Allegato 2
Del decreto rettorale n. 1241 del 7 maggio 2009
STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
TESTO COORDINATO
CON LE INTEGRAZIONI E MODIFICHE APPORTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA
EMANAZIONE INTERVENUTA CON DECRETO RETTORALE N. 2180 DEL 7 GIUGNO
1996 (vedi nota 1) , IVI COMPRESE QUELLE CHE ENTRERANNO IN VIGORE CON
IL DECRETO RETTORALE N. 1241 DEL 7 MAGGIO 2009. (vedi nota 2)
Parte I
NORME GENERALI
Capo I
Principi fondamentali
Art. 1.
Finalita' istituzionali
1. La seconda universita' degli studi di Napoli, di seguito
denominata universita' o ateneo, ha personalita' giuridica di diritto
pubblico. Promuove il progresso della cultura e delle scienze
attraverso la ricerca e la didattica e cosi' contribuisce allo
sviluppo civile ed economico del Paese. La sede legale dell'ateneo e'
il rettorato di Caserta.
2. Abrogato.
3. L'ateneo assicura liberta' di ricerca e di studio, nel rispetto
dei diritti fondamentali e della dignita' della persona, senza alcuna
discriminazione, e favorisce il diritto allo studio per i piu' capaci
e meritevoli.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
6. Lo stemma ufficiale dell'universita' e' custodito dal rettore.
Art. 2.
Principi di autonomia
1. L'ateneo disciplina la propria autonomia scientifica,
didattica, organizzativa, finanziaria e contabile secondo i principi
sanciti dal presente statuto e dai regolamenti.
1-bis. La liberta' di ricerca e didattica dei docenti dell'ateneo
e' garantita secondo i principi costituzionali e coordinata con le
esigenze delle strutture alle quali essi afferiscono.
Art. 3.
Principi organizzativi e di funzionamenti
1. L'organizzazione e l'attivita' dell'ateneo sono informate ai
principi di trasparenza, pubblicita', partecipazione, decentramento,
responsabilita' e distinzione delle funzioni di indirizzo, gestione,
valutazione e controllo.
Art. 4.
Attivita' istituzionali
1. La ricerca e la didattica sono attivita' istituzionali primarie
dell'ateneo. Per la facolta' di medicina e chirurgia, e' attivita'
istituzionale, a supporto delle attivita' di didattica e di ricerca,
anche quella assistenziale.
1-bis. L'ateneo conferisce i seguenti titoli di studio:
- laurea;
- laurea magistrale e/o specialistica;
- specializzazione;
- dottorato di ricerca;
- master di primo livello;
- master di secondo livello.
1-ter. Le procedure per il rilascio dei titoli di studio e gli
ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio sono disciplinati
dal regolamento didattico di ateneo, in conformita' alla normativa
vigente.
1-quater. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle
altre attivita' didattiche, nel rispetto degli ordinamenti vigenti,
del presente statuto e dei regolamenti.
1-quinquies. L'ateneo assicura attivita' di orientamento per
l'iscrizione agli studi universitari, predispone servizi di tutorato
per assistere gli studenti nel corso degli studi e promuove attivita'
di orientamento post-universitario.
Art. 5.
Attivita' didattica
Abrogato.
Art. 6.
Altre attivita' istituzionali
Abrogato.
Art. 7.
Rapporti nazionali ed internazionali
1. L'ateneo collabora con organismi nazionali e internazionali
alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione
scientifica e di formazione.
2. Al fine di realizzare le collaborazioni di cui al comma
precedente, l'universita':
a) stipula accordi e convenzioni;
b) promuove e incoraggia la mobilita' e gli scambi di docenti,
ricercatori, studenti e personale dirigenziale e
tecnico-amministrativo.
Art. 8.
Risorse finanziarie
1. Le fonti di finanziamento dell'ateneo sono costituite da
trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati, da
finanziamenti comunitari e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da:
a) tasse e contributi degli studenti;
b) contributi volontari e atti di liberalita';
b-bis) proventi di attivita' e rendite, anche patrimoniali.
2-bis. Le tasse e i contributi sono determinati considerando anche
il costo dei servizi didattici offerti, le condizioni economiche
dello studente, nonche' il profitto dei suoi studi.
3. Abrogato.
Art. 8-bis.
Attivita' di servizio per ulteriori risorse
1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle
proprie attivita' didattiche e di ricerca, l'ateneo puo' svolgere
attivita' di servizio per soggetti pubblici o privati, disciplinate
da appositi regolamenti.
Capo II
Fonti
Art. 9.
Norme
Abrogato.
Art. 10.
Statuto
1. Il presente statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia
dell'universita', secondo i principi costituzionali e della vigente
legislazione.
2. Le modifiche dello statuto sono deliberate, su proposta del
rettore, dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei
componenti, sentiti le facolta', i dipartimenti e il consiglio di
amministrazione, nonche', per quanto di loro pertinenza, le
organizzazioni sindacali e il consiglio degli studenti.
3. Lo statuto, nonche' le sue modifiche, sono emanati con decreto
del rettore, espletate le procedure previste dall'art. 6 della legge
9 maggio 1989, n. 168.
4. Lo statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta
ufficiale, fatta eccezione per le norme che disciplinano le attivita'
didattiche, che entrano in vigore dall'anno accademico successivo a
quello di pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
Art. 11.
Regolamenti di Ateneo
1. I regolamenti contengono la disciplina attuativa dello statuto,
della legislazione universitaria e delle norme di carattere generale
che abbiano ad espresso riferimento le istituzioni universitarie.
1-bis. Sono deliberati dagli organi collegiali di governo,
trasmessi al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca per il controllo previsto dalla legge 9 maggio 1989 n. 168,
nonche', relativamente al regolamento di cui alla successiva lettera
c), dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successivamente emanati con decreto del rettore, i seguenti
regolamenti:
a) il regolamento generale di ateneo;
b) il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita';
c) il regolamento didattico di ateneo.
2. Il regolamento generale di ateneo, approvato dal senato
accademico e dal consiglio di amministrazione, sentiti le facolta' e
i dipartimenti, disciplina le norme quadro organizzative di
competenza dell'ateneo, fra le quali:
a) le modalita' per la richiesta di istituzione di nuove
strutture didattiche e di ricerca;
b) le modalita' di istituzione di strutture e centri
interuniversitari;
c) le modalita' per le designazioni elettive e per le nomine e le
eventuali surrogazioni.
3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita' dell'ateneo disciplina i criteri gestionali, le
procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita'.
Il regolamento e' deliberato dal consiglio di amministrazione,
sentiti il senato accademico, le facolta', i dipartimenti e gli altri
centri di spesa previsti dal presente statuto.
4. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento
degli studi dei corsi per i quali l'universita' rilascia titoli con
valore legale e di tutti gli altri corsi tenuti dall'universita'
medesima, nonche' le attivita' formative di cui all'art. 6 della
legge 19 novembre 1990, n. 341 ed al decreto del MIUR 22 ottobre
2004, n. 270. Il regolamento e' approvato dal senato accademico,
sentite le facolta', previa osservanza delle procedure previste
dall'art. 11 comma 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
4-bis. Sono altresi' deliberati dal senato accademico, sentito il
consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del rettore,
i seguenti regolamenti:
1) il regolamento per il trasferimento e la mobilita' interna dei
docenti e dei ricercatori (art. 1 commi 2, 3 e 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210 e art. 13, comma 1, decreto legislativo 6 aprile 2006,
n. 164);
2) il regolamento per la chiamata dei professori ordinari ed
associati idonei (legge 3 luglio 1998, n. 210; art. 1, comma 8, legge
4 novembre 2005, n. 230 e art. 13, comma 1, decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 164);
3) ogni altro regolamento per il quale la legge preveda il
controllo di legittimita' e di merito da parte del competente
Ministero, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989,
n. 168.
4-ter. Il rettore, previo parere del senato accademico, emana
ulteriori regolamenti esecutivi del presente statuto, ovvero
indipendenti, nei limiti previsti dall'ordinamento.
4-quater. Salvo diversa previsione di legge, i regolamenti entrano
in vigore secondo quanto disposto dal decreto di emanazione, che ne
dispone altresi' le forme di pubblicita'.
Art. 12.
Altri regolamenti
Abrogato.
Parte II
ORGANI DI ATENEO
Art. 13.
Tipologia
1. Sono organi di governo dell'universita' il rettore, il senato
accademico e il consiglio di amministrazione. Sono organi consultivi
la giunta di ateneo, il collegio dei presidi, il consiglio dei
direttori di dipartimento e il consiglio degli studenti.
Art. 14.
Il rettore
1. Il rettore e' eletto tra i professori dell'ateneo, di prima
fascia, a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a
tempo pieno in caso di nomina. Dura in carica quattro anni accademici
ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. L'elettorato attivo
e' fissato alla data del decreto di indizione delle elezioni e
spetta:
a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di
seconda fascia;
b) ai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo
ad esaurimento, entrambi di seguito denominati ricercatori, negli
organi di governo collegiali dell'ateneo e nei consigli di facolta',
nonche' ai rappresentanti del personale dirigenziale e
tecnico-amministrativo e ai rappresentanti degli studenti negli
organi di governo collegiali dell'ateneo;
c) al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo non
richiamato nella precedente lettera b), con rapporto di lavoro
organico a tempo indeterminato con l'ateneo, i cui voti, con apposito
regolamento, sono complessivamente valutati nella misura del 6%
dell'elettorato attivo complessivo. Il regolamento tiene conto della
distribuzione di tale personale sui cinque poli universitari e
nell'amministrazione centrale, e garantisce pari peso ad ognuna di
queste sei articolazioni;
d) (abrogata).
2. Il rettore e' nominato dal Ministro dell'universita', con
proprio decreto; entra in carica all'inizio dell'anno accademico
successivo alla nomina, ha la rappresentanza legale dell'ateneo ed
esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di
vigilanza di tutte le attivita' istituzionali dell'ateneo e delle
relative strutture, fatte salve le competenze attribuite dalla legge
ad altre strutture dell'ateneo.
