(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 2
                      Del decreto rettorale n. 1241 del 7 maggio 2009

       STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

                          TESTO COORDINATO

   CON LE INTEGRAZIONI E MODIFICHE APPORTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA
EMANAZIONE  INTERVENUTA  CON  DECRETO  RETTORALE N. 2180 DEL 7 GIUGNO
1996 (vedi nota 1) , IVI COMPRESE QUELLE CHE ENTRERANNO IN VIGORE CON
IL DECRETO RETTORALE N. 1241 DEL 7 MAGGIO 2009.  (vedi nota 2)
                               Parte I

                           NORME GENERALI

                               Capo I

                        Principi fondamentali

                               Art. 1.

                       Finalita' istituzionali

   1.  La  seconda  universita'  degli  studi  di  Napoli, di seguito
denominata universita' o ateneo, ha personalita' giuridica di diritto
pubblico.  Promuove  il  progresso  della  cultura  e  delle  scienze
attraverso  la  ricerca  e  la  didattica  e  cosi' contribuisce allo
sviluppo civile ed economico del Paese. La sede legale dell'ateneo e'
il rettorato di Caserta.
   2. Abrogato.
   3. L'ateneo assicura liberta' di ricerca e di studio, nel rispetto
dei diritti fondamentali e della dignita' della persona, senza alcuna
discriminazione, e favorisce il diritto allo studio per i piu' capaci
e meritevoli.
   4. Abrogato.
   5. Abrogato.
   6. Lo stemma ufficiale dell'universita' e' custodito dal rettore.
                               Art. 2.

                        Principi di autonomia

   1.   L'ateneo   disciplina   la   propria  autonomia  scientifica,
didattica,  organizzativa, finanziaria e contabile secondo i principi
sanciti dal presente statuto e dai regolamenti.
   1-bis.  La liberta' di ricerca e didattica dei docenti dell'ateneo
e'  garantita  secondo  i principi costituzionali e coordinata con le
esigenze delle strutture alle quali essi afferiscono.
                               Art. 3.

              Principi organizzativi e di funzionamenti

   1.  L'organizzazione  e  l'attivita' dell'ateneo sono informate ai
principi  di trasparenza, pubblicita', partecipazione, decentramento,
responsabilita'  e distinzione delle funzioni di indirizzo, gestione,
valutazione e controllo.
                               Art. 4.

                       Attivita' istituzionali

   1. La ricerca e la didattica sono attivita' istituzionali primarie
dell'ateneo.  Per  la  facolta' di medicina e chirurgia, e' attivita'
istituzionale,  a supporto delle attivita' di didattica e di ricerca,
anche quella assistenziale.
   1-bis. L'ateneo conferisce i seguenti titoli di studio:
    - laurea;
    - laurea magistrale e/o specialistica;
    - specializzazione;
    - dottorato di ricerca;
    - master di primo livello;
    - master di secondo livello.
   1-ter.  Le  procedure  per  il rilascio dei titoli di studio e gli
ordinamenti  didattici  dei singoli corsi di studio sono disciplinati
dal  regolamento  didattico  di ateneo, in conformita' alla normativa
vigente.
   1-quater.  Gli  studenti frequentano le lezioni e partecipano alle
altre  attivita'  didattiche, nel rispetto degli ordinamenti vigenti,
del presente statuto e dei regolamenti.
   1-quinquies.  L'ateneo  assicura  attivita'  di  orientamento  per
l'iscrizione  agli studi universitari, predispone servizi di tutorato
per assistere gli studenti nel corso degli studi e promuove attivita'
di orientamento post-universitario.
                               Art. 5.

                         Attivita' didattica

   Abrogato.
                               Art. 6.

                    Altre attivita' istituzionali

   Abrogato.
                               Art. 7.

                Rapporti nazionali ed internazionali

   1.  L'ateneo  collabora  con  organismi nazionali e internazionali
alla  definizione  e  alla realizzazione di programmi di cooperazione
scientifica e di formazione.
   2.  Al  fine  di  realizzare  le  collaborazioni  di  cui al comma
precedente, l'universita':
    a) stipula accordi e convenzioni;
    b)  promuove  e  incoraggia la mobilita' e gli scambi di docenti,
ricercatori,      studenti     e     personale     dirigenziale     e
tecnico-amministrativo.
                               Art. 8.

                         Risorse finanziarie

   1.  Le  fonti  di  finanziamento  dell'ateneo  sono  costituite da
trasferimenti  dello  Stato  e  di  altri enti pubblici e privati, da
finanziamenti comunitari e da entrate proprie.
   2. Le entrate proprie sono costituite da:
    a) tasse e contributi degli studenti;
    b) contributi volontari e atti di liberalita';
    b-bis) proventi di attivita' e rendite, anche patrimoniali.
   2-bis. Le tasse e i contributi sono determinati considerando anche
il  costo  dei  servizi  didattici  offerti, le condizioni economiche
dello studente, nonche' il profitto dei suoi studi.
   3. Abrogato.
                             Art. 8-bis.

             Attivita' di servizio per ulteriori risorse

   1.  Nel  rispetto  della  propria  autonomia  e  nell'ambito delle
proprie  attivita'  didattiche  e  di ricerca, l'ateneo puo' svolgere
attivita'  di  servizio per soggetti pubblici o privati, disciplinate
da appositi regolamenti.
                               Capo II

                                Fonti

                               Art. 9.

                                Norme

   Abrogato.
                              Art. 10.

                               Statuto

   1.  Il presente statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia
dell'universita',  secondo  i principi costituzionali e della vigente
legislazione.
   2.  Le  modifiche  dello  statuto sono deliberate, su proposta del
rettore,   dal   senato   accademico,   a  maggioranza  assoluta  dei
componenti,  sentiti  le  facolta',  i dipartimenti e il consiglio di
amministrazione,   nonche',   per   quanto  di  loro  pertinenza,  le
organizzazioni sindacali e il consiglio degli studenti.
   3.  Lo statuto, nonche' le sue modifiche, sono emanati con decreto
del  rettore, espletate le procedure previste dall'art. 6 della legge
9 maggio 1989, n. 168.
   4.  Lo  statuto  e  le  sue  modificazioni  entrano  in  vigore il
quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  sulla gazzetta
ufficiale, fatta eccezione per le norme che disciplinano le attivita'
didattiche,  che  entrano in vigore dall'anno accademico successivo a
quello di pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
                              Art. 11.

                        Regolamenti di Ateneo

   1. I regolamenti contengono la disciplina attuativa dello statuto,
della  legislazione universitaria e delle norme di carattere generale
che abbiano ad espresso riferimento le istituzioni universitarie.
   1-bis.   Sono  deliberati  dagli  organi  collegiali  di  governo,
trasmessi  al  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca  per  il controllo previsto dalla legge 9 maggio 1989 n. 168,
nonche',  relativamente al regolamento di cui alla successiva lettera
c),   dall'art.   11   della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  e
successivamente   emanati   con   decreto  del  rettore,  i  seguenti
regolamenti:
    a) il regolamento generale di ateneo;
    b)  il  regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita';
    c) il regolamento didattico di ateneo.
   2.  Il  regolamento  generale  di  ateneo,  approvato  dal  senato
accademico  e dal consiglio di amministrazione, sentiti le facolta' e
i   dipartimenti,   disciplina   le  norme  quadro  organizzative  di
competenza dell'ateneo, fra le quali:
    a)  le  modalita'  per  la  richiesta  di  istituzione  di  nuove
strutture didattiche e di ricerca;
    b)   le   modalita'   di   istituzione   di  strutture  e  centri
interuniversitari;
    c) le modalita' per le designazioni elettive e per le nomine e le
eventuali surrogazioni.
   3.   Il   regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'   dell'ateneo   disciplina   i  criteri  gestionali,  le
procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita'.
Il  regolamento  e'  deliberato  dal  consiglio  di  amministrazione,
sentiti il senato accademico, le facolta', i dipartimenti e gli altri
centri di spesa previsti dal presente statuto.
   4.  Il  regolamento  didattico  di ateneo disciplina l'ordinamento
degli  studi  dei corsi per i quali l'universita' rilascia titoli con
valore  legale  e  di  tutti  gli altri corsi tenuti dall'universita'
medesima,  nonche'  le  attivita'  formative  di cui all'art. 6 della
legge  19  novembre  1990,  n.  341 ed al decreto del MIUR 22 ottobre
2004,  n.  270.  Il  regolamento  e' approvato dal senato accademico,
sentite  le  facolta',  previa  osservanza  delle  procedure previste
dall'art. 11 comma 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
   4-bis.  Sono altresi' deliberati dal senato accademico, sentito il
consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del rettore,
i seguenti regolamenti:
    1) il regolamento per il trasferimento e la mobilita' interna dei
docenti e dei ricercatori (art. 1 commi 2, 3 e 4 della legge 3 luglio
1998,  n.  210 e art. 13, comma 1, decreto legislativo 6 aprile 2006,
n. 164);
    2)  il  regolamento  per  la  chiamata dei professori ordinari ed
associati idonei (legge 3 luglio 1998, n. 210; art. 1, comma 8, legge
4  novembre  2005,  n.  230 e art. 13, comma 1, decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 164);
    3)  ogni  altro  regolamento  per  il  quale  la legge preveda il
controllo  di  legittimita'  e  di  merito  da  parte  del competente
Ministero,  ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989,
n. 168.
   4-ter.  Il  rettore,  previo  parere  del senato accademico, emana
ulteriori   regolamenti   esecutivi   del  presente  statuto,  ovvero
indipendenti, nei limiti previsti dall'ordinamento.
   4-quater. Salvo diversa previsione di legge, i regolamenti entrano
in  vigore  secondo quanto disposto dal decreto di emanazione, che ne
dispone altresi' le forme di pubblicita'.
                              Art. 12.

                          Altri regolamenti

   Abrogato.
                              Parte II

                          ORGANI DI ATENEO

                              Art. 13.

                              Tipologia

   1.  Sono  organi di governo dell'universita' il rettore, il senato
accademico  e il consiglio di amministrazione. Sono organi consultivi
la  giunta  di  ateneo,  il  collegio  dei  presidi, il consiglio dei
direttori di dipartimento e il consiglio degli studenti.
                              Art. 14.

