Articolo 9
Misure di attuazione nazionali
Ciascuna Parte adottera' tutte le misure giuridiche, amministrative e
di altro tipo appropriate, incluso l'imposizione di sanzioni penali,
per prevenire e sopprimere qualsiasi attivita' vietata ad una Parte
secondo la presente Convenzione intrapresa da persone o sul
territorio nell'ambito della propria giurisdizione o controllo.