Nel caso di anticipata cessazione, la nomina del rettore
subentrante ha effetto immediato ed in tal caso il quadriennio
decorre dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a
quello nel quale e' avvenuta la nomina.
3. L'ateneo, anche per le sue strutture autonome e decentrate,
nonche' per l'attivita' amministrativa, sta in giudizio per mezzo del
rettore, che ne ha la rappresentanza legale ad ogni effetto, e che
nomina i difensori.
4. Spetta in particolare al rettore:
a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di
amministrazione e dare esecuzione alle relative delibere;
b) vigilare sulle strutture e i servizi dell'ateneo, impartendo
le direttive contenenti i criteri organizzativi;
c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei
ricercatori;
d) (abrogata);
e) emanare lo statuto e i regolamenti;
f) in ragione delle esigenze delle strutture didattiche e di
ricerca e in attuazione degli indirizzi degli organi di governo
dell'ateneo, adottare gli atti e i provvedimenti che impegnano
l'ateneo ed esercitare i poteri di spesa relativi, secondo le
modalita', i limiti e le procedure previste dal regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) sovrintendere all'attuazione delle delibere degli organi di
governo dell'ateneo;
h) presentare, ad inizio dell'anno accademico, al senato
accademico ed al consiglio di amministrazione, la relazione sullo
stato dell'ateneo;
i) (abrogata);
l) assumere con proprio decreto, in caso di urgenza e in via
provvisoria, i necessari provvedimenti di competenza del consiglio di
amministrazione e del senato accademico, da sottoporre alla ratifica
dell'organo competente nella prima adunanza utile;
m) vigilare sull'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento
universitario, comprese quelle in tema di stato giuridico del
personale;
n) assumere tutti i provvedimenti in materia di ricerca e di
insegnamento, che non siano di competenza delle relative strutture,
in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi collegiali;
o) nominare in servizio il personale di competenza
dell'universita';
p) provvedere all'assegnazione e alla gestione del personale
docente e ricercatore secondo i criteri dettati dal senato
accademico, fatte salve le competenze dei consigli di facolta';
q) proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il
bilancio di previsione, predisposto dal direttore amministrativo,
previa verifica degli indirizzi programmatici formulati dal senato
accademico;
r) presentare al consiglio di amministrazione, per l'approvazione
e la successiva trasmissione alla Corte dei conti, il rendiconto
predisposto dal responsabile dell'ufficio di ragioneria coadiuvato
dal direttore amministrativo;
s) (abrogata);
t) esercitare l'autorita' disciplinare nei confronti del
personale in servizio;
u) proporre le misure idonee a consentire la rilevazione e
l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' dell'universita';
v) conferire, sentito il senato accademico ed il consiglio di
amministrazione, l'incarico di direttore amministrativo, scegliendolo
tra i dirigenti dell'ateneo o di altra universita' o di altra
amministrazione pubblica. L'incarico puo' essere conferito anche a
persona di comprovata qualificazione professionale che abbia svolto
attivita' presso organismi ed enti pubblici o privati con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
z) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli
dall'ordinamento universitario, dal presente statuto o dai relativi
regolamenti.
5. Il rettore nomina tra i docenti di prima fascia un pro-rettore
vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni, nei casi di assenza
o impedimento. Il pro-rettore vicario e' membro di diritto del senato
accademico e del consiglio di amministrazione, con voto deliberativo.
5-bis. Il rettore puo' nominare fino a sei pro-rettori funzionali,
al fine di promuovere e coordinare l'attivita' dell'ateneo,
attribuendo loro compiti di coordinamento di settori strategici, con
relativa delega. Il rettore conferisce altresi' deleghe specifiche a
docenti di sua fiducia.
5-ter. Il rettore puo' inoltre nominare fino ad un massimo di sei
delegati alla firma degli atti di propria competenza.
Art. 15.
Il senato accademico: composizione
1. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed
e' composto da:
a) il rettore medesimo, che lo presiede;
b) il pro-rettore vicario;
c) i presidi di facolta';
d) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;
e) il Presidente di ciascuna delle unita' organizzative
decentrate di cui all'art. 45 del presente statuto, ove costituite,
eletto tra i professori di ruolo afferenti alla unita' stessa;
f) tre rappresentanti dei ricercatori in rappresentanza di almeno
due facolta' dell'ateneo;
g) tre rappresentanti del personale dirigenziale e
tecnico-amministrativo;
h) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al
minimo previsto dalla vigente legislazione;
i) il direttore amministrativo, con funzioni di segretario, con
voto consultivo.
1-bis. Possono altresi' partecipare alle sedute del senato
accademico, su invito del rettore e senza diritto di voto, i
pro-rettori funzionali ed i delegati del rettore medesimo.
2. Le componenti rappresentative del senato accademico durano in
carica quattro anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli
studenti, che durano in carica tre anni accademici, e sono tutti
rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
2-bis. I presidi e il presidente del consiglio dei direttori di
dipartimento possono farsi sostituire da un delegato in caso di loro
assenza o impedimento.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
Art. 15-bis.
Funzioni del senato accademico
1. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria
almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando occorra o ne
faccia richiesta motivata un terzo dei suoi membri di diritto.
2. Il senato accademico ha funzioni di indirizzo
politico-programmatico:
a) in materia di didattica e di ricerca;
b) in materia di programmazione e sviluppo dell'ateneo.
3. Il senato fornisce indirizzi programmatici al consiglio di
amministrazione in ordine all'impiego delle risorse finanziarie e
svolge funzioni di verifica periodica dell'attuazione dei programmi
da parte degli organi a cio' deputati.
4. Il senato accademico approva o modifica lo statuto, il
regolamento didattico di ateneo, il regolamento generale di ateneo, e
gli altri regolamenti attinenti alle materie di cui alle lettere a) e
b) del precedente comma 2 e per i quali il suo intervento sia
richiesto da specifiche disposizioni di legge.
5. Spettano inoltre al senato accademico le altre competenze ad
esso demandate dal presente statuto e dalle norme generali e speciali
concernenti l'ordinamento universitario, nonche' quelle individuate
con norme regolamentari di ateneo.
Art. 16.
Il Consiglio di amministrazione: composizione
1. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del
rettore ed e' composto da:
a) il rettore medesimo, che lo presiede;
b) il pro-rettore vicario;
c) il direttore amministrativo, che svolge anche funzioni di
segretario;
c-bis) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;
d) quattro professori di prima fascia, eletti dai professori di
prima fascia, in rappresentanza di almeno tre facolta' dell'ateneo;
e) quattro professori di seconda fascia, eletti dai professori di
seconda fascia, in rappresentanza di almeno tre facolta' dell'ateneo;
f) quattro ricercatori eletti dai ricercatori, in rappresentanza
di almeno tre facolta' dell'ateneo;
g) rappresentanti degli studenti eletti dagli stessi nel numero
corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
h) quattro rappresentanti del personale dirigenziale e
tecnico-amministrativo eletti dal personale stesso;
i) un rappresentante regionale di confindustria designato tra i
componenti dell'organo direttivo;
l) un rappresentante regionale del CNEL designato tra i
componenti dell'organo direttivo;
l-bis) un rappresentante della camera di commercio regionale
designato tra i componenti dell'organo direttivo.
1-bis. Possono partecipare alle sedute del consiglio di
amministrazione, su invito del rettore e senza diritto di voto, i
pro-rettori funzionali ed i delegati del rettore medesimo.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni
accademici e le componenti elettive sono immediatamente rieleggibili
per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica
tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente per una sola
volta.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
Art. 16-bis.
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio e' organo di amministrazione in materia
amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.
2. Il consiglio di amministrazione:
a)approva i bilanci di previsione e la contestuale assegnazione
delle risorse finanziarie alle strutture decentrate e autonome
decentrate;
b) approva il conto consuntivo;
c) attua gli indirizzi del senato accademico che comportano
impegni di spesa, compatibilmente con le disponibilita' delle risorse
finanziarie, in osservanza del principio dell'equilibrio di bilancio
e nei limiti previsti dal regolamento di ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
d) verifica periodicamente l'attuazione del bilancio;
e) determina la misura delle tasse e dei contributi studenteschi
in attuazione degli indirizzi programmatici del senato accademico;
f) approva contratti, convenzioni e progetti di propria
competenza nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita' di ateneo;
g) approva, in coerenza con il regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita' di ateneo, il procedimento relativo ai
progetti, le aggiudicazioni dei lavori e le acquisizioni di beni e
servizi che non rientrano nella competenza di altro organo
dell'ateneo, assume le determinazioni relative alle connesse
problematiche ed autorizza la relativa copertura finanziaria;
h) determina l'ammontare dell'indennita' annua spettante per la
durata dell'incarico: al rettore, al pro-rettore vicario, ai
pro-rettori funzionali, ai presidenti dei poli, ai presidi, ai
direttori di dipartimento e dei centri interdipartimentali, nonche'
agli altri componenti degli organi collegiali previsti nel presente
statuto; determina altresi' l'ammontare dell'indennita', con spesa a
carico dei rispettivi bilanci, per i direttori dei centri di servizi
di ateneo e di scuole aventi autonomia amministrativa e contabile ed
istituite con atto normativo;
i) determina annualmente il gettone di presenza spettante ai
componenti degli organi collegiali di ateneo, con esclusione dei
componenti di cui alla lettera h).
3. Il consiglio di amministrazione approva il regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo, ed il
regolamento generale di ateneo.
4. Spettano inoltre al consiglio di amministrazione le altre
competenze ad esso demandate dal presente statuto e dalle norme
generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonche'
quelle individuate con specifico provvedimento del rettore.
Art. 17.
La giunta di Ateneo
1. La giunta di ateneo, presieduta dal rettore, e' composta dal
pro-rettore vicario, dal direttore amministrativo, da due membri del
senato accademico e due membri del consiglio di amministrazione,
nominati dal rettore.
2. La giunta di ateneo ha compiti istruttori su particolari
problematiche individuate di volta in volta dal rettore.