                             Il rettore

   1.  Il  rettore  e'  eletto tra i professori dell'ateneo, di prima
fascia,  a  tempo  pieno  o  che dichiarino di optare per il regime a
tempo pieno in caso di nomina. Dura in carica quattro anni accademici
ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. L'elettorato attivo
e'  fissato  alla  data  del  decreto  di  indizione delle elezioni e
spetta:
    a)  a  tutti  i  professori  di ruolo e fuori ruolo di prima e di
seconda fascia;
    b) ai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo
ad  esaurimento,  entrambi  di  seguito denominati ricercatori, negli
organi  di governo collegiali dell'ateneo e nei consigli di facolta',
nonche'    ai    rappresentanti    del   personale   dirigenziale   e
tecnico-amministrativo  e  ai  rappresentanti  degli  studenti  negli
organi di governo collegiali dell'ateneo;
    c)   al   personale  dirigenziale  e  tecnico-amministrativo  non
richiamato  nella  precedente  lettera  b),  con  rapporto  di lavoro
organico a tempo indeterminato con l'ateneo, i cui voti, con apposito
regolamento,  sono  complessivamente  valutati  nella  misura  del 6%
dell'elettorato  attivo complessivo. Il regolamento tiene conto della
distribuzione  di  tale  personale  sui  cinque  poli  universitari e
nell'amministrazione  centrale,  e  garantisce pari peso ad ognuna di
queste sei articolazioni;
    d) (abrogata).
   2.  Il  rettore  e'  nominato  dal  Ministro dell'universita', con
proprio  decreto;  entra  in  carica  all'inizio dell'anno accademico
successivo  alla  nomina,  ha la rappresentanza legale dell'ateneo ed
esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di
vigilanza  di  tutte  le  attivita' istituzionali dell'ateneo e delle
relative  strutture, fatte salve le competenze attribuite dalla legge
ad altre strutture dell'ateneo.
   Nel   caso   di  anticipata  cessazione,  la  nomina  del  rettore
subentrante  ha  effetto  immediato  ed  in  tal  caso il quadriennio
decorre  dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a
quello nel quale e' avvenuta la nomina.
   3.  L'ateneo,  anche  per  le sue strutture autonome e decentrate,
nonche' per l'attivita' amministrativa, sta in giudizio per mezzo del
rettore,  che  ne  ha la rappresentanza legale ad ogni effetto, e che
nomina i difensori.
   4. Spetta in particolare al rettore:
    a)  convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di
amministrazione e dare esecuzione alle relative delibere;
    b)  vigilare  sulle strutture e i servizi dell'ateneo, impartendo
le direttive contenenti i criteri organizzativi;
    c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei
ricercatori;
    d) (abrogata);
    e) emanare lo statuto e i regolamenti;
    f)  in  ragione  delle  esigenze  delle strutture didattiche e di
ricerca  e  in  attuazione  degli  indirizzi  degli organi di governo
dell'ateneo,  adottare  gli  atti  e  i  provvedimenti  che impegnano
l'ateneo  ed  esercitare  i  poteri  di  spesa  relativi,  secondo le
modalita',  i  limiti  e  le  procedure  previste dal regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
    g)  sovrintendere  all'attuazione  delle delibere degli organi di
governo dell'ateneo;
    h)   presentare,   ad  inizio  dell'anno  accademico,  al  senato
accademico  ed  al  consiglio  di amministrazione, la relazione sullo
stato dell'ateneo;
    i) (abrogata);
    l)  assumere  con  proprio  decreto,  in caso di urgenza e in via
provvisoria, i necessari provvedimenti di competenza del consiglio di
amministrazione  e del senato accademico, da sottoporre alla ratifica
dell'organo competente nella prima adunanza utile;
    m) vigilare sull'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento
universitario,  comprese  quelle  in  tema  di  stato  giuridico  del
personale;
    n)  assumere  tutti  i  provvedimenti  in materia di ricerca e di
insegnamento,  che  non siano di competenza delle relative strutture,
in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi collegiali;
    o)    nominare   in   servizio   il   personale   di   competenza
dell'universita';
    p)  provvedere  all'assegnazione  e  alla  gestione del personale
docente   e   ricercatore   secondo  i  criteri  dettati  dal  senato
accademico, fatte salve le competenze dei consigli di facolta';
    q)  proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il
bilancio  di  previsione,  predisposto  dal direttore amministrativo,
previa  verifica  degli  indirizzi programmatici formulati dal senato
accademico;
    r) presentare al consiglio di amministrazione, per l'approvazione
e  la  successiva  trasmissione  alla  Corte dei conti, il rendiconto
predisposto  dal  responsabile  dell'ufficio di ragioneria coadiuvato
dal direttore amministrativo;
    s) (abrogata);
    t)   esercitare   l'autorita'   disciplinare  nei  confronti  del
personale in servizio;
    u)  proporre  le  misure  idonee  a  consentire  la rilevazione e
l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' dell'universita';
    v)  conferire,  sentito  il  senato accademico ed il consiglio di
amministrazione, l'incarico di direttore amministrativo, scegliendolo
tra  i  dirigenti  dell'ateneo  o  di  altra  universita'  o di altra
amministrazione  pubblica.  L'incarico  puo' essere conferito anche a
persona  di  comprovata qualificazione professionale che abbia svolto
attivita'  presso organismi ed enti pubblici o privati con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
    z)    esercitare    ogni    altra    attribuzione    demandatagli
dall'ordinamento  universitario,  dal presente statuto o dai relativi
regolamenti.
   5.  Il rettore nomina tra i docenti di prima fascia un pro-rettore
vicario  che lo sostituisce in tutte le funzioni, nei casi di assenza
o impedimento. Il pro-rettore vicario e' membro di diritto del senato
accademico e del consiglio di amministrazione, con voto deliberativo.
   5-bis. Il rettore puo' nominare fino a sei pro-rettori funzionali,
al   fine   di   promuovere  e  coordinare  l'attivita'  dell'ateneo,
attribuendo  loro compiti di coordinamento di settori strategici, con
relativa  delega. Il rettore conferisce altresi' deleghe specifiche a
docenti di sua fiducia.
   5-ter.  Il rettore puo' inoltre nominare fino ad un massimo di sei
delegati alla firma degli atti di propria competenza.
                              Art. 15.

                 Il senato accademico: composizione

   1.  Il  senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed
e' composto da:
    a) il rettore medesimo, che lo presiede;
    b) il pro-rettore vicario;
    c) i presidi di facolta';
    d) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;
    e)   il   Presidente   di  ciascuna  delle  unita'  organizzative
decentrate  di  cui all'art. 45 del presente statuto, ove costituite,
eletto tra i professori di ruolo afferenti alla unita' stessa;
    f) tre rappresentanti dei ricercatori in rappresentanza di almeno
due facolta' dell'ateneo;
    g)    tre    rappresentanti    del   personale   dirigenziale   e
tecnico-amministrativo;
    h)  rappresentanti  degli  studenti  nel numero corrispondente al
minimo previsto dalla vigente legislazione;
    i)  il  direttore amministrativo, con funzioni di segretario, con
voto consultivo.
   1-bis.   Possono  altresi'  partecipare  alle  sedute  del  senato
accademico,  su  invito  del  rettore  e  senza  diritto  di  voto, i
pro-rettori funzionali ed i delegati del rettore medesimo.
   2.  Le  componenti rappresentative del senato accademico durano in
carica quattro anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli
studenti,  che  durano  in  carica  tre anni accademici, e sono tutti
rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
   2-bis.  I  presidi  e il presidente del consiglio dei direttori di
dipartimento  possono farsi sostituire da un delegato in caso di loro
assenza o impedimento.
   3. Abrogato.
   4. Abrogato.
   5. Abrogato.
                            Art. 15-bis.

                   Funzioni del senato accademico

   1.  Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria
almeno  ogni  due  mesi  ed  in via straordinaria quando occorra o ne
faccia richiesta motivata un terzo dei suoi membri di diritto.
   2.    Il    senato    accademico    ha   funzioni   di   indirizzo
politico-programmatico:
    a) in materia di didattica e di ricerca;
    b) in materia di programmazione e sviluppo dell'ateneo.
   3.  Il  senato  fornisce  indirizzi  programmatici al consiglio di
amministrazione  in  ordine  all'impiego  delle risorse finanziarie e
svolge  funzioni  di verifica periodica dell'attuazione dei programmi
da parte degli organi a cio' deputati.
   4.  Il  senato  accademico  approva  o  modifica  lo  statuto,  il
regolamento didattico di ateneo, il regolamento generale di ateneo, e
gli altri regolamenti attinenti alle materie di cui alle lettere a) e
b)  del  precedente  comma  2  e  per  i  quali il suo intervento sia
richiesto da specifiche disposizioni di legge.
   5.  Spettano  inoltre  al senato accademico le altre competenze ad
esso demandate dal presente statuto e dalle norme generali e speciali
concernenti  l'ordinamento  universitario, nonche' quelle individuate
con norme regolamentari di ateneo.
                              Art. 16.

            Il Consiglio di amministrazione: composizione

   1.  Il  consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del
rettore ed e' composto da:
    a) il rettore medesimo, che lo presiede;
    b) il pro-rettore vicario;
    c)  il  direttore  amministrativo,  che  svolge anche funzioni di
segretario;
    c-bis) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;
    d)  quattro  professori di prima fascia, eletti dai professori di
prima fascia, in rappresentanza di almeno tre facolta' dell'ateneo;
    e) quattro professori di seconda fascia, eletti dai professori di
seconda fascia, in rappresentanza di almeno tre facolta' dell'ateneo;
    f)  quattro ricercatori eletti dai ricercatori, in rappresentanza
di almeno tre facolta' dell'ateneo;
    g)  rappresentanti  degli studenti eletti dagli stessi nel numero
corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
    h)   quattro   rappresentanti   del   personale   dirigenziale  e
tecnico-amministrativo eletti dal personale stesso;
    i)  un  rappresentante regionale di confindustria designato tra i
componenti dell'organo direttivo;
    l)   un   rappresentante  regionale  del  CNEL  designato  tra  i
componenti dell'organo direttivo;
    l-bis)  un  rappresentante  della  camera  di commercio regionale
designato tra i componenti dell'organo direttivo.
   1-bis.   Possono   partecipare   alle   sedute  del  consiglio  di
amministrazione,  su  invito  del  rettore e senza diritto di voto, i
pro-rettori funzionali ed i delegati del rettore medesimo.
   2.  Il  consiglio  di  amministrazione dura in carica quattro anni
accademici  e le componenti elettive sono immediatamente rieleggibili
per  una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica
tre  anni  accademici e sono rieleggibili immediatamente per una sola
volta.
   3. Abrogato.
   4. Abrogato.
                            Art. 16-bis.

              Funzioni del consiglio di amministrazione

   1.   Il   consiglio   e'  organo  di  amministrazione  in  materia
amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.
   2. Il consiglio di amministrazione:
    a)approva  i  bilanci di previsione e la contestuale assegnazione
delle  risorse  finanziarie  alle  strutture  decentrate  e  autonome
decentrate;
    b) approva il conto consuntivo;
    c)  attua  gli  indirizzi  del  senato  accademico che comportano
impegni di spesa, compatibilmente con le disponibilita' delle risorse
finanziarie,  in osservanza del principio dell'equilibrio di bilancio
e    nei    limiti   previsti   dal   regolamento   di   ateneo   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
    d) verifica periodicamente l'attuazione del bilancio;
    e)  determina la misura delle tasse e dei contributi studenteschi
in attuazione degli indirizzi programmatici del senato accademico;
    f)   approva   contratti,   convenzioni  e  progetti  di  propria
competenza  nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita' di ateneo;
    g) approva, in coerenza con il regolamento per l'amministrazione,
la  finanza  e la contabilita' di ateneo, il procedimento relativo ai
progetti,  le  aggiudicazioni  dei lavori e le acquisizioni di beni e
servizi   che   non   rientrano  nella  competenza  di  altro  organo
dell'ateneo,   assume   le   determinazioni  relative  alle  connesse
problematiche ed autorizza la relativa copertura finanziaria;
    h)  determina  l'ammontare dell'indennita' annua spettante per la
durata   dell'incarico:   al  rettore,  al  pro-rettore  vicario,  ai
pro-rettori  funzionali,  ai  presidenti  dei  poli,  ai  presidi, ai
direttori  di  dipartimento e dei centri interdipartimentali, nonche'
agli  altri  componenti degli organi collegiali previsti nel presente
statuto;  determina altresi' l'ammontare dell'indennita', con spesa a
carico  dei rispettivi bilanci, per i direttori dei centri di servizi
di  ateneo e di scuole aventi autonomia amministrativa e contabile ed
istituite con atto normativo;
    i)  determina  annualmente  il  gettone  di presenza spettante ai
componenti  degli  organi  collegiali  di  ateneo, con esclusione dei
componenti di cui alla lettera h).
   3.  Il  consiglio  di  amministrazione  approva il regolamento per
l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita' di ateneo, ed il
regolamento generale di ateneo.
   4.  Spettano  inoltre  al  consiglio  di  amministrazione le altre
competenze  ad  esso  demandate  dal  presente  statuto e dalle norme
generali  e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonche'
quelle individuate con specifico provvedimento del rettore.
                              Art. 17.

                         La giunta di Ateneo

   1.  La  giunta  di ateneo, presieduta dal rettore, e' composta dal
pro-rettore  vicario, dal direttore amministrativo, da due membri del
senato  accademico  e  due  membri  del consiglio di amministrazione,
nominati dal rettore.
   2.  La  giunta  di  ateneo  ha  compiti  istruttori su particolari
problematiche individuate di volta in volta dal rettore.
                            Art. 17-bis.

