ALLEGATO II
(previsto dagli articoli 4, 5, 9 e 10)
CAPITOLO I
I.1. REGISTRO DEGLI STABILIMENTI/INTERMEDIARI RICONOSCIUTI
(Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE)
+----------+----------+----------+----------+--------------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----------+----------+----------+----------+--------------+---------+
|Numero di | Codice di| Nome | | Note | |
|riconosci-| attivita'| o ragione| Indirizzo| in relazione | |
| mento | (1) | sociale | (3) | all'articolo | |
| | | (2) | | 13 della |Osserva- |
| | | | | direttiva | zioni |
| | | | |70/524/CEE (4)| |
+----------+----------+----------+----------+--------------+---------+
| | | | | | |
| | | | | | |
+----------+----------+----------+----------+--------------+---------+
(1) A = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della direttiva 95/69/CE.
B = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della direttiva 95/69/CE.
C = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della direttiva 95/69/CE.
D = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della direttiva 95/69/CE.
E = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della direttiva 95/69/CE.
F = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della direttiva 95/69/CE.
I = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della direttiva 95/69/CE.
(2) Nome o ragione sociale dello stabilimento/intermediario e del
rappresentante ove del caso.
(3) Indirizzo dello stabilimento/intermediario e del rappresentante
ove del caso.
(4) (1) = "Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad utilizzare
premiscele in una proporzione minima dello 0,05 % in peso"
di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva
70/524/CEE.
(2) = "Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere
direttamente antibiotici, caccidiostatici ed altre
sostanze medicamentose e fattori di crescita nei mangimi
composti" di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b),
della direttiva 70/524/CEE.
(3) = "Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere
direttamente rame, selenio e vitamine A e D nei mangimi
composti" di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b),
della direttiva 70/524/CEE.
I.2. ELENCO DEGLI STABILIMENTI/INTERMEDIARI REGISTRATI
(Articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE)
+----------+----------+----------+----------+--------------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----------+----------+----------+----------+--------------+---------+
|Numero di | Codice di| Nome | | Note | |
|registra- | attivita'| o ragione| Indirizzo| in relazione | |
| zione | (1) | sociale | (3) | all'articolo | |
| | | (2) | | 13 della |Osserva- |
| | | | | direttiva | zioni |
| | | | |70/524/CEE (4)| |
+----------+----------+----------+----------+--------------+---------+
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+----------+----------+----------+----------+--------------+---------+
(1) A = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della direttiva 95/69/CE.
B = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della direttiva 95/69/CE.
C = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della direttiva 95/69/CE.
D = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della direttiva 95/69/CE.
E = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della direttiva 95/69/CE.
(2) Nome o ragione sociale dello stabilimento/intermediario e del
rappresentante ove del caso.
(3) Indirizzo dello stabilimento/intermediario e del rappresentante
ove del caso.
(4) (1) = "Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad utilizzare
premiscele in una proporzione minima dello 0,05 % in peso"
di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva
70/524/CEE.
(2) = "Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere
direttamente rame, selenio e vitamine A e D nei mangimi
composti" di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b),
della direttiva 70/524/CEE.
CAPITOLO II
Il numero di riconoscimento e il numero di registrazione di cui
rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 10,
paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE devono essere strutturali
secondo gli elementi qui di seguito elencati:
1. simbolo "a", se lostabilimento o intermediario e' riconosciuto;
2. codice ISO dello Stato membro o del paese terzo in cui lo
stabilimento o intermediario e' installato;
3. numero di riferimento nazionale, con un massimo di otto caratteri
alfanumerici.