Art. 17-bis.
Il Consiglio dei direttori di dipartimento
Abrogato.
Art. 17-ter.
Il collegio dei presidi
1. Il collegio dei presidi e' presieduto e convocato dal rettore,
secondo necessita' o quando ne faccia motivata richiesta almeno un
terzo dei suoi membri, ed ha funzioni di coordinamento e di
monitoraggio delle attivita' delle facolta' dell'ateneo.
Art. 17-quater.
Il Consiglio dei direttori di dipartimento
1. Il consiglio dei direttori di dipartimento e' composto dai
direttori dei dipartimenti attivati nell'ateneo.
2. Il consiglio ha funzioni consultive per il senato accademico,
per il consiglio di amministrazione e per gli altri organi di governo
e di indirizzo dell'ateneo.
3. Il consiglio, in relazione alle materie di interesse dei
dipartimenti, esprime pareri, su richiesta del rettore, su:
a) politica della ricerca;
b) istituzione, attivazione, disattivazione, modifica, fusione
delle strutture dipartimentali e interdipartimentali;
c) attivazione di consorzi e di altre iniziative di ricerca cui
partecipi l'ateneo;
d) rapporti tra i dipartimenti e altre strutture interne o
esterne all'ateneo;
e) criteri di afferenza ad un dipartimento o di trasferimento ad
altro dipartimento;
f) proposte di modifica del regolamento generale di ateneo;
g) piano triennale di ateneo relativo alla ricerca;
h) ripartizione dei contributi ordinari dei dipartimenti;
i) istituzione ed attivazione dei dottorati di ricerca;
j) individuazione dei criteri di valutazione dell'attivita'
scientifica dei dipartimenti;
k) individuazione dei criteri di assegnazione delle borse di
studio di ateneo per la ricerca, delle borse di dottorato e
post-dottorato;
l) programmi di sviluppo delle biblioteche dell'ateneo e delle
reti telematiche;
m) rapporti con enti, fondazioni, istituzioni, mondo produttivo,
al fine di promuovere il trasferimento delle conoscenze.
4. Il consiglio promuove iniziative finalizzate a favorire la
collaborazione fra i dipartimenti con riferimento alla partecipazione
ai centri interdipartimentali, il coordinamento delle richieste per
le grandi attrezzature scientifiche e la omogeneita' delle procedure
amministrative e contabili dei singoli dipartimenti.
5. Il consiglio e' presieduto da un direttore di dipartimento,
eletto a scrutinio segreto. L'elettorato attivo spetta a tutti i
membri del consiglio. L'eletto e' nominato con decreto del rettore.
6. Il presidente dura in carica due anni ed e' immediatamente
rieleggibile una sola volta; egli nomina due vice-presidenti, di cui
uno con funzioni di vicario.
7. E' istituita la giunta del consiglio dei direttori di
dipartimento, presieduta dal presidente, e della quale sono membri di
diritto i due vice-presidenti. Gli altri membri della giunta sono
eletti uno per ogni polo geografico dell'ateneo, anche se i poli non
sono formalmente costituiti.
8. Le funzioni della giunta del consiglio dei direttori di
dipartimento, in coerenza con i compiti delineati nei commi
precedenti per il consiglio dei direttori di dipartimento, sono
individuate con apposita disciplina dettata dal medesimo consiglio
dei direttori di dipartimento.
9. Le modalita' di elezione del presidente e della giunta e le
norme di funzionamento del consiglio sono dettate dal regolamento del
consiglio dei direttori di dipartimento, che e' proposto dal
consiglio medesimo e trasmesso agli organi di governo dell'ateneo,
per l'approvazione. Il regolamento e' adottato con decreto del
rettore.
Art. 17-quinquies.
Garante di ateneo
1. Il rettore puo' nominare, sentiti il senato accademico e il
consiglio di amministrazione, un garante di ateneo quale organo
indipendente, che puo' essere monocratico o collegiale.
2. La composizione, i compiti, le modalita' di funzionamento e la
durata dell'organo sono disciplinati da apposito regolamento di
ateneo.
Art. 18.
Il Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti
degli studenti nominati in seno al senato accademico ed al consiglio
di amministrazione, da venti studenti eletti con metodo uninominale
in collegio unico di ateneo, secondo le modalita' definite nel
regolamento degli studenti, nonche' da due rappresentanti eletti tra
gli iscritti alle scuole di specializzazione e da due rappresentanti
eletti tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, secondo le
modalita' definite con apposita disciplina.
2. Il consiglio e' costituito con decreto del rettore, dura in
carica tre anni accademici e puo' funzionare anche attraverso
commissioni, elette al proprio interno, con funzioni istruttorie e di
coordinamento.
3. Il consiglio e' organo di rappresentanza degli studenti a
livello di ateneo e ha funzioni consultive. Esso esprime parere
obbligatorio in materia di tasse e contributi e parere facoltativo su
problemi di volta in volta proposti dal rettore o dagli altri organi
di governo dell'ateneo. I pareri devono essere resi entro quindici
giorni dalla trasmissione della relativa richiesta al consiglio degli
studenti.
4. Abrogato.
5. Il consiglio puo' altresi' proporre agli organi di governo
dell'ateneo iniziative concernenti materie di proprio interesse,
compresi i rapporti con rappresentanze studentesche di altre
universita' nazionali o internazionali.
Parte III
STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA
Art. 19.
Tipologia
1. Le strutture didattiche fondamentali dell'ateneo sono le
facolta', che si articolano in corsi di laurea e corsi di laurea
magistrale (di seguito denominati corsi di studio) e possono attivare
al loro interno:
- corsi di perfezionamento scientifico al termine dei quali e'
rilasciato un attestato di frequenza;
- corsi di alta formazione permanente e ricorrente con specifiche
finalita', al termine dei quali e' rilasciato il master di primo o di
secondo livello.
1-bis. Strutture didattiche fondamentali per la specializzazione
dei laureati sono le scuole di specializzazione, che possono
coinvolgere una o piu' facolta' dell'ateneo.
1-ter. Sono altresi' strutture didattiche le scuole di alta
formazione.
1-quater. L'ateneo promuove anche corsi di perfezionamento e
aggiornamento.
2. Sono strutture di ricerca dell'ateneo i dipartimenti ed i
centri interdipartimentali. Sono, altresi', strutture didattiche e di
ricerca le scuole di dottorato.
3. Al fine di valorizzare specificita' culturali e particolari
risorse presenti nell'ateneo, consentendo una maggiore efficienza e
flessibilita' nello svolgimento delle attivita' istituzionali,
possono essere costituite, anche sulla base di accordi o convenzioni
con altre universita' ovvero con enti qualificati, strutture
didattiche e/o di ricerca speciali, quali centri interdipartimentali,
centri interuniversitari di ricerca, centri di eccellenza. La
tipologia, l'istituzione, l'attivazione e il livello di autonomia di
tali strutture speciali sono definiti dal regolamento generale di
ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'.
4. Negli allegati A e B sono riportati gli elenchi, a fini
ricognitivi, delle facolta' e delle strutture di alta formazione, con
i relativi corsi di studio e di master, dei dottorati di ricerca,
delle scuole di specializzazione, dei dipartimenti e delle strutture
didattiche e/o di ricerca speciali presenti nell'Ateneo. Gli elenchi
sono periodicamente aggiornati con decreto del rettore, sulla scorta
delle eventuali attivazioni e disattivazioni di strutture.
Art. 20.
La facolta'
1. La facolta' ha il compito primario di organizzare e coordinare
l'attivita' didattica dei corsi che ad essa afferiscono,
predisponendo i relativi regolamenti.
2. Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta'.
2-bis. La facolta' e', altresi', centro di spesa autonomo
decentrato secondo le procedure, le modalita' ed i limiti previsti
dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'.
3. Spetta in particolare alla facolta':
a) organizzare e coordinare l'attivita' didattica dei corsi di
studio che ad essa per legge afferiscono e le attivita' culturali di
competenza;
b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse
didattiche sentiti i consigli di corso di studio e, per la parte di
loro competenza, i dipartimenti interessati;
c) partecipare alla formulazione dei piani di sviluppo di ateneo
previsti da specifiche disposizioni di legge, sentiti i consigli dei
corsi di studio ed i consigli dei dipartimenti interessati, ed
avanzare le relative richieste di posti;
d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo
e di ricercatore loro assegnati, sentiti i pareri dei consigli dei
corsi di studio e dei dipartimenti interessati;
e) proporre l'attivazione di insegnamenti o moduli didattici e la
relativa modalita' di copertura, se necessario ricorrendo anche a
contratti di diritto privato, nei limiti previsti dall'articolo 100
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e
sovrintendere al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa
con i consigli dei corsi di studio, dei dipartimenti e con la
commissione didattica di cui all'articolo 22-ter del presente
statuto, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei
carichi didattici;
e-bis) svolgere attivita' di formazione, consulenza e servizio in
base a contratti o convenzioni, in coerenza con la normativa vigente
e con specifico regolamento;
f) approvare la relazione annuale sull'attivita' didattica
presentata dal preside di facolta', da trasmettere al rettore;
g) (abrogata);
h) individuare strumenti di miglioramento delle attivita'
didattiche tenendo conto delle verifiche operate dal nucleo di
valutazione competente;
i) coordinare le attivita' di tutorato volte ad orientare ed
assistere gli studenti, secondo le norme previste dal regolamento
didattico di ateneo;
l) deliberare il regolamento di facolta' secondo le procedure del
presente statuto;
m) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle
modifiche del presente statuto;
n) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui
regolamenti previsti dal presente statuto;
o) esprimere parere su qualsiasi questione che il rettore ritenga
di sottoporre al suo esame;
p) approvare la relazione tecnica predisposta dalla commissione
didattica in merito alle ipotesi di determinazione del numero massimo
di accessi ad un corso di laurea, acquisito il parere del relativo
consiglio;
q) esprimere parere in merito all'utilizzazione da parte del
preside delle risorse finanziarie messe annualmente a disposizione
dal consiglio di amministrazione;
r) svolgere tutti gli altri compiti ad essa demandati dalla
legge, dal presente statuto e dai relativi regolamenti.