             Il Consiglio dei direttori di dipartimento

   Abrogato.
                            Art. 17-ter.

                       Il collegio dei presidi

   1.  Il collegio dei presidi e' presieduto e convocato dal rettore,
secondo  necessita'  o  quando ne faccia motivata richiesta almeno un
terzo  dei  suoi  membri,  ed  ha  funzioni  di  coordinamento  e  di
monitoraggio delle attivita' delle facolta' dell'ateneo.
                           Art. 17-quater.

             Il Consiglio dei direttori di dipartimento

   1.  Il  consiglio  dei  direttori  di dipartimento e' composto dai
direttori dei dipartimenti attivati nell'ateneo.
   2.  Il  consiglio ha funzioni consultive per il senato accademico,
per il consiglio di amministrazione e per gli altri organi di governo
e di indirizzo dell'ateneo.
   3.  Il  consiglio,  in  relazione  alle  materie  di interesse dei
dipartimenti, esprime pareri, su richiesta del rettore, su:
    a) politica della ricerca;
    b)  istituzione,  attivazione,  disattivazione, modifica, fusione
delle strutture dipartimentali e interdipartimentali;
    c)  attivazione  di consorzi e di altre iniziative di ricerca cui
partecipi l'ateneo;
    d)  rapporti  tra  i  dipartimenti  e  altre  strutture interne o
esterne all'ateneo;
    e)  criteri di afferenza ad un dipartimento o di trasferimento ad
altro dipartimento;
    f) proposte di modifica del regolamento generale di ateneo;
    g) piano triennale di ateneo relativo alla ricerca;
    h) ripartizione dei contributi ordinari dei dipartimenti;
    i) istituzione ed attivazione dei dottorati di ricerca;
    j)  individuazione  dei  criteri  di  valutazione  dell'attivita'
scientifica dei dipartimenti;
    k)  individuazione  dei  criteri  di  assegnazione delle borse di
studio  di  ateneo  per  la  ricerca,  delle  borse  di  dottorato  e
post-dottorato;
    l)  programmi  di  sviluppo delle biblioteche dell'ateneo e delle
reti telematiche;
    m)  rapporti con enti, fondazioni, istituzioni, mondo produttivo,
al fine di promuovere il trasferimento delle conoscenze.
   4.  Il  consiglio  promuove  iniziative  finalizzate a favorire la
collaborazione fra i dipartimenti con riferimento alla partecipazione
ai  centri  interdipartimentali, il coordinamento delle richieste per
le  grandi attrezzature scientifiche e la omogeneita' delle procedure
amministrative e contabili dei singoli dipartimenti.
   5.  Il  consiglio  e'  presieduto da un direttore di dipartimento,
eletto  a  scrutinio  segreto.  L'elettorato  attivo spetta a tutti i
membri del consiglio. L'eletto e' nominato con decreto del rettore.
   6.  Il  presidente  dura  in  carica due anni ed e' immediatamente
rieleggibile  una sola volta; egli nomina due vice-presidenti, di cui
uno con funzioni di vicario.
   7.   E'  istituita  la  giunta  del  consiglio  dei  direttori  di
dipartimento, presieduta dal presidente, e della quale sono membri di
diritto  i  due  vice-presidenti.  Gli altri membri della giunta sono
eletti  uno per ogni polo geografico dell'ateneo, anche se i poli non
sono formalmente costituiti.
   8.  Le  funzioni  della  giunta  del  consiglio  dei  direttori di
dipartimento,   in   coerenza  con  i  compiti  delineati  nei  commi
precedenti  per  il  consiglio  dei  direttori  di dipartimento, sono
individuate  con  apposita  disciplina dettata dal medesimo consiglio
dei direttori di dipartimento.
   9.  Le  modalita'  di  elezione del presidente e della giunta e le
norme di funzionamento del consiglio sono dettate dal regolamento del
consiglio   dei  direttori  di  dipartimento,  che  e'  proposto  dal
consiglio  medesimo  e  trasmesso agli organi di governo dell'ateneo,
per  l'approvazione.  Il  regolamento  e'  adottato  con  decreto del
rettore.
                         Art. 17-quinquies.

                          Garante di ateneo

   1.  Il  rettore  puo'  nominare, sentiti il senato accademico e il
consiglio  di  amministrazione,  un  garante  di  ateneo quale organo
indipendente, che puo' essere monocratico o collegiale.
   2.  La composizione, i compiti, le modalita' di funzionamento e la
durata  dell'organo  sono  disciplinati  da  apposito  regolamento di
ateneo.
                              Art. 18.

                     Il Consiglio degli studenti

   1.  Il  consiglio  degli  studenti  e' composto dai rappresentanti
degli  studenti nominati in seno al senato accademico ed al consiglio
di  amministrazione,  da venti studenti eletti con metodo uninominale
in  collegio  unico  di  ateneo,  secondo  le  modalita' definite nel
regolamento  degli studenti, nonche' da due rappresentanti eletti tra
gli  iscritti alle scuole di specializzazione e da due rappresentanti
eletti  tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, secondo le
modalita' definite con apposita disciplina.
   2.  Il  consiglio  e'  costituito con decreto del rettore, dura in
carica  tre  anni  accademici  e  puo'  funzionare  anche  attraverso
commissioni, elette al proprio interno, con funzioni istruttorie e di
coordinamento.
   3.  Il  consiglio  e'  organo  di  rappresentanza degli studenti a
livello  di  ateneo  e  ha  funzioni  consultive. Esso esprime parere
obbligatorio in materia di tasse e contributi e parere facoltativo su
problemi  di volta in volta proposti dal rettore o dagli altri organi
di  governo  dell'ateneo.  I pareri devono essere resi entro quindici
giorni dalla trasmissione della relativa richiesta al consiglio degli
studenti.
   4. Abrogato.
   5.  Il  consiglio  puo'  altresi'  proporre agli organi di governo
dell'ateneo  iniziative  concernenti  materie  di  proprio interesse,
compresi   i   rapporti  con  rappresentanze  studentesche  di  altre
universita' nazionali o internazionali.
                              Parte III

            STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA

                              Art. 19.

                              Tipologia

   1.  Le  strutture  didattiche  fondamentali  dell'ateneo  sono  le
facolta',  che  si  articolano  in  corsi di laurea e corsi di laurea
magistrale (di seguito denominati corsi di studio) e possono attivare
al loro interno:
    -  corsi  di  perfezionamento scientifico al termine dei quali e'
rilasciato un attestato di frequenza;
    - corsi di alta formazione permanente e ricorrente con specifiche
finalita', al termine dei quali e' rilasciato il master di primo o di
secondo livello.
   1-bis.  Strutture  didattiche fondamentali per la specializzazione
dei   laureati  sono  le  scuole  di  specializzazione,  che  possono
coinvolgere una o piu' facolta' dell'ateneo.
   1-ter.  Sono  altresi'  strutture  didattiche  le  scuole  di alta
formazione.
   1-quater.  L'ateneo  promuove  anche  corsi  di  perfezionamento e
aggiornamento.
   2.  Sono  strutture  di  ricerca  dell'ateneo  i dipartimenti ed i
centri interdipartimentali. Sono, altresi', strutture didattiche e di
ricerca le scuole di dottorato.
   3.  Al  fine  di  valorizzare specificita' culturali e particolari
risorse  presenti  nell'ateneo, consentendo una maggiore efficienza e
flessibilita'   nello   svolgimento  delle  attivita'  istituzionali,
possono  essere costituite, anche sulla base di accordi o convenzioni
con   altre   universita'  ovvero  con  enti  qualificati,  strutture
didattiche e/o di ricerca speciali, quali centri interdipartimentali,
centri   interuniversitari  di  ricerca,  centri  di  eccellenza.  La
tipologia,  l'istituzione, l'attivazione e il livello di autonomia di
tali  strutture  speciali  sono  definiti dal regolamento generale di
ateneo  e  dal  regolamento  per  l'amministrazione,  la finanza e la
contabilita'.
   4.  Negli  allegati  A  e  B  sono  riportati  gli elenchi, a fini
ricognitivi, delle facolta' e delle strutture di alta formazione, con
i  relativi  corsi  di  studio e di master, dei dottorati di ricerca,
delle  scuole di specializzazione, dei dipartimenti e delle strutture
didattiche  e/o di ricerca speciali presenti nell'Ateneo. Gli elenchi
sono  periodicamente aggiornati con decreto del rettore, sulla scorta
delle eventuali attivazioni e disattivazioni di strutture.
                              Art. 20.

                             La facolta'

   1.  La facolta' ha il compito primario di organizzare e coordinare
l'attivita'   didattica   dei   corsi   che   ad   essa  afferiscono,
predisponendo i relativi regolamenti.
   2. Sono organi della facolta':
    a) il preside;
    b) il consiglio di facolta'.
   2-bis.   La  facolta'  e',  altresi',  centro  di  spesa  autonomo
decentrato  secondo  le  procedure, le modalita' ed i limiti previsti
dal  regolamento  di  ateneo  per  l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'.
   3. Spetta in particolare alla facolta':
    a)  organizzare  e  coordinare l'attivita' didattica dei corsi di
studio  che ad essa per legge afferiscono e le attivita' culturali di
competenza;
    b)   programmare   e   definire   l'utilizzazione  delle  risorse
didattiche  sentiti  i consigli di corso di studio e, per la parte di
loro competenza, i dipartimenti interessati;
    c)  partecipare alla formulazione dei piani di sviluppo di ateneo
previsti  da specifiche disposizioni di legge, sentiti i consigli dei
corsi  di  studio  ed  i  consigli  dei  dipartimenti interessati, ed
avanzare le relative richieste di posti;
    d)  provvedere all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo
e  di  ricercatore  loro assegnati, sentiti i pareri dei consigli dei
corsi di studio e dei dipartimenti interessati;
    e) proporre l'attivazione di insegnamenti o moduli didattici e la
relativa  modalita'  di  copertura,  se necessario ricorrendo anche a
contratti  di  diritto privato, nei limiti previsti dall'articolo 100
del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e
sovrintendere  al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa
con  i  consigli  dei  corsi  di  studio,  dei  dipartimenti e con la
commissione   didattica  di  cui  all'articolo  22-ter  del  presente
statuto, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei
carichi didattici;
    e-bis) svolgere attivita' di formazione, consulenza e servizio in
base  a contratti o convenzioni, in coerenza con la normativa vigente
e con specifico regolamento;
    f)   approvare  la  relazione  annuale  sull'attivita'  didattica
presentata dal preside di facolta', da trasmettere al rettore;
    g) (abrogata);
    h)   individuare   strumenti  di  miglioramento  delle  attivita'
didattiche  tenendo  conto  delle  verifiche  operate  dal  nucleo di
valutazione competente;
    i)  coordinare  le  attivita'  di  tutorato volte ad orientare ed
assistere  gli  studenti,  secondo  le norme previste dal regolamento
didattico di ateneo;
    l) deliberare il regolamento di facolta' secondo le procedure del
presente statuto;
    m)  avanzare  proposte  ed  esprimere  parere  obbligatorio sulle
modifiche del presente statuto;
    n)   avanzare  proposte  ed  esprimere  parere  obbligatorio  sui
regolamenti previsti dal presente statuto;
    o) esprimere parere su qualsiasi questione che il rettore ritenga
di sottoporre al suo esame;
    p)  approvare  la relazione tecnica predisposta dalla commissione
didattica in merito alle ipotesi di determinazione del numero massimo
di  accessi  ad  un corso di laurea, acquisito il parere del relativo
consiglio;
    q)  esprimere  parere  in  merito  all'utilizzazione da parte del
preside  delle  risorse  finanziarie messe annualmente a disposizione
dal consiglio di amministrazione;
    r)  svolgere  tutti  gli  altri  compiti  ad essa demandati dalla
legge, dal presente statuto e dai relativi regolamenti.
   4.  Si  prescinde  dai  pareri facoltativi previsti dal precedente
comma,  se  non  fatti  pervenire  all'organo richiedente entro venti
giorni dalla richiesta.
                              Art. 21.

