(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
         Facilitazioni e chiarimenti riguardo all'esecuzione 
1. Le Parti concordano nel consultarsi e cooperare  per  l'attuazione
delle disposizioni della presente Convenzione, e per lavorare insieme
in uno spirito di  cooperazione  per  facilitare  l'esecuzione  delle
Parti degli obblighi di cui alla presente Convenzione. 
2. Se una o piu' Parti desiderano chiarire  e  cercare  di  risolvere
questioni relative all'esecuzione alle  disposizioni  della  presente
Convenzione  di  un'altra  Parte,  possono  sottoporre,  tramite   il
Segretario Generale delle Nazioni Unite, una Richiesta di chiarimenti
su quel punto a quella Parte. Suddetta richiesta, sara'  accompagnata
da tutte le informazioni appropriate. Ciascuna Parte si  asterra'  da
richieste  di  chiarimenti  ingiustificate,  curandosi   di   evitare
inganni. Una Parte che riceve una richiesta di chiarimenti  fornira',
tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro  28  giorni
alla  Parte  richiedente  tutte  le  informazioni  che  aiuteranno  a
chiarire questo punto. 
3. Se la  parte  richiedente  non  riceve  una  risposta  tramite  il
Segretario Generale delle Nazioni Unite entro quel periodo di  tempo,
o  ritiene  che  la  risposta  alla  richiesta  di  chiarimenti   sia
insoddisfacente, puo' sottoporre la questione tramite  il  Segretario
Generale delle Nazioni Unite alle Parti nel successivo  incontro.  Il
Segretario Generale delle Nazioni  Unite  trasmettera'  la  questione
accompagnata da tutte  le  informazioni  appropriate  riguardanti  la
richiesta di chiarimenti, a tutte le Parti. Tali informazioni saranno
presentate alla Parte richiesta che avra' il diritto di rispondere. 
4. In attesa della  convocazione  di  un'incontro  delle  Parti,  una
qualsiasi delle  Parti  interessate  puo'  richiedere  al  Segretario
Generale  delle  Nazioni  Unite  di  interessarsi  per  facilitare  i
chiarimenti richiesti. 
5. La Parte richiedente puo' proporre tramite il Segretario  Generale
delle Nazioni Unite la convocazione di  un  incontro  speciale  delle
Parti per  esaminare  la  questione.  Il  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite comunichera' successivamente questa proposta e tutte le
informazioni presentate dalle Parti interessate, a tutte le Parti con
una richiesta in cui e' indicato se esse sono favorevoli al  predetto
incontro speciale delle Parti, allo scopo di esaminare la  questione.
Nel caso in cui entro 14 giorni dalla  data  di  tale  comunicazione,
almeno un terzo delle Parti sono  favorevoli  al  predetto,  incontro
speciale, il Segretario  Generale  delle  Nazioni  Unite  convochera'
quest'incontro speciale delle Parti entro  ulteriori  14  giorni.  Il
quorum di quest'incontro consistera' nella maggioranza delle Parti. 
6. Le Parti, nell'ambito della riunione o  della  riunione  speciale,
nel caso in cui questa  si  verifichi,  determineranno  se  esaminare
ulteriormente la questione,  prendendo  in  considerazione  tutte  le
informazioni presentate dalle Parti interessate. Le Parti nella  loro
riunione o riunione speciale faranno ogni sforzo per raggiungere  una
decisione all'unanimita'. Se, nonostante gli sforzi a  tal  fine  non
viene  raggiunto  nessun  accordo,  la  decisione   sara'   presa   a
maggioranza delle Parti presenti e votanti. 
7. Tutte le Parti coopereranno interamente con le Parti  in  sede  di
riunione o di riunione speciale per  portare  a  termine  il  riesame
della questione, incluso tutte  le  missioni  inquirenti  autorizzate
secondo il comma 8. 
8. Se vengono richiesti ulteriori chiarimenti, le Parti in riunione o
in  riunione  speciale  autorizzeranno  una  missione  inquirente   e
decideranno sul suo mandato a  maggioranza  delle  Parti  presenti  e
votanti. In qualsiasi momento la Parte richiesta  puo'  ospitare  una
missione inquirente nel  proprio  territorio.  Detta  missione  avra'
luogo senza una decisione delle  Parti  in  riunione  o  in  riunione
speciale che autorizzi tale missione. La missione,  composta  da  non
piu' di 9 esperti, nominata ed approvata secondo quanto previsto  dai
commi 9 e 10, puo' raccogliere ulteriori informazioni sul luogo od in
altri  luoghi   direttamente   connessi   alle   questioni   inerenti
l'esecuzione nell'ambito della giurisdizione o controllo della  Parte
richiesta. 
9.  Il  Segretario  Generale  delle  Nazioni  Unite   preparera'   ed
aggiornera' una lista dei nomi, delle nazionalita' e  di  altri  dati
pertinenti  di  esperti  qualificati  forniti  dalle   Parti   e   la
comunichera' a tutte le Parti. Gli esperti inclusi  in  questa  lista
saranno considerati nominati per tutte le missioni inquirenti a  meno
che una Parte dichiari la propria mancata accettazione per  iscritto.