4. Si prescinde dai pareri facoltativi previsti dal precedente
comma, se non fatti pervenire all'organo richiedente entro venti
giorni dalla richiesta.
Art. 21.
Il preside
1. Il preside, salvo il disposto del precedente art. 14, comma 3,
rappresenta la facolta', anche nell'ambito degli organismi
rappresentativi internazionali, nazionali e locali.
1-bis. Il preside convoca e presiede il consiglio di facolta' e ne
attua le deliberazioni.
2. Spetta in particolare al preside:
a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita'
didattiche e organizzative che fanno capo alla facolta', esercitando
il controllo e la vigilanza;
b) trasmettere al rettore la relazione annuale sullo stato
dell'attivita' didattica di cui al comma 3, lettera f), dell'articolo
20 del presente statuto;
c) partecipare alle sedute del senato accademico e del collegio
dei presidi, ed esercitare ogni altra attribuzione demandatagli
dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai relativi
regolamenti;
d) adottare, in casi di necessita' e di urgenza, provvedimenti da
trasmettere al senato accademico, in materia di competenza del
consiglio di facolta', con l'obbligo di sottoporre gli atti a
ratifica del consiglio stesso, nella seduta immediatamente
successiva;
e) gestire autonomamente le risorse finanziarie assegnate
annualmente dal consiglio di amministrazione, nei limiti e secondo le
modalita' previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza
e la contabilita' dell'ateneo, anche per quanto riguarda l'intervento
consultivo del consiglio di facolta', assumendone la relativa
responsabilita'.
3. Il preside e' eletto tra i professori di prima fascia a tempo
pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso
di nomina. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza
assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo.
In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con
il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima
votazione abbiano riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi
riporta il maggior numero dei voti e, in caso di parita', il piu'
anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di
eta'.
3-bis. Il preside e' nominato con decreto del rettore. Le
ulteriori modalita' riguardanti le elezioni sono fissate dal
regolamento generale di ateneo.
3-ter. Il preside dura in carica quattro anni accademici e
comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato
ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta nella medesima
struttura.
4. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un
vice-preside vicario, che viene nominato con decreto del rettore. E'
possibile la nomina di un secondo vice-preside, con delega specifica.
4-bis. Il vice-preside vicario sostituisce in tutte le sue
funzioni il preside in caso di impedimento o di assenza ed esercita
altresi' le funzioni di ordinaria amministrazione in ogni caso di
cessazione anticipata del preside dall'ufficio, fino all'entrata in
carica del nuovo eletto.
5. Il preside nomina, tra i professori di prima fascia, un
segretario della facolta' al quale e' attribuita la responsabilita'
della verbalizzazione delle adunanze. Il segretario dura in carica
quattro anni accademici e puo' essere confermato consecutivamente per
una sola volta. In caso di assenza o impedimento del segretario le
funzioni sono svolte dal piu' giovane in ruolo dei professori di
prima fascia partecipanti all'adunanza.
6. Abrogato.
Art. 22.
Il Consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta' e' composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
b) una rappresentanza dei ricercatori, pari a 1/3 dei professori
di ruolo e fuori ruolo, in relazione ai primi 50 docenti, e pari a
1/5 dei medesimi, per gli ulteriori professori presenti in consiglio;
c) una rappresentanza degli studenti iscritti nel numero
corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
c-bis) un rappresentante del personale dirigenziale e
tecnico-amministrativo assegnato all'ufficio di presidenza della
facolta', se il numero dei componenti del consiglio di facolta' e'
inferiore o uguale a 200, ovvero due rappresentanti, per il caso in
cui i componenti del consiglio di facolta' siano piu' di 200.
1-bis. La durata in carica delle rappresentanze e' di quattro anni
accademici per i ricercatori e per il personale dirigenziale e
tecnico-amministrativo e di tre anni accademici per gli studenti.
2. Il consiglio di facolta' e' convocato dal preside almeno ogni
due mesi o quando ne faccia motivata richiesta un terzo dei suoi
membri.
2-bis. Al consiglio di facolta' spettano le competenze ad esso
demandate dalla legislazione universitaria, dal presente statuto, dal
regolamento didattico di ateneo e dal regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei
docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate
dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia
corrispondente ed a quelle superiori.
4. Il regolamento di facolta' puo' prevedere la costituzione di un
consiglio di presidenza al quale sono attribuiti compiti istruttori e
di coordinamento. Nell'espletamento dei propri compiti istruttori il
consiglio di presidenza invita i direttori dei dipartimenti per le
materie di loro interesse.
5. La facolta' detta apposita disciplina per regolamentare i
rapporti con i consigli dei corsi di studio afferenti.
Art. 22-bis.
La giunta di facolta'
1. Il consiglio di facolta' che, in composizione allargata conti
un numero di membri superiore alle 50 unita', puo', su proposta del
preside, con voto pari a due terzi degli aventi diritto, deliberare
la costituzione di una giunta, composta dal preside, che la convoca e
presiede, dal vice-preside vicario, dal vice-preside con delega, ove
nominato, dal segretario del consiglio di facolta', da un
rappresentante dei professori ordinari, da un rappresentante dei
professori associati, da un rappresentante dei ricercatori e da un
rappresentante degli studenti.
Partecipa, inoltre, il rappresentante o uno dei rappresentanti del
personale dirigenziale e tecnico-amministrativo presente in consiglio
di facolta'.
2. L'ateneo, con proprio regolamento, individua i compiti della
giunta e ne disciplina le regole di funzionamento.
3. La giunta resta in carica fino all'elezione del nuovo preside.
Art. 22-ter.
La Commissione didattica di facolta'
1. Presso ogni facolta' puo' essere istituita una commissione
didattica con il compito di coordinare i diversi corsi di studio, i
rapporti tra docenti e studenti e tra facolta' e servizi centrali
interessati; di verificare il funzionamento dell'attivita' di
tutorato; di individuare strumenti di miglioramento delle attivita'
didattiche, tenendo conto delle verifiche operate dal nucleo di
valutazione sull'efficienza ed efficacia dell'organizzazione
didattica.
2. Alla commissione compete l'esercizio di qualsiasi altro compito
ad essa demandato dalla relativa facolta'.
3.La commissione didattica e' presieduta dal preside o da un suo
delegato, e' composta da una rappresentanza dei componenti del
consiglio di facolta' e dura in carica quattro anni accademici, salva
la rappresentanza studentesca, la cui durata e' di tre anni
accademici. La sua composizione ed il funzionamento sono disciplinati
dal regolamento di facolta'.
Art. 23.
Consigli di corso di studio e consigli di corso di studio aggregato
1. I consigli di corso di studio sono costituiti dai professori di
ruolo e dai ricercatori che abbiano formalizzato l'afferenza al corso
medesimo, nonche' dalla rappresentanza degli studenti iscritti al
corso di studio, nella misura prevista dalla legislazione vigente. I
professori ed i ricercatori possono afferire ad ogni effetto soltanto
ad un corso di studio, per il quale abbiano formalizzato l'opzione di
afferenza.
1-bis. Per l'elezione della rappresentanza degli studenti si
rinvia al regolamento generale di ateneo.
1-ter. I professori di ruolo e i ricercatori delle facolta'
responsabili di insegnamenti in piu' corsi di studio della medesima
facolta' possono partecipare con diritto di voto alle attivita' di
tutti i consigli di corso di studio in cui insegnano. I professori e
i ricercatori che partecipano senza formale afferenza non concorrono
alla formazione del numero legale.
1-quater. I professori supplenti esterni alla facolta' e i
professori a contratto possono essere invitati a partecipare, con
voto consultivo, alle adunanze dei consigli di corso di studio. Essi
comunque non concorrono alla formazione del numero legale.
1-quinquies. La durata del mandato dei rappresentanti degli
studenti e' di tre anni accademici.
1-sexies. E' possibile la costituzione di consigli di corso di
studio interfacolta' secondo la disciplina di cui al comma 1 del
presente articolo.
1-septies. Per esigenze di coordinamento didattico, uno o piu'
consigli di corso di studio, previa conforme delibera di ciascuno e
parere favorevole della/e facolta' interessata/e, possono riunirsi in
un unico consiglio. In tal caso, il consiglio di corso di studio
aggregato tiene luogo dei consigli di corso di studio in esso
confluiti e che pertanto sospendono la loro attivita'.
2. Il presidente del consiglio di corso di studio o di corso di
studio aggregato e' eletto tra i professori di ruolo che afferiscono
formalmente al consiglio, ai sensi del comma 1. L'elezione avviene a
scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e votanti
aventi diritto al voto deliberativo. In caso di mancata elezione,
nelle prime tre votazioni, si procede con il sistema del ballottaggio
tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il
maggior numero dei voti.
E' eletto chi riporta il maggior numero dei voti e, in caso di
parita', il piu' anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parita', il
piu' anziano di eta'.
Le ulteriori modalita' riguardanti le elezioni sono indicate dal
regolamento generale di ateneo.
3. Il presidente del consiglio di corso di studio o di corso di
studio aggregato e' nominato con decreto del rettore, dura in carica
quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola
volta.
3-bis. I consigli di corso di studio e i consigli di corso di
studio aggregato hanno competenza in materia di organizzazione della
didattica, di approvazione di piani di studio, nonche' in altre
materie individuate dal consiglio di facolta' e dal regolamento
didattico di ateneo che disciplina anche le modalita' di esercizio di
dette competenze.
Art. 24.
Consiglio dei corsi di diploma universitario
Abrogato.
Art. 25.
Le Scuole di specializzazione
1. L'attivita' di specializzazione rientra tra i compiti primari
dell'universita'.
2. Le scuole di specializzazione sono istituite con decreto del
rettore, su proposta delle facolta' interessate, in attuazione del
piano di sviluppo dell'ateneo, previa delibera del senato accademico
e sentito il consiglio di amministrazione.
2-bis. Le scuole sono dotate di autonomia didattica, organizzativa
e contabile.