                             Il preside

   1.  Il preside, salvo il disposto del precedente art. 14, comma 3,
rappresenta   la   facolta',   anche   nell'ambito   degli  organismi
rappresentativi internazionali, nazionali e locali.
   1-bis. Il preside convoca e presiede il consiglio di facolta' e ne
attua le deliberazioni.
   2. Spetta in particolare al preside:
    a)  sovrintendere  al  regolare svolgimento di tutte le attivita'
didattiche  e organizzative che fanno capo alla facolta', esercitando
il controllo e la vigilanza;
    b)  trasmettere  al  rettore  la  relazione  annuale  sullo stato
dell'attivita' didattica di cui al comma 3, lettera f), dell'articolo
20 del presente statuto;
    c)  partecipare  alle sedute del senato accademico e del collegio
dei  presidi,  ed  esercitare  ogni  altra  attribuzione demandatagli
dall'ordinamento   universitario,   dallo   statuto  e  dai  relativi
regolamenti;
    d) adottare, in casi di necessita' e di urgenza, provvedimenti da
trasmettere  al  senato  accademico,  in  materia  di  competenza del
consiglio  di  facolta',  con  l'obbligo  di  sottoporre  gli  atti a
ratifica   del   consiglio   stesso,   nella   seduta  immediatamente
successiva;
    e)   gestire   autonomamente  le  risorse  finanziarie  assegnate
annualmente dal consiglio di amministrazione, nei limiti e secondo le
modalita'  previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza
e la contabilita' dell'ateneo, anche per quanto riguarda l'intervento
consultivo   del  consiglio  di  facolta',  assumendone  la  relativa
responsabilita'.
   3.  Il  preside e' eletto tra i professori di prima fascia a tempo
pieno  o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso
di  nomina.  L'elezione  avviene  a  scrutinio segreto, a maggioranza
assoluta  dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo.
In  caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con
il  sistema  del  ballottaggio  tra  i  due candidati che nell'ultima
votazione abbiano riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi
riporta  il  maggior  numero  dei voti e, in caso di parita', il piu'
anziano  nel ruolo e in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di
eta'.
   3-bis.  Il  preside  e'  nominato  con  decreto  del  rettore.  Le
ulteriori   modalita'   riguardanti  le  elezioni  sono  fissate  dal
regolamento generale di ateneo.
   3-ter.  Il  preside  dura  in  carica  quattro  anni  accademici e
comunque  non  oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato
ed  e'  rieleggibile  immediatamente  una  sola  volta nella medesima
struttura.
   4. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un
vice-preside  vicario, che viene nominato con decreto del rettore. E'
possibile la nomina di un secondo vice-preside, con delega specifica.
   4-bis.  Il  vice-preside  vicario  sostituisce  in  tutte  le  sue
funzioni  il  preside in caso di impedimento o di assenza ed esercita
altresi'  le  funzioni  di  ordinaria amministrazione in ogni caso di
cessazione  anticipata  del preside dall'ufficio, fino all'entrata in
carica del nuovo eletto.
   5.  Il  preside  nomina,  tra  i  professori  di  prima fascia, un
segretario  della  facolta' al quale e' attribuita la responsabilita'
della  verbalizzazione  delle  adunanze. Il segretario dura in carica
quattro anni accademici e puo' essere confermato consecutivamente per
una  sola  volta.  In caso di assenza o impedimento del segretario le
funzioni  sono  svolte  dal  piu'  giovane in ruolo dei professori di
prima fascia partecipanti all'adunanza.
   6. Abrogato.
                              Art. 22.

                      Il Consiglio di facolta'

   1. Il consiglio di facolta' e' composto da:
    a) i professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
    b)  una rappresentanza dei ricercatori, pari a 1/3 dei professori
di  ruolo  e  fuori ruolo, in relazione ai primi 50 docenti, e pari a
1/5 dei medesimi, per gli ulteriori professori presenti in consiglio;
    c)   una   rappresentanza  degli  studenti  iscritti  nel  numero
corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
    c-bis)   un   rappresentante   del   personale   dirigenziale   e
tecnico-amministrativo  assegnato  all'ufficio  di  presidenza  della
facolta',  se  il  numero dei componenti del consiglio di facolta' e'
inferiore  o  uguale a 200, ovvero due rappresentanti, per il caso in
cui i componenti del consiglio di facolta' siano piu' di 200.
   1-bis. La durata in carica delle rappresentanze e' di quattro anni
accademici  per  i  ricercatori  e  per  il  personale dirigenziale e
tecnico-amministrativo e di tre anni accademici per gli studenti.
   2.  Il  consiglio di facolta' e' convocato dal preside almeno ogni
due  mesi  o  quando  ne  faccia motivata richiesta un terzo dei suoi
membri.
   2-bis.  Al  consiglio  di  facolta' spettano le competenze ad esso
demandate dalla legislazione universitaria, dal presente statuto, dal
regolamento    didattico    di   ateneo   e   dal   regolamento   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
   3.  Le  chiamate  e  le altre questioni attinenti alle persone dei
docenti  di  prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate
dal  consiglio  di  facolta'  nella composizione limitata alla fascia
corrispondente ed a quelle superiori.
   4. Il regolamento di facolta' puo' prevedere la costituzione di un
consiglio di presidenza al quale sono attribuiti compiti istruttori e
di  coordinamento. Nell'espletamento dei propri compiti istruttori il
consiglio  di  presidenza  invita i direttori dei dipartimenti per le
materie di loro interesse.
   5.  La  facolta'  detta  apposita  disciplina  per regolamentare i
rapporti con i consigli dei corsi di studio afferenti.
                            Art. 22-bis.

                        La giunta di facolta'

   1.  Il  consiglio di facolta' che, in composizione allargata conti
un  numero  di membri superiore alle 50 unita', puo', su proposta del
preside,  con  voto pari a due terzi degli aventi diritto, deliberare
la costituzione di una giunta, composta dal preside, che la convoca e
presiede,  dal vice-preside vicario, dal vice-preside con delega, ove
nominato,   dal   segretario   del   consiglio  di  facolta',  da  un
rappresentante  dei  professori  ordinari,  da  un rappresentante dei
professori  associati,  da  un rappresentante dei ricercatori e da un
rappresentante degli studenti.
   Partecipa, inoltre, il rappresentante o uno dei rappresentanti del
personale dirigenziale e tecnico-amministrativo presente in consiglio
di facolta'.
   2.  L'ateneo,  con  proprio regolamento, individua i compiti della
giunta e ne disciplina le regole di funzionamento.
   3. La giunta resta in carica fino all'elezione del nuovo preside.
                            Art. 22-ter.

                La Commissione didattica di facolta'

   1.  Presso  ogni  facolta'  puo'  essere istituita una commissione
didattica  con  il compito di coordinare i diversi corsi di studio, i
rapporti  tra  docenti  e  studenti e tra facolta' e servizi centrali
interessati;   di   verificare  il  funzionamento  dell'attivita'  di
tutorato;  di  individuare strumenti di miglioramento delle attivita'
didattiche,  tenendo  conto  delle  verifiche  operate  dal nucleo di
valutazione    sull'efficienza   ed   efficacia   dell'organizzazione
didattica.
   2. Alla commissione compete l'esercizio di qualsiasi altro compito
ad essa demandato dalla relativa facolta'.
   3.La  commissione  didattica e' presieduta dal preside o da un suo
delegato,  e'  composta  da  una  rappresentanza  dei  componenti del
consiglio di facolta' e dura in carica quattro anni accademici, salva
la   rappresentanza  studentesca,  la  cui  durata  e'  di  tre  anni
accademici. La sua composizione ed il funzionamento sono disciplinati
dal regolamento di facolta'.
                              Art. 23.

 Consigli di corso di studio e consigli di corso di studio aggregato

   1. I consigli di corso di studio sono costituiti dai professori di
ruolo e dai ricercatori che abbiano formalizzato l'afferenza al corso
medesimo,  nonche'  dalla  rappresentanza  degli studenti iscritti al
corso  di studio, nella misura prevista dalla legislazione vigente. I
professori ed i ricercatori possono afferire ad ogni effetto soltanto
ad un corso di studio, per il quale abbiano formalizzato l'opzione di
afferenza.
   1-bis.  Per  l'elezione  della  rappresentanza  degli  studenti si
rinvia al regolamento generale di ateneo.
   1-ter.  I  professori  di  ruolo  e  i  ricercatori delle facolta'
responsabili  di  insegnamenti in piu' corsi di studio della medesima
facolta'  possono  partecipare  con diritto di voto alle attivita' di
tutti  i consigli di corso di studio in cui insegnano. I professori e
i  ricercatori che partecipano senza formale afferenza non concorrono
alla formazione del numero legale.
   1-quater.  I  professori  supplenti  esterni  alla  facolta'  e  i
professori  a  contratto  possono  essere invitati a partecipare, con
voto  consultivo, alle adunanze dei consigli di corso di studio. Essi
comunque non concorrono alla formazione del numero legale.
   1-quinquies.  La  durata  del  mandato  dei  rappresentanti  degli
studenti e' di tre anni accademici.
   1-sexies.  E'  possibile  la  costituzione di consigli di corso di
studio  interfacolta'  secondo  la  disciplina  di cui al comma 1 del
presente articolo.
   1-septies.  Per  esigenze  di  coordinamento didattico, uno o piu'
consigli  di  corso di studio, previa conforme delibera di ciascuno e
parere favorevole della/e facolta' interessata/e, possono riunirsi in
un  unico  consiglio.  In  tal  caso, il consiglio di corso di studio
aggregato  tiene  luogo  dei  consigli  di  corso  di  studio in esso
confluiti e che pertanto sospendono la loro attivita'.
   2.  Il  presidente  del consiglio di corso di studio o di corso di
studio  aggregato e' eletto tra i professori di ruolo che afferiscono
formalmente  al consiglio, ai sensi del comma 1. L'elezione avviene a
scrutinio  segreto,  a  maggioranza  assoluta  dei presenti e votanti
aventi  diritto  al  voto  deliberativo. In caso di mancata elezione,
nelle prime tre votazioni, si procede con il sistema del ballottaggio
tra  i  due  candidati  che  nell'ultima votazione hanno riportato il
maggior numero dei voti.
   E'  eletto  chi  riporta  il maggior numero dei voti e, in caso di
parita', il piu' anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parita', il
piu' anziano di eta'.
   Le  ulteriori  modalita' riguardanti le elezioni sono indicate dal
regolamento generale di ateneo.
   3.  Il  presidente  del consiglio di corso di studio o di corso di
studio  aggregato e' nominato con decreto del rettore, dura in carica
quattro  anni  accademici  ed e' immediatamente rieleggibile una sola
volta.
   3-bis.  I  consigli  di  corso  di studio e i consigli di corso di
studio  aggregato hanno competenza in materia di organizzazione della
didattica,  di  approvazione  di  piani  di  studio, nonche' in altre
materie  individuate  dal  consiglio  di  facolta'  e dal regolamento
didattico di ateneo che disciplina anche le modalita' di esercizio di
dette competenze.
                              Art. 24.

            Consiglio dei corsi di diploma universitario

   Abrogato.
                              Art. 25.