In caso di non accettazione, l'esperto non partecipera' alle missioni
inquirenti sul territorio od in  qualsiasi  altro  luogo  nell'ambito
della giurisdizione o controllo della Parte che si oppone, se la  non
accettazione e' stata dichiarata precedente alla nomina  dell'esperto
per tali missioni. 
10. Su richiesta delle Parti in riunione od in riunione speciale,  il
Segretario Generale delle Nazioni Unite, in seguito  a  consultazioni
con la Parte richiesta, nomina i membri della missione,  compreso  il
leader.  I  cittadini  delle  Parti  che   richiedono   la   missione
d'inchiesta o che sono direttamente interessati ad essa, non  saranno
nominati nella missione. I membri della missione d'inchiesta godranno
dei  privilegi  e  delle  immunita'  di  cui  all'articolo  6   della
Convenzione  sui  privilegi  e  le  immunita'  delle  nazioni  Unite,
adottata il 13 febbraio 1946. 
11. Con un preavviso di  almeno  72  ore,  i  membri  della  missione
d'inchiesta arriveranno nel territorio  della  Parte  richiesta  alla
prima  opportunita'.  La  Parte  richiesta  adottera'   ogni   misura
amministrativa necessaria per ricevere, trasportare ed accogliere  la
missione, e  sara'  responsabile  di  garantire  la  sicurezza  della
missione  nella  maggiore  misura  possibile  mentre  si  trova   nel
territorio sotto il proprio controllo. 
12. Fatta salva la sovranita'  della  Parte  richiesta,  la  missione
d'inchiesta puo' portare nel  territorio  della  Parte  richiesta  le
attrezzature  necessarie  che  saranno   usate   esclusivamente   per
raccogliere le informazioni sulla presunta questione  di  esecuzione.
Prima del suo arrivo,  la  missione  informera'  la  parte  richiesta
dell'attrezzatura che intende utilizzare  nel  corso  della  missione
d'inchiesta. 
13. La Parte richiesta, fara' ogni sforzo  per  assicurare  che  alla
missione d'inchiesta venga data l'opportunita' di parlare  con  tutte
le persone interessate che possono dare  informazioni  connesse  alla
presunta questione di esecuzione. 
14.  La  Parte  richiesta   permettera'   l'accesso   alla   missione
d'inchiesta in  tutte  le  aree  e  gli  impianti  sotto  il  proprio
controllo dove ci si aspetta che fatti pertinenti alla  questione  di
esecuzione siano raccolti. Cio' sara' soggetto agli  accordi  che  la
Parte richiesta ritenga necessari per: 
a) La protezione di aree, informazioni ed attrezzature sensibili; 
b) La protezione di qualsiasi obbligo  costituzionale  che  la  Parte
richiesta possa avere in materia di diritti di proprieta', 
perquisizioni e sequestri, od altri diritti costituzionali; o 
c) La protezione e la sicurezza  fisica  dei  membri  della  missione
d'inchiesta. 
Nel caso in cui la Parte richiesta concluda tali accordi, fara'  ogni
ragionevole sforzo per dimostrare con mezzi  alternativi  la  propria
conformita' alla presente Convenzione. 
15. La missione d'inchiesta puo' rimanere nel territorio della  Parte
interessata per non piu' di 14 giorni, ed in un luogo  specifico  per
non piu' di 7 giorni, a meno che sia concordato diversamente. 
16. Tutte le informazioni riservate e non connesse all'oggetto  della
missione  d'inchiesta,  saranno  trattate  secondo  un  principio  di
riservatezza. 
17. La missione d'inchiesta riferira', tramite il Segretario Generale
delle Nazioni Unite alle Parti in riunione o in riunione speciale,  i
risultati delle proprie inchieste. 
18. Le Parti in riunione o in riunione speciale esamineranno tutte le
informazioni  pertinenti,  inclusa  la  relazione  presentata   dalla
missione d'inchiesta, e  puo'  richiedere  alla  Parte  richiesta  di
adottare misure per affrontare la questione di esecuzione  entro  uno
specifico periodo di tempo. La Parte richiesta riferira' sulle misure
prese in risposta a questa richiesta. 
19. Le Parti in riunione o in  riunione  speciale  possono  suggerire
alle Parti  interessate  modi  e  mezzi  per  chiarire,  o  risolvere
ulteriormente il problema in  esame,  incluso  l'avvio  di  procedure
idonee in conformita' al diritto internazionale. Nei casi in  cui  si
e' deciso che la questione in oggetto sia dovuta  a  circostanze  che
vanno al di la' del controllo della  Parte  richiesta,  le  Parti  in
riunione o in riunione speciale possono raccomandare  misure  idonee,
incluso l'uso di misure di cooperazione  di  cui  si  fa  riferimento
nell'art.6. 
20. Le Parti in riunione o in riunione speciale faranno  ogni  sforzo
per raggiungere le proprie decisioni di cui  si  fa  riferimento  nei
commi 18 e 19 all'unanimita', o a maggioranza dei 2 terzi delle Parti
presenti e votanti.