3. Sono organi delle scuole di specializzazione il direttore ed il
consiglio.
4. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento e della
gestione della scuola.
4-bis. Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di
ruolo che ne fanno parte, dura in carica quattro anni accademici ed
e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. I criteri e le
modalita' di elezione sono definiti nel regolamento generale di
ateneo.
5. Il consiglio della scuola di specializzazione e' composto da
tutti i docenti della scuola e da una rappresentanza degli
specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e
modalita' definite nel regolamento generale di ateneo. I docenti a
contratto partecipano alle relative adunanze con voto consultivo.
6. Abrogato.
Art. 26.
Scuole dirette a fini speciali
Abrogato.
Art. 27.
Corsi di perfezionamento
1. I corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente e ricorrente sono istituiti, su proposta della facolta' e
su parere del senato accademico, con decreto del rettore, e svolgono
la loro attivita' con autonomia didattica; alla conclusione dei corsi
stessi sono rilasciati master universitari di primo e di secondo
livello di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; per
quelli di durata inferiore ad un anno, istituiti ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e' rilasciato
un attestato di frequenza.
2. Le modalita' di approvazione e funzionamento di tali corsi sono
disciplinate da apposito regolamento.
3. I corsi di perfezionamento sono gestiti, quanto agli aspetti
amministrativi e contabili, dai relativi organi. Sono organi del
corso di perfezionamento il direttore ed il consiglio.
Quest'ultimo e' composto da tutti i docenti del corso e coadiuva
il direttore nell'esercizio dei propri compiti. Il direttore ha la
responsabilita' scientifica, organizzativa e gestionale del corso.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
Art. 28.
Commissione didattica di facolta'
Abrogato.
Art. 29.
Dottorati di ricerca
1. L'ateneo istituisce ed organizza i corsi di dottorato di
ricerca e le relative scuole.
2. Le scuole di dottorato sono istituite con decreto del rettore
previo parere del senato accademico.
3. Le scuole sono dotate di autonomia didattica e organizzativa.
4. Sono organi della scuola:
a) il direttore;
b) il comitato scientifico della scuola.
5. I compiti e la costituzione degli anzidetti organi sono
disciplinati da un apposito regolamento in materia.
Art. 30.
I dipartimenti
1. I dipartimenti sono strutture organizzative che promuovono e
coordinano l'attivita' di ricerca di uno o piu' settori disciplinari
omogenei per finalita' o per metodo nel rispetto dell'autonomia di
ogni singolo docente e ricercatore. I dipartimenti concorrono
altresi' all'attivita' didattica e di servizio, nei modi stabiliti
dal regolamento generale di ateneo.
1-bis. Il dipartimento e' costituito, secondo le normative
vigenti, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che
vi afferiscono, nonche' dal personale tecnico
scientifico-amministrativo, bibliotecario ed ausiliario ad esso
assegnato, secondo le modalita' previste nel successivo articolo 38.
2. I dipartimenti possono essere articolati in sezioni omogenee
con finalita' specifiche.
3. Spetta in particolare al dipartimento:
a) promuovere, coordinare e gestire le attivita' di ricerca, nel
rispetto della liberta' scientifica dei singoli docenti e del loro
diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti;
a-bis) garantire a tutti gli afferenti un equo accesso alle
risorse trasferite dall'ateneo per la ricerca;
a-ter) mettere a disposizione delle facolta' e dei corsi di
studio le proprie risorse tecniche e materiali, al fine di
contribuire alle attivita' didattiche relative ai settori
scientifico-disciplinari di propria competenza;
a-quater) promuovere le attivita' di formazione connesse alla
ricerca relative ai dottorati di ricerca;
b) formulare alle facolta' competenti i piani di sviluppo della
ricerca per l'acquisizione di personale docente e ricercatore;
c) esprimere parere alle facolta' sulla destinazione dei posti di
ruolo ai settori disciplinari di competenza;
d) esprimere, nei settori di loro competenza, parere
sull'assegnazione di compiti didattici da parte delle facolta';
e) esprimere parere vincolante in ordine alle domande di
afferenza al dipartimento da parte di docenti e ricercatori;
f) svolgere attivita' di ricerca e consulenza in base a contratti
o convenzioni;
f-bis) predisporre la relazione annuale sull'attivita'
scientifica e di ricerca, da trasmettere al rettore ed agli altri
organi competenti;
g) abrogata;
h) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse
finanziarie al consiglio di amministrazione, in funzione
dell'attivita' di ricerca svolta e programmata;
i) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge,
dal presente statuto o dai regolamenti.
3-bis. Le attivita' dei dipartimenti sono disciplinate da un
regolamento quadro proposto dal consiglio dei direttori di
dipartimento al rettore e da questi approvato previa delibera
conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione. I
singoli dipartimenti possono adottare un proprio regolamento di
funzionamento.
Art. 31.
Organi del dipartimento
1. Sono organi del dipartimento:
a) il consiglio;
b) il direttore;
c) la giunta.
2. Il consiglio e' composto da tutti i docenti e ricercatori
afferenti al Dipartimento, da un rappresentante degli iscritti a
ciascun dottorato di ricerca afferente al dipartimento e da una
rappresentanza del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo
cosi' formata:
- almeno quattro rappresentanti fino a trenta unita' di personale
docente e ricercatore afferente al consiglio;
- cinque rappresentanti fino a cinquanta unita' di personale
docente e ricercatore afferente al consiglio;
- non oltre sei rappresentanti qualora il numero dei docenti e
ricercatori afferenti al consiglio superi le cinquanta unita'.
Qualora il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo
afferente al Dipartimento sia inferiore a cinque unita', la relativa
rappresentanza nel consiglio e' ridotta a due unita'.
Le rappresentanze durano in carica quattro anni accademici, salva
la rappresentanza degli iscritti ai dottorati di ricerca che dura in
carica tre anni accademici.
2-bis. Il segretario di dipartimento partecipa al consiglio con
voto consultivo e con funzioni di verbalizzante; la sua presenza non
concorre alla formazione del numero legale. Il consiglio di
dipartimento puo' altresi' invitare alle proprie adunanze professori
a contratto dell'ateneo con funzioni consultive su specifici
argomenti. Il regolamento del singolo dipartimento puo' incrementare
la rappresentanza del personale per adeguarla alle proprie
specificita' organizzative e funzionali.
3. Abrogato.
4. Il consiglio determina le forme di utilizzazione e di
coordinamento del personale; e la destinazione dei mezzi, degli
strumenti e delle attrezzature in dotazione.
5. Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di ruolo
a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di
nomina ed e' nominato con decreto del rettore. Il direttore dura in
carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una
sola volta nella medesima struttura.
6. Il direttore, salvo il disposto di cui al precedente art. 14
comma 3, ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio
e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la
collaborazione della giunta promuove le attivita' del dipartimento,
vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti,
tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita ogni altra
attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo statuto o dai
regolamenti.
6-bis. Il direttore e' responsabile del funzionamento e della
gestione del dipartimento ed esercita ogni altra funzione prevista
dalla legislazione universitaria, dal presente statuto o dai
regolamenti, fatta salva l'autonomia dei responsabili scientifici dei
singoli progetti di ricerca, secondo la disciplina e nei limiti
previsti dai regolamenti di ateneo.
7. Il direttore designa, tra i professori di ruolo, un
vice-direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di
impedimento o assenza. Il vice-direttore e' nominato con decreto del
rettore.
8. La giunta, oltre a coadiuvare il direttore, puo' esercitare a
titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal
consiglio di dipartimento in conformita' alle norme del proprio
regolamento.
9. La giunta e' presieduta dal direttore del dipartimento e vi
partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario
verbalizzante, anche il segretario di dipartimento; essa e', inoltre,
composta da almeno:
a) tre membri in rappresentanza dei professori ordinari;
b) tre membri in rappresentanza dei professori associati;
c) due membri in rappresentanza dei ricercatori;
d) due membri in rappresentanza del personale dirigenziale e
tecnico-amministrativo.
10. La giunta dura in carica quattro anni accademici. Il numero
dei componenti, le modalita' di funzionamento e di elezione delle
rappresentanze sono definiti dal regolamento di dipartimento.
11. Il personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento
e' gestito dal direttore secondo le esigenze delle attivita' relative
al dipartimento, in accordo con la giunta. Il direttore puo' delegare
il segretario o altro funzionario del grado piu' elevato alla
verifica della utilizzazione del personale tecnico-amministrativo.
Art. 32.
I centri interdipartimentali
1. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno ed a forte
carattere interdisciplinare, che si esplichino su durata pluriennale
e che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il consiglio di
amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, sentito il
senato accademico, puo' deliberare la costituzione di centri
interdipartimentali di ricerca.
2. I dipartimenti che propongono la costituzione di un centro
interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di
personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attivita'.
2-bis. Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di
ruolo a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in
caso di nomina; ed e' nominato con decreto del rettore. Egli dura in
carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una
sola volta.
3. Le modalita' di istituzione, l'organizzazione ed il
funzionamento dei centri, nonche' le modalita' di elezione del
direttore sono definite dal regolamento generale di ateneo.
4. Le norme del presente statuto, relative ai dipartimenti, si
applicano, in quanto compatibili, anche ai centri interdipartimentali
di ricerca.
Art. 33.
I dipartimenti e centri interuniversitari
1. Per particolari esigenze di carattere scientifico e' possibile
istituire dipartimenti e centri interuniversitari.
2. L'istituzione ed il funzionamento dei centri o dipartimenti
interuniversitari sono disciplinati dal regolamento generale di
ateneo.
Art. 34.
Centri di servizio e sistema bibliotecario
Abrogato.
Art. 34-bis.
Norma transitoria
Abrogato.
Parte IV
STRUTTURE E ATTIVITA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE
Capo I
Organizzazione amministrativa e tecnica
Art. 35.
Formazione e professionalita'
1. L'ateneo promuove la crescita professionale di tutto il
personale dirigenziale e tecnico-amministrativo. A tal fine definisce
piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e
l'aggiornamento professionale.