                    Le Scuole di specializzazione

   1.  L'attivita'  di specializzazione rientra tra i compiti primari
dell'universita'.
   2.  Le  scuole  di specializzazione sono istituite con decreto del
rettore,  su  proposta  delle facolta' interessate, in attuazione del
piano  di sviluppo dell'ateneo, previa delibera del senato accademico
e sentito il consiglio di amministrazione.
   2-bis. Le scuole sono dotate di autonomia didattica, organizzativa
e contabile.
   3. Sono organi delle scuole di specializzazione il direttore ed il
consiglio.
   4.  Il  direttore  ha la responsabilita' del funzionamento e della
gestione della scuola.
   4-bis.  Il  direttore  e' eletto dal consiglio tra i professori di
ruolo  che  ne fanno parte, dura in carica quattro anni accademici ed
e'  rieleggibile  consecutivamente  una  sola  volta.  I criteri e le
modalita'  di  elezione  sono  definiti  nel  regolamento generale di
ateneo.
   5.  Il  consiglio  della scuola di specializzazione e' composto da
tutti   i   docenti  della  scuola  e  da  una  rappresentanza  degli
specializzandi,  uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e
modalita'  definite  nel  regolamento generale di ateneo. I docenti a
contratto partecipano alle relative adunanze con voto consultivo.
   6. Abrogato.
                              Art. 26.

                   Scuole dirette a fini speciali

   Abrogato.
                              Art. 27.

                      Corsi di perfezionamento

   1.  I  corsi  di  perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente  e ricorrente sono istituiti, su proposta della facolta' e
su  parere del senato accademico, con decreto del rettore, e svolgono
la loro attivita' con autonomia didattica; alla conclusione dei corsi
stessi  sono  rilasciati  master  universitari  di primo e di secondo
livello  di  cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; per
quelli di durata inferiore ad un anno, istituiti ai sensi del decreto
del  Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e' rilasciato
un attestato di frequenza.
   2. Le modalita' di approvazione e funzionamento di tali corsi sono
disciplinate da apposito regolamento.
   3.  I  corsi  di perfezionamento sono gestiti, quanto agli aspetti
amministrativi  e  contabili,  dai  relativi  organi. Sono organi del
corso di perfezionamento il direttore ed il consiglio.
   Quest'ultimo  e'  composto da tutti i docenti del corso e coadiuva
il  direttore  nell'esercizio  dei propri compiti. Il direttore ha la
responsabilita' scientifica, organizzativa e gestionale del corso.
   4. Abrogato.
   5. Abrogato.
                              Art. 28.

                  Commissione didattica di facolta'

   Abrogato.
                              Art. 29.

                        Dottorati di ricerca

   1.  L'ateneo  istituisce  ed  organizza  i  corsi  di dottorato di
ricerca e le relative scuole.
   2.  Le  scuole di dottorato sono istituite con decreto del rettore
previo parere del senato accademico.
   3. Le scuole sono dotate di autonomia didattica e organizzativa.
   4. Sono organi della scuola:
    a) il direttore;
    b) il comitato scientifico della scuola.
   5.  I  compiti  e  la  costituzione  degli  anzidetti  organi sono
disciplinati da un apposito regolamento in materia.
                              Art. 30.

                           I dipartimenti

   1.  I  dipartimenti  sono strutture organizzative che promuovono e
coordinano  l'attivita' di ricerca di uno o piu' settori disciplinari
omogenei  per  finalita'  o per metodo nel rispetto dell'autonomia di
ogni   singolo  docente  e  ricercatore.  I  dipartimenti  concorrono
altresi'  all'attivita'  didattica  e di servizio, nei modi stabiliti
dal regolamento generale di ateneo.
   1-bis.   Il  dipartimento  e'  costituito,  secondo  le  normative
vigenti,  dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che
vi      afferiscono,      nonche'      dal      personale     tecnico
scientifico-amministrativo,   bibliotecario  ed  ausiliario  ad  esso
assegnato, secondo le modalita' previste nel successivo articolo 38.
   2.  I  dipartimenti  possono essere articolati in sezioni omogenee
con finalita' specifiche.
   3. Spetta in particolare al dipartimento:
    a)  promuovere, coordinare e gestire le attivita' di ricerca, nel
rispetto  della  liberta'  scientifica dei singoli docenti e del loro
diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti;
    a-bis)  garantire  a  tutti  gli  afferenti  un equo accesso alle
risorse trasferite dall'ateneo per la ricerca;
    a-ter)  mettere  a  disposizione  delle  facolta'  e dei corsi di
studio   le   proprie  risorse  tecniche  e  materiali,  al  fine  di
contribuire   alle   attivita'   didattiche   relative   ai   settori
scientifico-disciplinari di propria competenza;
    a-quater)  promuovere  le  attivita'  di formazione connesse alla
ricerca relative ai dottorati di ricerca;
    b)  formulare  alle facolta' competenti i piani di sviluppo della
ricerca per l'acquisizione di personale docente e ricercatore;
    c) esprimere parere alle facolta' sulla destinazione dei posti di
ruolo ai settori disciplinari di competenza;
    d)   esprimere,   nei   settori   di   loro   competenza,  parere
sull'assegnazione di compiti didattici da parte delle facolta';
    e)   esprimere  parere  vincolante  in  ordine  alle  domande  di
afferenza al dipartimento da parte di docenti e ricercatori;
    f) svolgere attivita' di ricerca e consulenza in base a contratti
o convenzioni;
    f-bis)    predisporre   la   relazione   annuale   sull'attivita'
scientifica  e  di  ricerca,  da trasmettere al rettore ed agli altri
organi competenti;
    g) abrogata;
    h)  avanzare  richieste  di  spazi,  di  personale  e  di risorse
finanziarie    al   consiglio   di   amministrazione,   in   funzione
dell'attivita' di ricerca svolta e programmata;
    i)  esercitare  ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge,
dal presente statuto o dai regolamenti.
   3-bis.  Le  attivita'  dei  dipartimenti  sono  disciplinate da un
regolamento   quadro   proposto   dal   consiglio  dei  direttori  di
dipartimento  al  rettore  e  da  questi  approvato  previa  delibera
conforme  del senato accademico e del consiglio di amministrazione. I
singoli  dipartimenti  possono  adottare  un  proprio  regolamento di
funzionamento.
                              Art. 31.

                       Organi del dipartimento

   1. Sono organi del dipartimento:
    a) il consiglio;
    b) il direttore;
    c) la giunta.
   2.  Il  consiglio  e'  composto  da  tutti i docenti e ricercatori
afferenti  al  Dipartimento,  da  un  rappresentante degli iscritti a
ciascun  dottorato  di  ricerca  afferente  al  dipartimento e da una
rappresentanza  del  personale  dirigenziale e tecnico-amministrativo
cosi' formata:
    - almeno quattro rappresentanti fino a trenta unita' di personale
docente e ricercatore afferente al consiglio;
    -  cinque  rappresentanti  fino  a  cinquanta unita' di personale
docente e ricercatore afferente al consiglio;
    -  non  oltre  sei rappresentanti qualora il numero dei docenti e
ricercatori afferenti al consiglio superi le cinquanta unita'.
   Qualora   il   personale   dirigenziale  e  tecnico-amministrativo
afferente  al Dipartimento sia inferiore a cinque unita', la relativa
rappresentanza nel consiglio e' ridotta a due unita'.
   Le  rappresentanze durano in carica quattro anni accademici, salva
la  rappresentanza degli iscritti ai dottorati di ricerca che dura in
carica tre anni accademici.
   2-bis.  Il  segretario  di dipartimento partecipa al consiglio con
voto  consultivo e con funzioni di verbalizzante; la sua presenza non
concorre   alla   formazione  del  numero  legale.  Il  consiglio  di
dipartimento  puo' altresi' invitare alle proprie adunanze professori
a   contratto   dell'ateneo  con  funzioni  consultive  su  specifici
argomenti.  Il regolamento del singolo dipartimento puo' incrementare
la   rappresentanza   del   personale   per  adeguarla  alle  proprie
specificita' organizzative e funzionali.
   3. Abrogato.
   4.   Il  consiglio  determina  le  forme  di  utilizzazione  e  di
coordinamento  del  personale;  e  la  destinazione  dei mezzi, degli
strumenti e delle attrezzature in dotazione.
   5.  Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di ruolo
a  tempo  pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di
nomina  ed  e' nominato con decreto del rettore. Il direttore dura in
carica  quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una
sola volta nella medesima struttura.
   6.  Il  direttore,  salvo il disposto di cui al precedente art. 14
comma 3, ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio
e  la  giunta  e  cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la
collaborazione  della  giunta promuove le attivita' del dipartimento,
vigila  sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti,
tiene  i  rapporti  con  gli  organi  accademici, esercita ogni altra
attribuzione  che  gli sia demandata dalla legge, dallo statuto o dai
regolamenti.
   6-bis.  Il  direttore  e'  responsabile  del funzionamento e della
gestione  del  dipartimento  ed esercita ogni altra funzione prevista
dalla   legislazione   universitaria,  dal  presente  statuto  o  dai
regolamenti, fatta salva l'autonomia dei responsabili scientifici dei
singoli  progetti  di  ricerca,  secondo  la  disciplina e nei limiti
previsti dai regolamenti di ateneo.
   7.   Il   direttore   designa,  tra  i  professori  di  ruolo,  un
vice-direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di
impedimento  o assenza. Il vice-direttore e' nominato con decreto del
rettore.
   8.  La  giunta, oltre a coadiuvare il direttore, puo' esercitare a
titolo  di  delega  funzioni deliberative secondo quanto disposto dal
consiglio  di  dipartimento  in  conformita'  alle  norme del proprio
regolamento.
   9.  La  giunta  e'  presieduta dal direttore del dipartimento e vi
partecipa,   con   voto  consultivo  e  con  funzioni  di  segretario
verbalizzante, anche il segretario di dipartimento; essa e', inoltre,
composta da almeno:
    a) tre membri in rappresentanza dei professori ordinari;
    b) tre membri in rappresentanza dei professori associati;
    c) due membri in rappresentanza dei ricercatori;
    d)  due  membri  in  rappresentanza  del personale dirigenziale e
tecnico-amministrativo.
   10.  La  giunta  dura in carica quattro anni accademici. Il numero
dei  componenti,  le  modalita'  di funzionamento e di elezione delle
rappresentanze sono definiti dal regolamento di dipartimento.
   11.  Il personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento
e' gestito dal direttore secondo le esigenze delle attivita' relative
al dipartimento, in accordo con la giunta. Il direttore puo' delegare
il  segretario  o  altro  funzionario  del  grado  piu'  elevato alla
verifica della utilizzazione del personale tecnico-amministrativo.
                              Art. 32.

                    I centri interdipartimentali

   1.  Per  attivita'  di  ricerca  di  rilevante  impegno ed a forte
carattere  interdisciplinare, che si esplichino su durata pluriennale
e  che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il consiglio di
amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, sentito il
senato   accademico,   puo'  deliberare  la  costituzione  di  centri
interdipartimentali di ricerca.
   2.  I  dipartimenti  che  propongono  la costituzione di un centro
interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di
personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attivita'.
   2-bis.  Il  direttore  e' eletto dal consiglio tra i professori di
ruolo  a  tempo  pieno  o che dichiarino di optare per tale regime in
caso  di nomina; ed e' nominato con decreto del rettore. Egli dura in
carica  quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una
sola volta.
   3.   Le   modalita'   di   istituzione,   l'organizzazione  ed  il
funzionamento  dei  centri,  nonche'  le  modalita'  di  elezione del
direttore sono definite dal regolamento generale di ateneo.
   4.  Le  norme  del  presente statuto, relative ai dipartimenti, si
applicano, in quanto compatibili, anche ai centri interdipartimentali
di ricerca.
                              Art. 33.

              I dipartimenti e centri interuniversitari

   1.  Per particolari esigenze di carattere scientifico e' possibile
istituire dipartimenti e centri interuniversitari.
   2.  L'istituzione  ed  il  funzionamento dei centri o dipartimenti
interuniversitari  sono  disciplinati  dal  regolamento  generale  di
ateneo.
                              Art. 34.

             Centri di servizio e sistema bibliotecario

   Abrogato.
                            Art. 34-bis.

                          Norma transitoria

   Abrogato.
                              Parte IV

           STRUTTURE E ATTIVITA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE

                               Capo I

               Organizzazione amministrativa e tecnica

                              Art. 35.

