Articolo 8 Facilitazioni e chiarimenti riguardo all'esecuzione 1. Le Parti concordano nel consultarsi e cooperare per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, e per lavorare insieme in uno spirito di cooperazione per facilitare l'esecuzione delle Parti degli obblighi di cui alla presente Convenzione. 2. Se una o piu' Parti desiderano chiarire e cercare di risolvere questioni relative all'esecuzione alle disposizioni della presente Convenzione di un'altra Parte, possono sottoporre, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, una Richiesta di chiarimenti su quel punto a quella Parte. Suddetta richiesta, sara' accompagnata da tutte le informazioni appropriate. Ciascuna Parte si asterra' da richieste di chiarimenti ingiustificate, curandosi di evitare inganni. Una Parte che riceve una richiesta di chiarimenti fornira', tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro 28 giorni alla Parte richiedente tutte le informazioni che aiuteranno a chiarire questo punto. 3. Se la parte richiedente non riceve una risposta tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite entro quel periodo di tempo, o ritiene che la risposta alla richiesta di chiarimenti sia insoddisfacente, puo' sottoporre la questione tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite alle Parti nel successivo incontro. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmettera' la questione accompagnata da tutte le informazioni appropriate riguardanti la richiesta di chiarimenti, a tutte le Parti. Tali informazioni saranno presentate alla Parte richiesta che avra' il diritto di rispondere. 4. In attesa della convocazione di un'incontro delle Parti, una qualsiasi delle Parti interessate puo' richiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di interessarsi per facilitare i chiarimenti richiesti. 5. La Parte richiedente puo' proporre tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite la convocazione di un incontro speciale delle Parti per esaminare la questione. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite comunichera' successivamente questa proposta e tutte le informazioni presentate dalle Parti interessate, a tutte le Parti con una richiesta in cui e' indicato se esse sono favorevoli al predetto incontro speciale delle Parti, allo scopo di esaminare la questione. Nel caso in cui entro 14 giorni dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo delle Parti sono favorevoli al predetto, incontro speciale, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convochera' quest'incontro speciale delle Parti entro ulteriori 14 giorni. Il quorum di quest'incontro consistera' nella maggioranza delle Parti. 6. Le Parti, nell'ambito della riunione o della riunione speciale, nel caso in cui questa si verifichi, determineranno se esaminare ulteriormente la questione, prendendo in considerazione tutte le informazioni presentate dalle Parti interessate. Le Parti nella loro riunione o riunione speciale faranno ogni sforzo per raggiungere una decisione all'unanimita'. Se, nonostante gli sforzi a tal fine non viene raggiunto nessun accordo, la decisione sara' presa a maggioranza delle Parti presenti e votanti. 7. Tutte le Parti coopereranno interamente con le Parti in sede di riunione o di riunione speciale per portare a termine il riesame della questione, incluso tutte le missioni inquirenti autorizzate secondo il comma 8. 8. Se vengono richiesti ulteriori chiarimenti, le Parti in riunione o in riunione speciale autorizzeranno una missione inquirente e decideranno sul suo mandato a maggioranza delle Parti presenti e votanti. In qualsiasi momento la Parte richiesta puo' ospitare una missione inquirente nel proprio territorio. Detta missione avra' luogo senza una decisione delle Parti in riunione o in riunione speciale che autorizzi tale missione. La missione, composta da non piu' di 9 esperti, nominata ed approvata secondo quanto previsto dai commi 9 e 10, puo' raccogliere ulteriori informazioni sul luogo od in altri luoghi direttamente connessi alle questioni inerenti l'esecuzione nell'ambito della giurisdizione o controllo della Parte richiesta. 9. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite preparera' ed aggiornera' una lista dei nomi, delle nazionalita' e di altri dati pertinenti di esperti qualificati forniti dalle Parti e la comunichera' a tutte le Parti. Gli esperti inclusi in questa lista saranno considerati nominati per tutte le missioni inquirenti a meno che una Parte dichiari la propria mancata accettazione per iscritto. In caso di non accettazione, l'esperto non partecipera' alle missioni inquirenti sul territorio od in qualsiasi altro luogo nell'ambito della giurisdizione o controllo della Parte che si oppone, se la non accettazione e' stata dichiarata precedente alla nomina dell'esperto per tali missioni. 10. Su richiesta delle Parti in riunione od in riunione speciale, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in seguito a consultazioni con la Parte richiesta, nomina i membri della missione, compreso il leader. I cittadini delle Parti che richiedono la missione d'inchiesta o che sono direttamente interessati ad essa, non saranno nominati nella missione. I membri della missione d'inchiesta godranno dei privilegi e delle immunita' di cui all'articolo 6 della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle nazioni Unite, adottata il 13 febbraio 1946. 11. Con un preavviso di almeno 72 ore, i membri della missione d'inchiesta arriveranno nel territorio della Parte richiesta alla prima opportunita'. La Parte richiesta adottera' ogni misura amministrativa necessaria per ricevere, trasportare ed accogliere la missione, e sara' responsabile di garantire la sicurezza della missione nella maggiore misura possibile mentre si trova nel territorio sotto il proprio controllo. 12. Fatta salva la sovranita' della Parte richiesta, la missione d'inchiesta puo' portare nel territorio della Parte richiesta le attrezzature necessarie che saranno usate esclusivamente per raccogliere le informazioni sulla presunta questione di esecuzione. Prima del suo arrivo, la missione informera' la parte richiesta dell'attrezzatura che intende utilizzare nel corso della missione d'inchiesta. 13. La Parte richiesta, fara' ogni sforzo per assicurare che alla missione d'inchiesta venga data l'opportunita' di parlare con tutte le persone interessate che possono dare informazioni connesse alla presunta questione di esecuzione. 14. La Parte richiesta permettera' l'accesso alla missione d'inchiesta in tutte le aree e gli impianti sotto il proprio controllo dove ci si aspetta che fatti pertinenti alla questione di esecuzione siano raccolti. Cio' sara' soggetto agli accordi che la Parte richiesta ritenga necessari per: a) La protezione di aree, informazioni ed attrezzature sensibili; b) La protezione di qualsiasi obbligo costituzionale che la Parte richiesta possa avere in materia di diritti di proprieta', perquisizioni e sequestri, od altri diritti costituzionali; o c) La protezione e la sicurezza fisica dei membri della missione d'inchiesta. Nel caso in cui la Parte richiesta concluda tali accordi, fara' ogni ragionevole sforzo per dimostrare con mezzi alternativi la propria conformita' alla presente Convenzione. 15. La missione d'inchiesta puo' rimanere nel territorio della Parte interessata per non piu' di 14 giorni, ed in un luogo specifico per non piu' di 7 giorni, a meno che sia concordato diversamente. 16. Tutte le informazioni riservate e non connesse all'oggetto della missione d'inchiesta, saranno trattate secondo un principio di riservatezza. 17. La missione d'inchiesta riferira', tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite alle Parti in riunione o in riunione speciale, i risultati delle proprie inchieste. 18. Le Parti in riunione o in riunione speciale esamineranno tutte le informazioni pertinenti, inclusa la relazione presentata dalla missione d'inchiesta, e puo' richiedere alla Parte richiesta di adottare misure per affrontare la questione di esecuzione entro uno specifico periodo di tempo. La Parte richiesta riferira' sulle misure prese in risposta a questa richiesta. 19. Le Parti in riunione o in riunione speciale possono suggerire alle Parti interessate modi e mezzi per chiarire, o risolvere ulteriormente il problema in esame, incluso l'avvio di procedure idonee in conformita' al diritto internazionale. Nei casi in cui si e' deciso che la questione in oggetto sia dovuta a circostanze che vanno al di la' del controllo della Parte richiesta, le Parti in riunione o in riunione speciale possono raccomandare misure idonee, incluso l'uso di misure di cooperazione di cui si fa riferimento nell'art.6. 20. Le Parti in riunione o in riunione speciale faranno ogni sforzo per raggiungere le proprie decisioni di cui si fa riferimento nei commi 18 e 19 all'unanimita', o a maggioranza dei 2 terzi delle Parti presenti e votanti.