Art. 36.
Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile
1. Le strutture organizzative centrali e quelle periferiche
afferenti ai poli di cui al Capo II del presente statuto ed i centri
di servizio di ateneo sono istituiti con apposita delibera degli
organi accademici competenti e sono disciplinati dal regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo.
2. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e'
riconosciuta alle facolta', ai poli - qualora istituiti - ai
dipartimenti e ai centri interdipartimentali. Essa puo' essere
conferita, con delibera del consiglio di amministrazione, ad altre
strutture caratterizzate da rilevanti dimensioni e funzioni, su
richiesta delle strutture interessate.
3. Abrogato.
Art. 37.
Strutture tecniche ed amministrative dell'universita'
1. L'organizzazione amministrativa e tecnica dell'universita'
prevede strutture centrali e periferiche costituite in base agli
indirizzi e ai programmi definiti dai competenti organi di ateneo,
assunti in osservanza alle esigenze di funzionamento delle strutture,
nonche' in esecuzione di disposizioni normative e regolamentari.
2. Le strutture amministrative e tecniche dell'universita' sono
organizzate in ripartizioni, uffici o centri; questi ultimi due
possono essere articolati in sezioni.
2-bis. Le strutture amministrative e tecniche dei poli di cui
all'articolo 45 possono essere organizzate in uffici o centri e
sezioni.
3. A capo delle ripartizioni, comprendenti piu' uffici, e'
assegnato, di norma, personale dirigente; in mancanza, puo' essere
assegnato personale vicedirigente.
4. A capo degli uffici, dei centri o delle sezioni, sono assegnati
dipendenti in possesso di adeguato profilo professionale e di livello
retributivo.
5. Il ricorso a prestazioni di terzi estranei all'universita' e'
consentito per ragioni eccezionali o di urgenza, secondo le norme
vigenti.
6. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e
amministrativo, il consiglio di amministrazione puo' deliberare la
costituzione di centri di servizio speciali per questioni di
particolare complessita' e di interesse generale, definendone le
relative funzioni, le modalita' operative e la durata.
Art. 38.
Il direttore amministrativo
1. L'incarico di direttore amministrativo e' conferito dal rettore
entro sessanta giorni dalla sua nomina, ai sensi del precedente art.
14, comma 4, lettera v).
1-bis. Ferme le garanzie di legge sulla stabilita' del contratto
del direttore amministrativo, la scadenza dell'incarico coincide con
quella del mandato del rettore. E' fatta salva in ogni caso la
facolta' del rettore di adeguare la scadenza del contratto del
direttore amministrativo in modo da farla coincidere con la durata
del proprio mandato, sentiti il senato accademico e il consiglio di
amministrazione.
1-ter. Il contratto del direttore amministrativo e' prorogato fino
al temine massimo di sessanta giorni dalla nomina del nuovo rettore.
2. Il direttore amministrativo esercita le funzioni attribuite
espressamente dalla legislazione universitaria, dal presente statuto
e dai regolamenti, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi
di governo dell'ateneo. Egli e' responsabile dell'organizzazione e
del funzionamento degli uffici nonche' della regolarita' degli atti
di propria competenza e di quelli di competenza del rettore,
predisposti dalle ripartizioni e uffici dell'amministrazione centrale
e sottoscritti dallo stesso, ferma restando la rappresentanza legale
e la legittimazione processuale dell'ateneo propria del rettore.
2-bis. In particolare al direttore amministrativo sono attribuite
le seguenti competenze:
a) (abrogato);
a-bis) collaborare con il rettore nell'attuazione delle delibere
degli organi di governo dell'ateneo, curandone l'esecuzione;
b) curare l'acquisizione delle entrate in bilancio, predisporre
il bilancio di previsione unitamente al responsabile dell'ufficio di
ragioneria e coadiuvare quest'ultimo nella predisposizione del conto
consuntivo;
c) proporre al senato accademico ed al consiglio di
amministrazione l'organizzazione generale dell'apparato
amministrativo e gestirlo attivando le ripartizioni, gli uffici ed i
servizi centrali amministrativi e tecnici dell'ateneo, definendone le
relative funzioni e posizioni, nominandone i responsabili e
provvedendo al relativo funzionamento;
c-bis) adottare, ferme restando la rappresentanza legale e la
legittimazione processuale del rettore, gli atti relativi alle
procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale
e tecnico-amministrativo, in attuazione degli indirizzi fissati dai
competenti organi di governo, nonche' gli atti conseguenti
all'assunzione - ad eccezione della sottoscrizione del contratto di
lavoro - e quelli relativi allo stato giuridico del personale
dirigenziale e tecnico-amministrativo dell'ateneo, compresi quelli
connessi all'attribuzione dei trattamenti economici in applicazione
dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti
integrativi sottoscritti previa autorizzazione del consiglio di
amministrazione;
c-ter) assegnare il personale dirigenziale e
tecnico-amministrativo agli uffici, alle ripartizioni e alle
strutture didattico-scientifiche, di ricerca e di servizio, tenuto
conto delle esigenze definite in sede di programmazione dal rettore,
dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;
d) adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria
relativamente alle esigenze riguardanti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'apparato amministrativo, secondo le modalita' e le
procedure previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita';
e) indirizzare, verificare e controllare l'attivita' dei
dirigenti e dei capi-ufficio anche con potere sostitutivo nei
confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo e valutarne
l'attivita', con riferimento alla realizzazione degli obiettivi
fissati dagli organi di indirizzo;
f) (abrogata);
g) (abrogata);
h) (abrogata);
i) (abrogata);
l) (abrogata);
m) esercitare i poteri di spesa adottando le procedure ed i
provvedimenti relativi alle fasi di spesa, per quanto riguarda le
risorse finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di
amministrazione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi
fissati dagli organi di governo dell'ateneo riguardanti il
funzionamento degli uffici e dei servizi centrali tecnici ed
amministrativi, nei limiti degli importi e secondo le modalita'
previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita' di ateneo;
n) esercitare, in attuazione di specifici indirizzi fissati dagli
organi di governo dell'ateneo, i poteri di spesa di propria
competenza, diversi da quelli di cui al punto precedente, adottando
le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, secondo
le modalita', i limiti e le procedure previsti dal regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo;
o) (abrogata);
p) (abrogata);
q) (abrogata);
r) (abrogata);
s) (abrogata);
t) promuovere e resistere alle liti correlate con gli atti di
gestione, anche del personale, posti in essere da lui stesso e dagli
altri dirigenti; proporre al rettore eventuali transazioni per tali
liti;
u) realizzare programmi, attivita', interventi e progetti in
relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa
e finanziaria dell'ateneo;
v) presentare annualmente agli organi di indirizzo una relazione
sull'attivita' svolta per le materie di propria competenza.
3. Il direttore amministrativo propone al rettore la nomina di un
vice-direttore amministrativo che opera in caso di sua assenza o
impedimento, indicandolo tra i dirigenti o, in mancanza, i funzionari
piu' alti in grado. La nomina avviene con decreto del rettore.
4. L'incarico di direttore amministrativo puo' essere revocato con
provvedimento motivato del rettore su conforme parere del consiglio
di amministrazione, per gravi disfunzioni o inadempienze nella
gestione dell'attivita' di competenza o per altre gravi circostanze,
debitamente accertate.
Art. 39.
Funzioni e responsabilita' dei dirigenti
1. I dirigenti sono responsabili del settore di rispettiva
competenza cui sono stati assegnati dal direttore amministrativo
nonche' della regolarita' degli atti e dell'efficienza delle
attivita' degli uffici o servizi centrali tecnici e amministrativi
facenti parte del settore cui sono preposti. In particolare ad essi
compete:
a) collaborare con il direttore amministrativo nell'attuazione
degli indirizzi degli organi di gestione in materia di efficienza
dell'organizzazione amministrativa;
b) verificare i carichi di lavoro e la produttivita' degli
uffici;
c) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi
quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e quelli
relativi alla gestione finanziaria mediante autonomi poteri di spesa
nelle materie di propria competenza, nei limiti assegnati con
provvedimento del rettore e del direttore amministrativo nell'ambito
delle disponibilita' di bilancio e secondo le modalita' previste dal
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di
ateneo;
d) proporre l'azione disciplinare nei confronti del personale
tecnico, amministrativo ed ausiliario;
e) vigilare sull'osservanza del regolamento di attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) emettere gli atti amministrativi costituenti manifestazioni di
conoscenza o di giudizio, quali attestazioni, certificazioni,
relazioni;
g) emettere gli atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti
relativi ai settori di competenza;
h) emanare provvedimenti amministrativi di autorizzazione,
concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge,
dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi
dell'universita';
i) presentare annualmente al direttore amministrativo una
relazione sull'attivita' svolta in relazione al settore organizzativo
a cui e' stato preposto.
1-bis. Gli atti di competenza dei dirigenti per l'esercizio delle
autonome funzioni dirigenziali, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono individuati con apposito provvedimento del
rettore, su proposta del direttore amministrativo.
2. In caso di inefficienza nello svolgimento della propria
attivita' o di mancato perseguimento degli obiettivi assegnati al
settore di competenza o di persistente inosservanza degli indirizzi
fissati dagli organi di governo dell'universita', il direttore
amministrativo puo' disporre una diversa assegnazione del dirigente a
strutture operative o ripartizioni, con provvedimento motivato,
dandone notizia al rettore.
Art. 39-bis.
Il responsabile del procedimento
1. Per ogni procedimento amministrativo e' individuato il
responsabile secondo quanto disposto dall'apposito regolamento di
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Fermo quanto disciplinato in materia di procedimento
amministrativo dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal sopra citato
regolamento di attuazione, per ogni intervento che si realizzi
mediante un contratto pubblico, l'ateneo nomina il responsabile unico
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Il regolamento di contabilita' e il regolamento di
organizzazione disciplinano i compiti e l'autonomia gestionale del
responsabile del procedimento di cui al comma precedente.
Art. 40.
