(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
                   Misure di attuazione nazionali 
Ciascuna Parte adottera' tutte le misure giuridiche, amministrative e
di altro tipo appropriate, incluso l'imposizione di sanzioni  penali,
per prevenire e sopprimere qualsiasi attivita' vietata ad  una  Parte
secondo  la  presente  Convenzione  intrapresa  da  persone   o   sul
territorio nell'ambito della propria giurisdizione o controllo.