(Allegato II)
                            ALLEGATO II 
                               (previsto dagli articoli 4, 5, 9 e 10) 
                             CAPITOLO I 
I.1. REGISTRO DEGLI STABILIMENTI/INTERMEDIARI RICONOSCIUTI 
         (Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE) 
    

+----------+----------+----------+----------+--------------+---------+
|     1    |    2     |    3     |     4    |      5       |  6      |
+----------+----------+----------+----------+--------------+---------+
|Numero di | Codice di|   Nome   |          |     Note     |         |
|riconosci-| attivita'| o ragione| Indirizzo| in relazione |         |
|   mento  |    (1)   |  sociale |    (3)   | all'articolo |         |
|          |          |    (2)   |          |   13 della   |Osserva- |
|          |          |          |          |  direttiva   | zioni   |
|          |          |          |          |70/524/CEE (4)|         |
+----------+----------+----------+----------+--------------+---------+
|          |          |          |          |              |         |
|          |          |          |          |              |         |
+----------+----------+----------+----------+--------------+---------+


    
(1) A = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), 
        della direttiva 95/69/CE. 
    B = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), 
        della direttiva 95/69/CE. 
    C = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), 
        della direttiva 95/69/CE. 
    D = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), 
        della direttiva 95/69/CE. 
    E = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), 
        della direttiva 95/69/CE. 
    F = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), 
        della direttiva 95/69/CE. 
    I = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), 
        della direttiva 95/69/CE. 
(2) Nome o ragione sociale dello stabilimento/intermediario e del 
    rappresentante ove del caso. 
(3) Indirizzo dello stabilimento/intermediario e del rappresentante 
    ove del caso. 
(4) (1) = "Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad utilizzare 
          premiscele in una proporzione minima dello 0,05 % in peso" 
          di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 
          70/524/CEE. 
    (2) = "Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere 
          direttamente antibiotici, caccidiostatici ed altre 
          sostanze medicamentose e fattori di crescita nei mangimi 
          composti" di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), 
          della direttiva 70/524/CEE. 
    (3) = "Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere 
          direttamente rame, selenio e vitamine A e D nei mangimi 
          composti" di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), 
          della direttiva 70/524/CEE. 
I.2. ELENCO DEGLI STABILIMENTI/INTERMEDIARI REGISTRATI 
        (Articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE) 
    

+----------+----------+----------+----------+--------------+---------+
|     1    |    2     |    3     |     4    |      5       |  6      |
+----------+----------+----------+----------+--------------+---------+
|Numero di | Codice di|   Nome   |          |     Note     |         |
|registra- | attivita'| o ragione| Indirizzo| in relazione |         |
| zione    |    (1)   |  sociale |    (3)   | all'articolo |         |
|          |          |    (2)   |          |   13 della   |Osserva- |
|          |          |          |          |  direttiva   | zioni   |
|          |          |          |          |70/524/CEE (4)|         |
+----------+----------+----------+----------+--------------+---------+
|          |          |          |          |              |         |
|          |          |          |          |              |         |
|          |          |          |          |              |         |
+----------+----------+----------+----------+--------------+---------+


    
(1) A = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), 
        della direttiva 95/69/CE. 
    B = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), 
        della direttiva 95/69/CE. 
    C = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), 
        della direttiva 95/69/CE. 
    D = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), 
        della direttiva 95/69/CE. 
    E = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), 
        della direttiva 95/69/CE. 
(2) Nome o ragione sociale dello stabilimento/intermediario e del 
    rappresentante ove del caso. 
(3) Indirizzo dello stabilimento/intermediario e del rappresentante 
    ove del caso. 
(4) (1) = "Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad utilizzare 
          premiscele in una proporzione minima dello 0,05 % in peso" 
          di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 
          70/524/CEE. 
    (2) = "Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere 
          direttamente rame, selenio e vitamine A e D nei mangimi 
          composti" di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), 
          della direttiva 70/524/CEE. 
                             CAPITOLO II 
Il numero di riconoscimento e  il  numero  di  registrazione  di  cui
rispettivamente  all'articolo  5,  paragrafo  1  e  all'articolo  10,
paragrafo 1,  della  direttiva  95/69/CE  devono  essere  strutturali
secondo gli elementi qui di seguito elencati: 
 1. simbolo "a", se lostabilimento o intermediario e' riconosciuto; 
 2. codice ISO dello Stato  membro  o  del  paese  terzo  in  cui  lo
stabilimento o intermediario e' installato; 
 3. numero di riferimento nazionale, con un massimo di otto caratteri
alfanumerici.