Personale tecnico-amministrativo
1. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici
delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei
servizi dell'amministrazione centrale e delle altre strutture
decentrate dell'universita' ai quali e' assegnato, sulla base di
quanto previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione
collettiva nazionale e integrativa e dagli accordi siglati con
l'amministrazione universitaria.
2. Il personale partecipa alla gestione dell'universita'
attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali ove
previsto dal presente statuto.
Art. 41.
Accesso alla qualifica di dirigente
Abrogato.
Art. 42.
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'universita'
Abrogato.
Art. 43
Rapporti con il servizio sanitario nazionale
Abrogato.
Art. 44.
Servizi e modalita' di gestione
Abrogato.
Capo II
Strutture decentrate: i poli
Art. 45.
Strutturazione, tipologia ed attivazione
1. I poli sono aggregazioni di facolta' e dipartimenti volti a
conseguire una maggiore flessibilita' nello svolgimento delle
attivita' istituzionali, un piu' alto livello di integrazione delle
risorse e la valorizzazione di specificita' culturali.
2. I poli sono costituiti, nel numero non superiore all'unita' per
ciascun comune, individuato con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1991 e con decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, tenendo conto delle
affinita' didattico-scientifiche e della dislocazione delle strutture
dell'ateneo sul territorio.
3. In conformita' a quanto stabilito dal precedente comma, la
localizzazione e le tipologie dei poli da costituire sono definite
con decreto del rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio
di amministrazione. Il decreto individua le facolta' e i dipartimenti
che possono far parte di ciascun polo.
4. L'attivazione di ciascun polo e' deliberata dal senato
accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, su
richiesta di almeno due facolta' interessate o di piu' dipartimenti a
cui afferisce almeno il 20% del personale docente e ricercatore
dell'ateneo.
5. In sede di attivazione il polo viene dotato di apposita
struttura amministrativa decentrata, la cui responsabilita' e'
affidata, a seconda della dimensione del polo, a un funzionario o a
un dirigente -assegnato dal direttore amministrativo- che assume le
funzioni di segretario amministrativo del polo. Il direttore
amministrativo dell'universita' provvede altresi' all'assegnazione
del personale tecnico-amministrativo necessario per il funzionamento
dell'ufficio amministrativo del polo.
Art. 46.
Compiti
1. Nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' dell'ateneo, i poli sono dotati di
autonomia gestionale, organizzativa e di spesa.
Nel rispetto degli indirizzi generali determinati dagli organi di
governo dell'ateneo e nei limiti delle proprie disponibilita'
finanziarie, il polo provvede, in particolare:
a) alla manutenzione ordinaria, cura e conservazione del
patrimonio edilizio assegnato alle strutture aggregate;
b) a rappresentare agli organi di governo dell'universita' le
esigenze di manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio
assegnato alle strutture aggregate nonche' le esigenze di
acquisizione di ulteriori spazi;
c) all'acquisizione di attrezzature scientifiche e didattiche di
sua pertinenza;
d) all'utilizzazione di impianti ed attrezzature esterne;
e) all'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario ad esso assegnato.
2. Per il perseguimento delle proprie finalita' il polo dispone
del personale e delle risorse finanziarie assegnate dagli organi di
governo dell'universita'. Il polo puo' altresi' collaborare con
soggetti pubblici e privati, anche stranieri o internazionali,
mediante contratti o convenzioni, pure in forme consortili, nei
limiti e con le modalita' fissate dal relativo regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo.
3. Non rientrano nelle attribuzioni del polo le competenze proprie
di ciascuna delle strutture aggregate ne' la gestione o il controllo
dei fondi assegnati alle stesse. Non rientra altresi' nelle
attribuzioni del polo la gestione relativa allo stato giuridico ed
economico del personale ad esso assegnato, che resta di competenza
degli organi universitari.
4. I bilanci dei poli sono allegati a quello dell'ateneo. Resta
ferma la responsabilita' degli organi di ciascun polo.
Art. 47.
Organi e loro attribuzioni
1. Sono organi del polo:
a) il presidente;
b) il consiglio.
2. Il presidente e' eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno
o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina. Il
corpo elettorale e' costituito da coloro che fanno parte dei consigli
di facolta' o dei dipartimenti aggregati. Egli e' nominato con
decreto del rettore.
3. Il presidente del polo dura in carica quattro anni accademici
ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. L'ufficio e'
incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'universita'.
4. Il presidente rappresenta il polo, cura la convocazione del
consiglio ed esegue le delibere del medesimo.
Partecipa al senato accademico e con voto consultivo alle sedute
del consiglio di amministrazione dell'universita' per i punti
all'ordine del giorno riguardanti il polo; predispone il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo unitamente al segretario
amministrativo del polo. Esercita funzioni di iniziativa e di
attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio del polo.
E' responsabile della gestione delle risorse finanziarie assegnate
al polo.
5. Il presidente di polo nomina, tra i professori di ruolo che
fanno parte del consiglio, un vice-presidente vicario che, in caso di
assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
6. Il consiglio e' composto da:
a) il presidente;
a-bis) il vice-presidente vicario;
b) il segretario amministrativo del polo che svolge altresi' le
funzioni di segretario verbalizzante;
c) quattro rappresentanti dei professori di ruolo;
d) due rappresentanti dei ricercatori;
e) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario;
f) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al
minimo previsto dalla legislazione vigente.
7. I rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 6
sono aumentati rispettivamente a sei, tre e tre, qualora il numero
dei professori e dei ricercatori afferenti alle strutture aggregate
sia superiore a cinquanta.
8. I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 6 sono
eletti dalle rispettive categorie. L'elettorato attivo e passivo
spetta al personale in servizio presso le strutture e l'ufficio
amministrativo del polo e agli studenti iscritti alle facolta'
aggregate del polo o a quelle che comprendono la maggioranza dei
docenti e ricercatori afferenti ai dipartimenti aggregati nel polo.
9. I membri del consiglio di polo durano in carica quattro anni
accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.
10. Il consiglio e' organo di indirizzo, di programmazione e di
vigilanza della gestione del polo. In particolare:
a) definisce il programma di attivita' e di sviluppo del polo;
b) formula i criteri di utilizzazione delle risorse del polo,
rispettando eventuali vincoli di destinazione;
c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
predisposti dal presidente;
d) elabora, sulla base delle esigenze rappresentate dalle
strutture aggregate, le richieste di risorse finanziarie, di spazi e
di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
e) approva i contratti e le convenzioni di pertinenza del polo.
11. Il segretario amministrativo del polo e' responsabile della
relativa struttura amministrativa.
Compete al Segretario:
a) coadiuvare il presidente nella predisposizione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo;
b) partecipare alle sedute del consiglio del polo con voto
consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante;
c) provvedere all'utilizzazione del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario in servizio presso il polo, in attuazione degli
indirizzi fissati dal consiglio del polo, e provvedere al controllo
del relativo orario di servizio.
Art. 48.
Verifica di funzionalita'
1. Decorsi tre anni dall'attivazione del primo polo, il senato
accademico procede ad una verifica di funzionalita' dei poli e,
sentito il consiglio di amministrazione, assume le opportune
determinazioni, con valore di modifica statutaria, in ordine
all'articolazione in poli dell'universita'.
Capo III
Organi di controllo interno
Art. 49.
Nucleo di valutazione
1. Presso l'ateneo e' istituito il nucleo di valutazione, la cui
disciplina, relativa alla nomina, composizione e compiti, e' dettata
da apposito regolamento.
2. Abrogato.
Art. 50.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di
controllo sulla regolarita' della gestione dell'ateneo e delle
strutture decentrate. Esso svolge altresi' funzioni di consulenza su
problematiche sottoposte dal rettore o dal direttore amministrativo.
2. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono
stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita' di ateneo.
3. Il collegio e' composto da cinque componenti scelti tra:
a) magistrati della corte dei conti, di grado non inferiore a
consigliere, o componenti della magistratura ordinaria, di grado non
inferiore a consigliere di Corte d'appello, o dirigenti generali del
Ministero dell'economia e delle finanze, o Avvocati dello Stato;
b) dirigenti o funzionari del MIUR;
c) dirigenti o funzionari del Ministero dell'economia e delle
finanze;
d) revisori ufficiali dei conti iscritti al relativo registro;
e) esperti in materia di gestione pubblica;
f) docenti universitari esterni all'ateneo.
4. I componenti del collegio sono individuati dal consiglio di
amministrazione tra le persone di provata competenza, anche se
collocate a riposo, e sono nominati con decreto del rettore il quale
individua altresi' il presidente del collegio.
5. La durata della carica dei revisori dei conti e' quadriennale
ed e' prorogabile, comunque, fino alla scadenza del mandato del
rettore.
Art. 50-bis.
Ufficio di controllo interno
1. L'ufficio di controllo interno e' l'organo deputato alla
verifica della regolarita' amministrativa degli atti e dei
procedimenti amministrativi dell'ateneo e di quelli delle strutture
autonome o decentrate.
2. L'ufficio e' composto da tre membri, esterni all'ateneo, in
possesso di idonei requisiti di professionalita' ed esperienza,
scelti e nominati dal rettore.
Esso dura in carica fino alla scadenza del mandato del rettore.
3. La disciplina specifica per il funzionamento e le competenze
dell'ufficio e' dettata da apposito regolamento approvato ed emanato
dal rettore, sentito il senato accademico.
3-bis. Ai componenti dell'ufficio di controllo interno compete,
per la durata dell'incarico, un'indennita' di carica nella misura
fissata dal consiglio di amministrazione.
Capo IV
Centri di servizio e Sistema bibliotecario di ateneo
Art. 50-ter.
Centri di servizio
1. L'ateneo istituisce centri di servizio per la produzione,
erogazione o gestione di beni o servizi a supporto delle sue
attivita' istituzionali.
2. La tipologia, l'istituzione e l'attivazione dei centri di
servizio e dei relativi organi sono disciplinati dal regolamento
generale di ateneo; la gestione e l'autonomia contabile sono
disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'.
Art. 50-quater.