                    Formazione e professionalita'

   1.  L'ateneo  promuove  la  crescita  professionale  di  tutto  il
personale dirigenziale e tecnico-amministrativo. A tal fine definisce
piani   pluriennali   e   programmi   annuali  per  la  formazione  e
l'aggiornamento professionale.
                              Art. 36.

          Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile

   1.  Le  strutture  organizzative  centrali  e  quelle  periferiche
afferenti  ai poli di cui al Capo II del presente statuto ed i centri
di  servizio  di  ateneo  sono  istituiti con apposita delibera degli
organi  accademici competenti e sono disciplinati dal regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo.
   2.  La  piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e'
riconosciuta  alle  facolta',  ai  poli  -  qualora  istituiti  -  ai
dipartimenti  e  ai  centri  interdipartimentali.  Essa  puo'  essere
conferita,  con  delibera  del consiglio di amministrazione, ad altre
strutture  caratterizzate  da  rilevanti  dimensioni  e  funzioni, su
richiesta delle strutture interessate.
   3. Abrogato.
                              Art. 37.

        Strutture tecniche ed amministrative dell'universita'

   1.  L'organizzazione  amministrativa  e  tecnica  dell'universita'
prevede  strutture  centrali  e  periferiche  costituite in base agli
indirizzi  e  ai  programmi definiti dai competenti organi di ateneo,
assunti in osservanza alle esigenze di funzionamento delle strutture,
nonche' in esecuzione di disposizioni normative e regolamentari.
   2.  Le  strutture  amministrative e tecniche dell'universita' sono
organizzate  in  ripartizioni,  uffici  o  centri;  questi ultimi due
possono essere articolati in sezioni.
   2-bis.  Le  strutture  amministrative  e  tecniche dei poli di cui
all'articolo  45  possono  essere  organizzate  in  uffici o centri e
sezioni.
   3.  A  capo  delle  ripartizioni,  comprendenti  piu'  uffici,  e'
assegnato,  di  norma,  personale dirigente; in mancanza, puo' essere
assegnato personale vicedirigente.
   4. A capo degli uffici, dei centri o delle sezioni, sono assegnati
dipendenti in possesso di adeguato profilo professionale e di livello
retributivo.
   5.  Il  ricorso a prestazioni di terzi estranei all'universita' e'
consentito  per  ragioni  eccezionali  o di urgenza, secondo le norme
vigenti.
   6.   Allo   scopo   di   fornire   adeguato   supporto  tecnico  e
amministrativo,  il  consiglio  di amministrazione puo' deliberare la
costituzione   di  centri  di  servizio  speciali  per  questioni  di
particolare  complessita'  e  di  interesse  generale, definendone le
relative funzioni, le modalita' operative e la durata.
                              Art. 38.

                     Il direttore amministrativo

   1. L'incarico di direttore amministrativo e' conferito dal rettore
entro  sessanta giorni dalla sua nomina, ai sensi del precedente art.
14, comma 4, lettera v).
   1-bis.  Ferme  le garanzie di legge sulla stabilita' del contratto
del  direttore amministrativo, la scadenza dell'incarico coincide con
quella  del  mandato  del  rettore.  E'  fatta  salva in ogni caso la
facolta'  del  rettore  di  adeguare  la  scadenza  del contratto del
direttore  amministrativo  in  modo da farla coincidere con la durata
del  proprio  mandato, sentiti il senato accademico e il consiglio di
amministrazione.
   1-ter. Il contratto del direttore amministrativo e' prorogato fino
al temine massimo di sessanta giorni dalla nomina del nuovo rettore.
   2.  Il  direttore  amministrativo  esercita le funzioni attribuite
espressamente  dalla legislazione universitaria, dal presente statuto
e dai regolamenti, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi
di  governo  dell'ateneo.  Egli e' responsabile dell'organizzazione e
del  funzionamento  degli uffici nonche' della regolarita' degli atti
di  propria  competenza  e  di  quelli  di  competenza  del  rettore,
predisposti dalle ripartizioni e uffici dell'amministrazione centrale
e  sottoscritti dallo stesso, ferma restando la rappresentanza legale
e la legittimazione processuale dell'ateneo propria del rettore.
   2-bis.  In particolare al direttore amministrativo sono attribuite
le seguenti competenze:
    a) (abrogato);
    a-bis)  collaborare con il rettore nell'attuazione delle delibere
degli organi di governo dell'ateneo, curandone l'esecuzione;
    b)  curare  l'acquisizione delle entrate in bilancio, predisporre
il  bilancio di previsione unitamente al responsabile dell'ufficio di
ragioneria  e coadiuvare quest'ultimo nella predisposizione del conto
consuntivo;
    c)   proporre   al   senato   accademico   ed   al  consiglio  di
amministrazione      l'organizzazione      generale     dell'apparato
amministrativo  e gestirlo attivando le ripartizioni, gli uffici ed i
servizi centrali amministrativi e tecnici dell'ateneo, definendone le
relative   funzioni   e   posizioni,  nominandone  i  responsabili  e
provvedendo al relativo funzionamento;
    c-bis)  adottare,  ferme  restando  la rappresentanza legale e la
legittimazione  processuale  del  rettore,  gli  atti  relativi  alle
procedure  concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale
e  tecnico-amministrativo,  in attuazione degli indirizzi fissati dai
competenti   organi   di   governo,   nonche'  gli  atti  conseguenti
all'assunzione  -  ad eccezione della sottoscrizione del contratto di
lavoro  -  e  quelli  relativi  allo  stato  giuridico  del personale
dirigenziale  e  tecnico-amministrativo  dell'ateneo, compresi quelli
connessi  all'attribuzione  dei trattamenti economici in applicazione
dei   contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  e  dei  contratti
integrativi  sottoscritti  previa  autorizzazione  del  consiglio  di
amministrazione;
    c-ter)      assegnare     il     personale     dirigenziale     e
tecnico-amministrativo   agli   uffici,   alle  ripartizioni  e  alle
strutture  didattico-scientifiche,  di  ricerca e di servizio, tenuto
conto  delle esigenze definite in sede di programmazione dal rettore,
dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;
    d)   adottare   gli   atti  relativi  alla  gestione  finanziaria
relativamente   alle  esigenze  riguardanti  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'apparato amministrativo, secondo le modalita' e le
procedure  previste  dal regolamento di ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita';
    e)   indirizzare,   verificare   e  controllare  l'attivita'  dei
dirigenti  e  dei  capi-ufficio  anche  con  potere  sostitutivo  nei
confronti  degli  stessi  in  caso  di  inerzia o ritardo e valutarne
l'attivita',  con  riferimento  alla  realizzazione  degli  obiettivi
fissati dagli organi di indirizzo;
    f) (abrogata);
    g) (abrogata);
    h) (abrogata);
    i) (abrogata);
    l) (abrogata);
    m)  esercitare  i  poteri  di  spesa  adottando le procedure ed i
provvedimenti  relativi  alle  fasi  di spesa, per quanto riguarda le
risorse   finanziarie   e  strumentali  assegnate  dal  consiglio  di
amministrazione  per  l'attuazione  degli  obiettivi  e dei programmi
fissati   dagli   organi   di   governo  dell'ateneo  riguardanti  il
funzionamento   degli  uffici  e  dei  servizi  centrali  tecnici  ed
amministrativi,  nei  limiti  degli  importi  e  secondo le modalita'
previste  dal  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza e la
contabilita' di ateneo;
    n) esercitare, in attuazione di specifici indirizzi fissati dagli
organi   di  governo  dell'ateneo,  i  poteri  di  spesa  di  propria
competenza,  diversi  da quelli di cui al punto precedente, adottando
le  procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, secondo
le  modalita',  i  limiti e le procedure previsti dal regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo;
    o) (abrogata);
    p) (abrogata);
    q) (abrogata);
    r) (abrogata);
    s) (abrogata);
    t)  promuovere  e  resistere  alle liti correlate con gli atti di
gestione,  anche del personale, posti in essere da lui stesso e dagli
altri  dirigenti;  proporre al rettore eventuali transazioni per tali
liti;
    u)  realizzare  programmi,  attivita',  interventi  e progetti in
relazione  agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa
e finanziaria dell'ateneo;
    v)  presentare annualmente agli organi di indirizzo una relazione
sull'attivita' svolta per le materie di propria competenza.
   3.  Il direttore amministrativo propone al rettore la nomina di un
vice-direttore  amministrativo  che  opera  in  caso di sua assenza o
impedimento, indicandolo tra i dirigenti o, in mancanza, i funzionari
piu' alti in grado. La nomina avviene con decreto del rettore.
   4. L'incarico di direttore amministrativo puo' essere revocato con
provvedimento  motivato  del rettore su conforme parere del consiglio
di  amministrazione,  per  gravi  disfunzioni  o  inadempienze  nella
gestione  dell'attivita' di competenza o per altre gravi circostanze,
debitamente accertate.
                              Art. 39.

              Funzioni e responsabilita' dei dirigenti

   1.  I  dirigenti  sono  responsabili  del  settore  di  rispettiva
competenza  cui  sono  stati  assegnati  dal direttore amministrativo
nonche'   della   regolarita'  degli  atti  e  dell'efficienza  delle
attivita'  degli  uffici  o servizi centrali tecnici e amministrativi
facenti  parte  del settore cui sono preposti. In particolare ad essi
compete:
    a)  collaborare  con  il direttore amministrativo nell'attuazione
degli  indirizzi  degli  organi  di gestione in materia di efficienza
dell'organizzazione amministrativa;
    b)  verificare  i  carichi  di  lavoro  e  la produttivita' degli
uffici;
    c)  adottare  gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi
quelli  che  impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno  e quelli
relativi  alla gestione finanziaria mediante autonomi poteri di spesa
nelle  materie  di  propria  competenza,  nei  limiti  assegnati  con
provvedimento  del rettore e del direttore amministrativo nell'ambito
delle  disponibilita' di bilancio e secondo le modalita' previste dal
regolamento  per  l'amministrazione,  la finanza e la contabilita' di
ateneo;
    d)  proporre  l'azione  disciplinare  nei confronti del personale
tecnico, amministrativo ed ausiliario;
    e)  vigilare  sull'osservanza del regolamento di attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
    f) emettere gli atti amministrativi costituenti manifestazioni di
conoscenza   o   di  giudizio,  quali  attestazioni,  certificazioni,
relazioni;
    g)  emettere  gli atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti
relativi ai settori di competenza;
    h)   emanare   provvedimenti  amministrativi  di  autorizzazione,
concessione  ed  analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni  da  eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge,
dallo  statuto,  dai  regolamenti  o  da  deliberazioni  degli organi
dell'universita';
    i)   presentare   annualmente  al  direttore  amministrativo  una
relazione sull'attivita' svolta in relazione al settore organizzativo
a cui e' stato preposto.
   1-bis.  Gli atti di competenza dei dirigenti per l'esercizio delle
autonome  funzioni  dirigenziali, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, e successive modificazioni ed
integrazioni,   sono   individuati  con  apposito  provvedimento  del
rettore, su proposta del direttore amministrativo.
   2.  In  caso  di  inefficienza  nello  svolgimento  della  propria
attivita'  o  di  mancato  perseguimento degli obiettivi assegnati al
settore  di  competenza o di persistente inosservanza degli indirizzi
fissati  dagli  organi  di  governo  dell'universita',  il  direttore
amministrativo puo' disporre una diversa assegnazione del dirigente a
strutture  operative  o  ripartizioni,  con  provvedimento  motivato,
dandone notizia al rettore.
                            Art. 39-bis.

