazione per iscritto.
In caso di non accettazione, l'esperto non partecipera' alle missioni
inquirenti sul territorio od in qualsiasi altro luogo nell'ambito
della giurisdizione o controllo della Parte che si oppone, se la non
accettazione e' stata dichiarata precedente alla nomina dell'esperto
per tali missioni.
10. Su richiesta delle Parti in riunione od in riunione speciale, il
Segretario Generale delle Nazioni Unite, in seguito a consultazioni
con la Parte richiesta, nomina i membri della missione, compreso il
leader. I cittadini delle Parti che richiedono la missione
d'inchiesta o che sono direttamente interessati ad essa, non saranno
nominati nella missione. I membri della missione d'inchiesta godranno
dei privilegi e delle immunita' di cui all'articolo 6 della
Convenzione sui privilegi e le immunita' delle nazioni Unite,
adottata il 13 febbraio 1946.
11. Con un preavviso di almeno 72 ore, i membri della missione
d'inchiesta arriveranno nel territorio della Parte richiesta alla
prima opportunita'. La Parte richiesta adottera' ogni misura
amministrativa necessaria per ricevere, trasportare ed accogliere la
missione, e sara' responsabile di garantire la sicurezza della
missione nella maggiore misura possibile mentre si trova nel
territorio sotto il proprio controllo.
12. Fatta salva la sovranita' della Parte richiesta, la missione
d'inchiesta puo' portare nel territorio della Parte richiesta le
attrezzature necessarie che saranno usate esclusivamente per
raccogliere le informazioni sulla presunta questione di esecuzione.
Prima del suo arrivo, la missione informera' la parte richiesta
dell'attrezzatura che intende utilizzare nel corso della missione
d'inchiesta.
13. La Parte richiesta, fara' ogni sforzo per assicurare che alla
missione d'inchiesta venga data l'opportunita' di parlare con tutte
le persone interessate che possono dare informazioni connesse alla
presunta questione di esecuzione.
14. La Parte richiesta permettera' l'accesso alla missione
d'inchiesta in tutte le aree e gli impianti sotto il proprio
controllo dove ci si aspetta che fatti pertinenti alla questione di
esecuzione siano raccolti. Cio' sara' soggetto agli accordi che la
Parte richiesta ritenga necessari per:
a) La protezione di aree, informazioni ed attrezzature sensibili;
b) La protezione di qualsiasi obbligo costituzionale che la Parte
richiesta possa avere in materia di diritti di proprieta',
perquisizioni e sequestri, od altri diritti costituzionali; o
c) La protezione e la sicurezza fisica dei membri della missione
d'inchiesta.
Nel caso in cui la Parte richiesta concluda tali accordi, fara' ogni
ragionevole sforzo per dimostrare con mezzi alternativi la propria
conformita' alla presente Convenzione.
15. La missione d'inchiesta puo' rimanere nel territorio della Parte
interessata per non piu' di 14 giorni, ed in un luogo specifico per
non piu' di 7 giorni, a meno che sia concordato diversamente.
16. Tutte le informazioni riservate e non connesse all'oggetto della
missione d'inchiesta, saranno trattate secondo un principio di
riservatezza.
17. La missione d'inchiesta riferira', tramite il Segretario Generale
delle Nazioni Unite alle Parti in riunione o in riunione speciale, i
risultati delle proprie inchieste.
18. Le Parti in riunione o in riunione speciale esamineranno tutte le
informazioni pertinenti, inclusa la relazione presentata dalla
missione d'inchiesta, e puo' richiedere alla Parte richiesta di
adottare misure per affrontare la questione di esecuzione entro uno
specifico periodo di tempo. La Parte richiesta riferira' sulle misure
prese in risposta a questa richiesta.
19. Le Parti in riunione o in riunione speciale possono suggerire
alle Parti interessate modi e mezzi per chiarire, o risolvere
ulteriormente il problema in esame, incluso l'avvio di procedure
idonee in conformita' al diritto internazionale. Nei casi in cui si
e' deciso che la questione in oggetto sia dovuta a circostanze che
vanno al di la' del controllo della Parte richiesta, le Parti in
riunione o in riunione speciale possono raccomandare misure idonee,
incluso l'uso di misure di cooperazione di cui si fa riferimento
nell'art.6.
20. Le Parti in riunione o in riunione speciale faranno ogni sforzo
per raggiungere le proprie decisioni di cui si fa riferimento nei
commi 18 e 19 all'unanimita', o a maggioranza dei 2 terzi delle Parti
presenti e votanti.