Sistema bibliotecario di ateneo
1. Per la promozione della ricerca e degli studi e allo scopo di
sviluppare ed organizzare in forme coordinate l'acquisizione,
conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale
dell'ateneo, nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione
bibliografica, l'ateneo istituisce apposito centro di servizio, per
il proprio sistema bibliotecario.
Parte V
AZIENDA UNIVERSITARIA DEL POLICLINICO
Art. 51.
Azienda Ospedaliero Universitaria integrata con il S.S.R.
1. L'azienda ospedaliero-universitaria dell'universita', integrata
con il servizio sanitario regionale, di seguito denominata azienda,
ha autonoma personalita' giuridica.
2. I rapporti tra azienda, universita' e regione sono regolati da
apposito protocollo d'intesa, ai sensi del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517.
3. I provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale
universitario utilizzato dall'azienda rientrano nelle competenze del
rettore. Il direttore generale dell'azienda assume le funzioni di
datore di lavoro per tutti gli aspetti giuridici ed economici
inerenti e conseguenti l'organizzazione dell'attivita' assistenziale,
il funzionamento delle strutture e delle attrezzature dell'azienda
stessa, nonche' l'utilizzazione del personale universitario per
l'attivita' assistenziale.
4. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle
disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21 dicembre 1999,
n. 517, e successive modificazioni, nonche' ai protocolli d'intesa
tra la regione e l'universita' previsti dal medesimo decreto
legislativo.
Articoli da 52 a 68.
Abrogati.
Parte VI
NORME COMUNI
Art. 69.
Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati
1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31
ottobre dell'anno successivo. Per particolari motivi di interesse
superiore degli studi tali termini possono essere derogati previa
delibera del senato accademico.
2. Salvo previsioni diverse del presente statuto, tutti i mandati
relativi agli organi centrali ed a quelli delle strutture didattiche
e di ricerca hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico
successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti.
3. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, nell'ambito
delle componenti rappresentative degli organi collegiali, il nuovo
eletto dura in carica fino alla scadenza originariamente prevista per
il mandato.
4. Nel caso di interruzione anticipata del mandato dei presidi,
dei presidenti dei consigli di corso di studio, dei direttori di
dipartimento, di centri e dei presidenti di polo, nonche' dei
direttori delle scuole di specializzazione, la durata del mandato dei
nuovi eletti comprende sia la frazione di anno che quella prevista
dal presente statuto.
Art. 70.
Principi di funzionamento degli organi collegiali
1. Le adunanze del senato accademico, del consiglio di
amministrazione, del consiglio degli studenti e del consiglio di polo
sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei
componenti aventi voto deliberativo. Le relative deliberazioni sono
prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al
voto deliberativo, salvo i casi in cui sia diversamente disposto
dalla legge o dallo statuto.
2. Le adunanze del consiglio di facolta',dei consigli di corso di
studio, dei consigli di dipartimento e dei consigli di scuola di
specializzazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei
componenti aventi voto deliberativo, detratto il numero degli assenti
giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo,
salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo
statuto.
3. Nessuno puo' partecipare alla discussione di argomenti che lo
riguardano personalmente ed esprimere su questi il proprio voto.
4. Il funzionamento degli organi menzionati nel presente statuto
avviene secondo modalita' che saranno stabilite in appositi
regolamenti approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta
degli aventi diritto al voto.
5. Chiunque senza giustificazione non partecipi per piu' di tre
volte consecutive alle adunanze degli organi di cui e' membro per
elezione o designazione, decade dal mandato rivestito.
Art. 70-bis.
Riunione periodica degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali previsti dal presente statuto si
riuniscono almeno ogni quattro mesi ad iniziativa del presidente o di
almeno un terzo dei relativi membri, salvo diversa previsione dello
statuto stesso o dei regolamenti dell'ateneo. In mancanza i relativi
organi decadono.
Art. 71.
Elezioni degli organi di ateneo
1. Fatte salve le norme di cui all'articolo 14 per l'elezione del
rettore, le modalita' riguardanti le elezioni dei vari organi e
cariche sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo, salvo
quanto previsto nei regolamenti specifici.
Art. 71-bis.
Ineleggibilita'
1. I membri eletti o designati negli organi, collegi e cariche
previsti dal presente statuto non possono superare, nell'ambito del
medesimo organismo, i due mandati consecutivi.
Art. 72.
Divieto di cumulo delle cariche
1. Le cariche di rettore, pro-rettore vicario, pro-rettore
funzionale, preside, presidente di polo, direttore di centro
interdipartimentale o interuniversitario, direttore di dipartimento e
garante di ateneo sono tra loro non cumulabili.
Art. 73.
Esonero dalle attivita' istituzionali
1. Il rettore ed il pro-rettore vicario possono astenersi
dall'attivita' didattica per la durata della loro carica, nel
rispetto della legislazione di specie.
2. I presidi di facolta' e i direttori di polo, dipartimento e di
centro interdipartimentale possono essere autorizzati a svolgere
attivita' didattica in misura ridotta, per la durata della loro
carica. L'autorizzazione e' concessa con decreto del rettore, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 74.
Collaborazioni con altre universita'
ed amministrazioni pubbliche e private
1. L'universita', unitariamente o tramite le strutture autonome
decentrate, nei termini previsti dal regolamento generale di ateneo
e, per gli aspetti finanziari, dal regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita', puo' concludere accordi con altre
universita', con istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed
internazionali e con amministrazioni pubbliche o puo' partecipare
anche a titolo oneroso a societa' o altre forme associative di
diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle
attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il
conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Le collaborazioni di cui al comma precedente sono approvate e
sottoscritte dal rettore, sentito il senato accademico, qualora di
interesse generale dell'ateneo ovvero di interesse di piu' facolta' o
strutture autonome; esse sono invece di competenza di ciascuna
struttura autonoma decentrata qualora di specifico interesse della
stessa ed in tal caso senza alcun onere aggiuntivo a carico del
bilancio di ateneo; delle stesse si da' pronta comunicazione al
rettore. Resta ferma la rappresentanza legale e la legittimazione
processuale del rettore medesimo.
2-bis. Le collaborazioni di cui al presente articolo devono
comunque conformarsi ai seguenti principi:
a) attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta;
b) disponibilita' delle risorse finanziarie od organizzative
richieste;
c) destinazione a finalita' istituzionali dell'Ateneo di
eventuali dividendi spettanti;
d) divieto di concorso a quote di partecipazione a ripiano di
eventuali perdite da parte di societa' consorziate.
Art. 75.
Tutela giudiziaria degli organi universitari
1. Nel caso in cui nei confronti del rettore, del pro-rettore
vicario, dei pro-rettori funzionali, dei componenti del consiglio di
amministrazione o del senato accademico, del direttore
amministrativo, dei presidi di facolta', dei presidenti dei poli, dei
direttori di dipartimento, o centro, venga esercitata l'azione penale
per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle
rispettive funzioni ma non derivanti da dolo o colpa grave e che non
siano commessi in danno dell'universita', la difesa per tutti i gradi
di giudizio e' assunta a carico dell'universita'.
Le modalita' di attuazione di tale forma di tutela e le relative
ipotesi di sospensione sono disciplinate dal regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo.
Parte VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 76.
Gli Istituti
Abrogato.
Art. 77.
Rinnovo dei mandati
1. In prima applicazione del presente statuto, per il rinnovo dei
mandati, si applicano le seguenti norme:
a) il senato accademico e il consiglio di amministrazione restano
in carica nella loro attuale composizione fino alla scadenza del
mandato del Rettore;
b) abrogata;
c) abrogata;
d) il rettore, il pro-rettore vicario, i pro-rettori funzionali,
i presidi, i presidenti dei poli, i presidenti del consiglio di corso
di studi, i direttori di dipartimento nonche' i direttori delle
scuole di specializzazione e le figure analoghe rimangono in carica
fino alla scadenza naturale del loro attuale mandato;
e) qualora nelle more della pubblicazione del presente statuto
tali mandati siano stati rinnovati, essi rimangono validi per la
durata rispettivamente prevista dalle disposizioni vigenti al momento
dell'elezione, anche se formalmente attivati dopo la pubblicazione
dello statuto medesimo;
f) abrogata;
g) abrogata.
Art. 78.
Rappresentanze dei professori nel senato accademico
1. In attesa della costituzione dei poli, i rispettivi presidenti
sono sostituiti nel senato accademico dai rappresentanti dei
professori di prima e seconda fascia eletti nell'ambito delle
seguenti aree territoriali: Napoli, Aversa, Caserta, Santa Maria
Capua Vetere - Capua. In ciascuna area l'elettorato attivo e passivo
spetta ai professori inquadrati in ruolo in strutture dell'area
medesima.
Art. 79.
Modifiche di statuto
Abrogato.
Art. 80.
Efficacia dei regolamenti di ateneo e delle norme statutarie
1. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal
presente statuto, conservano efficacia i regolamenti approvati o
recepiti ed ancora in vigore.
1-bis. Le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente
statuto sono automaticamente abrogate.
1-ter. Le disposizioni regolamentari e quelle di cui al presente
statuto che risultino in contrasto con norme di legge sopravvenute,
immediatamente applicabili alle universita', sono abrogate con
effetto dalla data di entrata in vigore della norma di rango
superiore. Le modifiche che si rendano necessarie per effetto della
sopravvenuta legislazione, sono adottate con provvedimento motivato
del rettore.
Art. 80-bis.
Adeguamento dello statuto alla normativa successiva
riferita alle universita' statali
Abrogato.
(1) Successivamente alla sua emanazione, lo Statuto della Seconda
Universita' degli studi di Napoli e' stato modificato ed integrato
con i decreti rettorali n. 3080/1998, n. 3496/1999, n. 2185/2001,
riformulato con decreto pettorale n. 3063 del 4 luglio 2001, e
successivamente modificato con i decreti rettorali n. 2894/2003, n.
570/2006, n. 2187/2006.
(2) Le modifiche risultanti dall'ultimo decreto rettorale n. 1241 del
7 maggio 2009 sono riportate in carattere corsivo.