                  Il responsabile del procedimento

   1.   Per   ogni  procedimento  amministrativo  e'  individuato  il
responsabile  secondo  quanto  disposto  dall'apposito regolamento di
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   2.   Fermo   quanto   disciplinato   in  materia  di  procedimento
amministrativo  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal sopra citato
regolamento  di  attuazione,  per  ogni  intervento  che  si realizzi
mediante un contratto pubblico, l'ateneo nomina il responsabile unico
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n. 163, e successive modificazioni ed
integrazioni.
   3.   Il   regolamento   di   contabilita'   e  il  regolamento  di
organizzazione  disciplinano  i  compiti e l'autonomia gestionale del
responsabile del procedimento di cui al comma precedente.
                              Art. 40.

                  Personale tecnico-amministrativo

   1.  Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici
delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei
servizi   dell'amministrazione   centrale  e  delle  altre  strutture
decentrate  dell'universita'  ai  quali  e'  assegnato, sulla base di
quanto   previsto   dallo   stato   giuridico,  dalla  contrattazione
collettiva  nazionale  e  integrativa  e  dagli  accordi  siglati con
l'amministrazione universitaria.
   2.   Il   personale   partecipa   alla  gestione  dell'universita'
attraverso  le  proprie rappresentanze negli organismi collegiali ove
previsto dal presente statuto.
                              Art. 41.

                 Accesso alla qualifica di dirigente

   Abrogato.
                              Art. 42.

         Invenzioni conseguite nell'ambito dell'universita'

   Abrogato.
                               Art. 43

            Rapporti con il servizio sanitario nazionale

   Abrogato.
                              Art. 44.

                   Servizi e modalita' di gestione

   Abrogato.
                               Capo II

                    Strutture decentrate: i poli

                              Art. 45.

              Strutturazione, tipologia ed attivazione

   1.  I  poli  sono  aggregazioni di facolta' e dipartimenti volti a
conseguire   una   maggiore  flessibilita'  nello  svolgimento  delle
attivita'  istituzionali,  un piu' alto livello di integrazione delle
risorse e la valorizzazione di specificita' culturali.
   2. I poli sono costituiti, nel numero non superiore all'unita' per
ciascun comune, individuato con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1991 e con decreto
del  Presidente  della Repubblica 27 aprile 1992, tenendo conto delle
affinita' didattico-scientifiche e della dislocazione delle strutture
dell'ateneo sul territorio.
   3.  In  conformita'  a  quanto  stabilito dal precedente comma, la
localizzazione  e  le  tipologie dei poli da costituire sono definite
con decreto del rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio
di amministrazione. Il decreto individua le facolta' e i dipartimenti
che possono far parte di ciascun polo.
   4.   L'attivazione  di  ciascun  polo  e'  deliberata  dal  senato
accademico,  previo  parere  del  consiglio  di  amministrazione,  su
richiesta di almeno due facolta' interessate o di piu' dipartimenti a
cui  afferisce  almeno  il  20%  del  personale docente e ricercatore
dell'ateneo.
   5.  In  sede  di  attivazione  il  polo  viene  dotato di apposita
struttura   amministrativa  decentrata,  la  cui  responsabilita'  e'
affidata,  a  seconda della dimensione del polo, a un funzionario o a
un  dirigente  -assegnato dal direttore amministrativo- che assume le
funzioni   di   segretario  amministrativo  del  polo.  Il  direttore
amministrativo  dell'universita'  provvede  altresi' all'assegnazione
del  personale tecnico-amministrativo necessario per il funzionamento
dell'ufficio amministrativo del polo.
                              Art. 46.

                               Compiti

   1.  Nei  limiti  fissati dal regolamento per l'amministrazione, la
finanza  e  la  contabilita'  dell'ateneo,  i  poli  sono  dotati  di
autonomia gestionale, organizzativa e di spesa.
   Nel  rispetto degli indirizzi generali determinati dagli organi di
governo   dell'ateneo  e  nei  limiti  delle  proprie  disponibilita'
finanziarie, il polo provvede, in particolare:
    a)   alla   manutenzione  ordinaria,  cura  e  conservazione  del
patrimonio edilizio assegnato alle strutture aggregate;
    b)  a  rappresentare  agli  organi di governo dell'universita' le
esigenze   di  manutenzione  straordinaria  del  patrimonio  edilizio
assegnato   alle   strutture   aggregate   nonche'   le  esigenze  di
acquisizione di ulteriori spazi;
    c)  all'acquisizione di attrezzature scientifiche e didattiche di
sua pertinenza;
    d) all'utilizzazione di impianti ed attrezzature esterne;
    e)  all'utilizzazione  del  personale  amministrativo, tecnico ed
ausiliario ad esso assegnato.
   2.  Per  il  perseguimento delle proprie finalita' il polo dispone
del  personale  e delle risorse finanziarie assegnate dagli organi di
governo  dell'universita'.  Il  polo  puo'  altresi'  collaborare con
soggetti  pubblici  e  privati,  anche  stranieri  o  internazionali,
mediante  contratti  o  convenzioni,  pure  in  forme consortili, nei
limiti  e  con  le  modalita'  fissate  dal  relativo regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo.
   3. Non rientrano nelle attribuzioni del polo le competenze proprie
di  ciascuna delle strutture aggregate ne' la gestione o il controllo
dei   fondi   assegnati  alle  stesse.  Non  rientra  altresi'  nelle
attribuzioni  del  polo  la gestione relativa allo stato giuridico ed
economico  del  personale  ad esso assegnato, che resta di competenza
degli organi universitari.
   4.  I  bilanci  dei poli sono allegati a quello dell'ateneo. Resta
ferma la responsabilita' degli organi di ciascun polo.
                              Art. 47.

                     Organi e loro attribuzioni

   1. Sono organi del polo:
    a) il presidente;
    b) il consiglio.
   2. Il presidente e' eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno
o  che  dichiarino  di  optare  per tale regime in caso di nomina. Il
corpo elettorale e' costituito da coloro che fanno parte dei consigli
di  facolta'  o  dei  dipartimenti  aggregati.  Egli  e' nominato con
decreto del rettore.
   3.  Il  presidente del polo dura in carica quattro anni accademici
ed  e'  rieleggibile  immediatamente  una  sola  volta.  L'ufficio e'
incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'universita'.
   4.  Il  presidente  rappresenta  il polo, cura la convocazione del
consiglio ed esegue le delibere del medesimo.
   Partecipa  al  senato accademico e con voto consultivo alle sedute
del   consiglio  di  amministrazione  dell'universita'  per  i  punti
all'ordine  del  giorno  riguardanti  il polo; predispone il bilancio
preventivo   ed   il   conto   consuntivo  unitamente  al  segretario
amministrativo  del  polo.  Esercita  funzioni  di  iniziativa  e  di
attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio del polo.
   E' responsabile della gestione delle risorse finanziarie assegnate
al polo.
   5.  Il  presidente  di  polo nomina, tra i professori di ruolo che
fanno parte del consiglio, un vice-presidente vicario che, in caso di
assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
   6. Il consiglio e' composto da:
    a) il presidente;
    a-bis) il vice-presidente vicario;
    b)  il  segretario amministrativo del polo che svolge altresi' le
funzioni di segretario verbalizzante;
    c) quattro rappresentanti dei professori di ruolo;
    d) due rappresentanti dei ricercatori;
    e)  due  rappresentanti  del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario;
    f)  rappresentanti  degli  studenti  nel numero corrispondente al
minimo previsto dalla legislazione vigente.
   7.  I  rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 6
sono  aumentati  rispettivamente  a sei, tre e tre, qualora il numero
dei  professori  e dei ricercatori afferenti alle strutture aggregate
sia superiore a cinquanta.
   8.  I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 6 sono
eletti  dalle  rispettive  categorie.  L'elettorato  attivo e passivo
spetta  al  personale  in  servizio  presso  le strutture e l'ufficio
amministrativo  del  polo  e  agli  studenti  iscritti  alle facolta'
aggregate  del  polo  o  a  quelle che comprendono la maggioranza dei
docenti e ricercatori afferenti ai dipartimenti aggregati nel polo.
   9.  I  membri  del consiglio di polo durano in carica quattro anni
accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.
   10.  Il  consiglio  e' organo di indirizzo, di programmazione e di
vigilanza della gestione del polo. In particolare:
    a) definisce il programma di attivita' e di sviluppo del polo;
    b)  formula  i  criteri  di utilizzazione delle risorse del polo,
rispettando eventuali vincoli di destinazione;
    c)   approva  il  bilancio  preventivo  ed  il  conto  consuntivo
predisposti dal presidente;
    d)   elabora,  sulla  base  delle  esigenze  rappresentate  dalle
strutture  aggregate, le richieste di risorse finanziarie, di spazi e
di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
    e) approva i contratti e le convenzioni di pertinenza del polo.
   11.  Il  segretario  amministrativo del polo e' responsabile della
relativa struttura amministrativa.
   Compete al Segretario:
    a)  coadiuvare  il  presidente nella predisposizione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo;
    b)  partecipare  alle  sedute  del  consiglio  del  polo con voto
consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante;
    c)  provvedere  all'utilizzazione  del  personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario in servizio presso il polo, in attuazione degli
indirizzi  fissati  dal consiglio del polo, e provvedere al controllo
del relativo orario di servizio.
                              Art. 48.

                      Verifica di funzionalita'

   1.  Decorsi  tre  anni  dall'attivazione del primo polo, il senato
accademico  procede  ad  una  verifica  di  funzionalita' dei poli e,
sentito   il   consiglio  di  amministrazione,  assume  le  opportune
determinazioni,   con   valore  di  modifica  statutaria,  in  ordine
all'articolazione in poli dell'universita'.
                              Capo III

                     Organi di controllo interno

                              Art. 49.

                        Nucleo di valutazione

   1.  Presso  l'ateneo e' istituito il nucleo di valutazione, la cui
disciplina,  relativa alla nomina, composizione e compiti, e' dettata
da apposito regolamento.
   2. Abrogato.
                              Art. 50.

                   Collegio dei revisori dei conti

   1.  Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di
controllo  sulla  regolarita'  della  gestione  dell'ateneo  e  delle
strutture  decentrate. Esso svolge altresi' funzioni di consulenza su
problematiche sottoposte dal rettore o dal direttore amministrativo.
   2.  I  compiti  e  le modalita' di funzionamento del collegio sono
stabiliti  dal  regolamento  per  l'amministrazione,  la finanza e la
contabilita' di ateneo.
   3. Il collegio e' composto da cinque componenti scelti tra:
    a)  magistrati  della  corte  dei conti, di grado non inferiore a
consigliere,  o componenti della magistratura ordinaria, di grado non
inferiore  a consigliere di Corte d'appello, o dirigenti generali del
Ministero dell'economia e delle finanze, o Avvocati dello Stato;
    b) dirigenti o funzionari del MIUR;
    c)  dirigenti  o  funzionari  del Ministero dell'economia e delle
finanze;
    d) revisori ufficiali dei conti iscritti al relativo registro;
    e) esperti in materia di gestione pubblica;
    f) docenti universitari esterni all'ateneo.
   4.  I  componenti  del  collegio sono individuati dal consiglio di
amministrazione  tra  le  persone  di  provata  competenza,  anche se
collocate  a riposo, e sono nominati con decreto del rettore il quale
individua altresi' il presidente del collegio.
   5.  La  durata della carica dei revisori dei conti e' quadriennale
ed  e'  prorogabile,  comunque,  fino  alla  scadenza del mandato del
rettore.
                            Art. 50-bis.

                    Ufficio di controllo interno

   1.  L'ufficio  di  controllo  interno  e'  l'organo  deputato alla
verifica   della   regolarita'   amministrativa   degli  atti  e  dei
procedimenti  amministrativi  dell'ateneo e di quelli delle strutture
autonome o decentrate.
   2.  L'ufficio  e'  composto  da tre membri, esterni all'ateneo, in
possesso  di  idonei  requisiti  di  professionalita'  ed esperienza,
scelti e nominati dal rettore.
   Esso dura in carica fino alla scadenza del mandato del rettore.
   3.  La  disciplina  specifica per il funzionamento e le competenze
dell'ufficio  e' dettata da apposito regolamento approvato ed emanato
dal rettore, sentito il senato accademico.
   3-bis.  Ai  componenti  dell'ufficio di controllo interno compete,
per  la  durata  dell'incarico,  un'indennita' di carica nella misura
fissata dal consiglio di amministrazione.
                               Capo IV

        Centri di servizio e Sistema bibliotecario di ateneo

                            Art. 50-ter.

                         Centri di servizio

   1.  L'ateneo  istituisce  centri  di  servizio  per la produzione,
erogazione  o  gestione  di  beni  o  servizi  a  supporto  delle sue
attivita' istituzionali.
   2.  La  tipologia,  l'istituzione  e  l'attivazione  dei centri di
servizio  e  dei  relativi  organi  sono disciplinati dal regolamento
generale   di  ateneo;  la  gestione  e  l'autonomia  contabile  sono
disciplinate  dal  regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'.
                           Art. 50-quater.

                   Sistema bibliotecario di ateneo

   1.  Per  la promozione della ricerca e degli studi e allo scopo di
sviluppare   ed   organizzare  in  forme  coordinate  l'acquisizione,
conservazione  e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale
dell'ateneo, nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione
bibliografica,  l'ateneo  istituisce apposito centro di servizio, per
il proprio sistema bibliotecario.
                               Parte V

                AZIENDA UNIVERSITARIA DEL POLICLINICO

                              Art. 51.

      Azienda Ospedaliero Universitaria integrata con il S.S.R.

   1. L'azienda ospedaliero-universitaria dell'universita', integrata
con  il  servizio sanitario regionale, di seguito denominata azienda,
ha autonoma personalita' giuridica.
   2.  I rapporti tra azienda, universita' e regione sono regolati da
apposito  protocollo  d'intesa,  ai  sensi del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517.
   3.  I  provvedimenti  concernenti lo stato giuridico del personale
universitario  utilizzato dall'azienda rientrano nelle competenze del
rettore.  Il  direttore  generale  dell'azienda assume le funzioni di
datore  di  lavoro  per  tutti  gli  aspetti  giuridici  ed economici
inerenti e conseguenti l'organizzazione dell'attivita' assistenziale,
il  funzionamento  delle  strutture e delle attrezzature dell'azienda
stessa,  nonche'  l'utilizzazione  del  personale  universitario  per
l'attivita' assistenziale.
   4.  Per  quanto  non previsto dal presente statuto, si rinvia alle
disposizioni  di  cui al citato decreto legislativo 21 dicembre 1999,
n.  517,  e  successive modificazioni, nonche' ai protocolli d'intesa
tra   la  regione  e  l'universita'  previsti  dal  medesimo  decreto
legislativo.
                        Articoli da 52 a 68.

   Abrogati.
                              Parte VI

                            NORME COMUNI

                              Art. 69.

        Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati

   1.  L'anno  accademico  ha  inizio  il 1° novembre e termina il 31
ottobre  dell'anno  successivo.  Per  particolari motivi di interesse
superiore  degli  studi  tali  termini possono essere derogati previa
delibera del senato accademico.
   2.  Salvo previsioni diverse del presente statuto, tutti i mandati
relativi  agli organi centrali ed a quelli delle strutture didattiche
e  di  ricerca  hanno  decorrenza  con  l'inizio dell'anno accademico
successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti.
   3.  Nel  caso  di interruzione anticipata del mandato, nell'ambito
delle  componenti  rappresentative  degli organi collegiali, il nuovo
eletto dura in carica fino alla scadenza originariamente prevista per
il mandato.
   4.  Nel  caso  di interruzione anticipata del mandato dei presidi,
dei  presidenti  dei  consigli  di  corso di studio, dei direttori di
dipartimento,  di  centri  e  dei  presidenti  di  polo,  nonche' dei
direttori delle scuole di specializzazione, la durata del mandato dei
nuovi  eletti  comprende  sia la frazione di anno che quella prevista
dal presente statuto.
                              Art. 70.

          Principi di funzionamento degli organi collegiali

   1.   Le   adunanze   del   senato  accademico,  del  consiglio  di
amministrazione, del consiglio degli studenti e del consiglio di polo
sono   valide   quando  sia  presente  la  maggioranza  assoluta  dei
componenti  aventi  voto deliberativo. Le relative deliberazioni sono
prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al
voto  deliberativo,  salvo  i  casi  in cui sia diversamente disposto
dalla legge o dallo statuto.
   2.  Le adunanze del consiglio di facolta',dei consigli di corso di
studio,  dei  consigli  di  dipartimento  e dei consigli di scuola di
specializzazione  sono  valide quando sia presente la maggioranza dei
componenti aventi voto deliberativo, detratto il numero degli assenti
giustificati.  Le  relative  deliberazioni  sono  prese a maggioranza
assoluta  dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo,
salvo  i  casi  in  cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo
statuto.
   3.  Nessuno  puo' partecipare alla discussione di argomenti che lo
riguardano personalmente ed esprimere su questi il proprio voto.
   4.  Il  funzionamento degli organi menzionati nel presente statuto
avviene   secondo   modalita'   che  saranno  stabilite  in  appositi
regolamenti  approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta
degli aventi diritto al voto.
   5.  Chiunque  senza  giustificazione non partecipi per piu' di tre
volte  consecutive  alle  adunanze  degli organi di cui e' membro per
elezione o designazione, decade dal mandato rivestito.
                            Art. 70-bis.

             Riunione periodica degli organi collegiali

   1.   Gli  organi  collegiali  previsti  dal  presente  statuto  si
riuniscono almeno ogni quattro mesi ad iniziativa del presidente o di
almeno  un  terzo dei relativi membri, salvo diversa previsione dello
statuto  stesso o dei regolamenti dell'ateneo. In mancanza i relativi
organi decadono.
                              Art. 71.

                   Elezioni degli organi di ateneo

   1.  Fatte salve le norme di cui all'articolo 14 per l'elezione del
rettore,  le  modalita'  riguardanti  le  elezioni  dei vari organi e
cariche  sono  disciplinate dal regolamento generale di ateneo, salvo
quanto previsto nei regolamenti specifici.
                            Art. 71-bis.

                           Ineleggibilita'

   1.  I  membri  eletti  o designati negli organi, collegi e cariche
previsti  dal  presente statuto non possono superare, nell'ambito del
medesimo organismo, i due mandati consecutivi.
                              Art. 72.

                   Divieto di cumulo delle cariche

   1.   Le  cariche  di  rettore,  pro-rettore  vicario,  pro-rettore
funzionale,   preside,   presidente  di  polo,  direttore  di  centro
interdipartimentale o interuniversitario, direttore di dipartimento e
garante di ateneo sono tra loro non cumulabili.
                              Art. 73.

                Esonero dalle attivita' istituzionali

   1.   Il  rettore  ed  il  pro-rettore  vicario  possono  astenersi
dall'attivita'  didattica  per  la  durata  della  loro  carica,  nel
rispetto della legislazione di specie.
   2.  I presidi di facolta' e i direttori di polo, dipartimento e di
centro  interdipartimentale  possono  essere  autorizzati  a svolgere
attivita'  didattica  in  misura  ridotta,  per  la durata della loro
carica.  L'autorizzazione  e'  concessa  con decreto del rettore, nel
rispetto   di  quanto  previsto  dall'articolo  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
                              Art. 74.

                Collaborazioni con altre universita'
               ed amministrazioni pubbliche e private

   1.  L'universita',  unitariamente  o tramite le strutture autonome
decentrate,  nei  termini previsti dal regolamento generale di ateneo
e, per gli aspetti finanziari, dal regolamento per l'amministrazione,
la  finanza  e  la  contabilita',  puo'  concludere accordi con altre
universita',  con  istituzioni  di  cultura e di ricerca nazionali ed
internazionali  e  con  amministrazioni  pubbliche o puo' partecipare
anche  a  titolo  oneroso  a  societa'  o  altre forme associative di
diritto  privato  per  lo  svolgimento  di attivita' strumentali alle
attivita'   didattiche   e   di  ricerca  o  comunque  utili  per  il
conseguimento dei propri fini istituzionali.
   2.  Le  collaborazioni di cui al comma precedente sono approvate e
sottoscritte  dal  rettore,  sentito il senato accademico, qualora di
interesse generale dell'ateneo ovvero di interesse di piu' facolta' o
strutture  autonome;  esse  sono  invece  di  competenza  di ciascuna
struttura  autonoma  decentrata  qualora di specifico interesse della
stessa  ed  in  tal  caso  senza  alcun onere aggiuntivo a carico del
bilancio  di  ateneo;  delle  stesse  si  da' pronta comunicazione al
rettore.  Resta  ferma  la  rappresentanza legale e la legittimazione
processuale del rettore medesimo.
   2-bis.  Le  collaborazioni  di  cui  al  presente  articolo devono
comunque conformarsi ai seguenti principi:
    a) attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta;
    b)  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  od organizzative
richieste;
    c)   destinazione   a   finalita'  istituzionali  dell'Ateneo  di
eventuali dividendi spettanti;
    d)  divieto  di  concorso  a quote di partecipazione a ripiano di
eventuali perdite da parte di societa' consorziate.
                              Art. 75.

            Tutela giudiziaria degli organi universitari

   1.  Nel  caso  in  cui  nei confronti del rettore, del pro-rettore
vicario,  dei pro-rettori funzionali, dei componenti del consiglio di
amministrazione    o    del    senato   accademico,   del   direttore
amministrativo, dei presidi di facolta', dei presidenti dei poli, dei
direttori di dipartimento, o centro, venga esercitata l'azione penale
per  fatti  che  siano  direttamente  connessi  con l'esercizio delle
rispettive  funzioni ma non derivanti da dolo o colpa grave e che non
siano commessi in danno dell'universita', la difesa per tutti i gradi
di giudizio e' assunta a carico dell'universita'.
   Le  modalita'  di attuazione di tale forma di tutela e le relative
ipotesi   di   sospensione  sono  disciplinate  dal  regolamento  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo.
                              Parte VII

                     NORME FINALI E TRANSITORIE

                              Art. 76.

                            Gli Istituti

   Abrogato.
                              Art. 77.

                         Rinnovo dei mandati

   1.  In prima applicazione del presente statuto, per il rinnovo dei
mandati, si applicano le seguenti norme:
    a) il senato accademico e il consiglio di amministrazione restano
in  carica  nella  loro  attuale  composizione fino alla scadenza del
mandato del Rettore;
    b) abrogata;
    c) abrogata;
    d)  il rettore, il pro-rettore vicario, i pro-rettori funzionali,
i presidi, i presidenti dei poli, i presidenti del consiglio di corso
di  studi,  i  direttori  di  dipartimento  nonche' i direttori delle
scuole  di  specializzazione e le figure analoghe rimangono in carica
fino alla scadenza naturale del loro attuale mandato;
    e)  qualora  nelle  more della pubblicazione del presente statuto
tali  mandati  siano  stati  rinnovati,  essi rimangono validi per la
durata rispettivamente prevista dalle disposizioni vigenti al momento
dell'elezione,  anche  se  formalmente attivati dopo la pubblicazione
dello statuto medesimo;
    f) abrogata;
    g) abrogata.
                              Art. 78.

         Rappresentanze dei professori nel senato accademico

   1.  In attesa della costituzione dei poli, i rispettivi presidenti
sono   sostituiti   nel  senato  accademico  dai  rappresentanti  dei
professori  di  prima  e  seconda  fascia  eletti  nell'ambito  delle
seguenti  aree  territoriali:  Napoli,  Aversa,  Caserta, Santa Maria
Capua  Vetere - Capua. In ciascuna area l'elettorato attivo e passivo
spetta  ai  professori  inquadrati  in  ruolo  in strutture dell'area
medesima.
                              Art. 79.

                        Modifiche di statuto

   Abrogato.
                              Art. 80.

    Efficacia dei regolamenti di ateneo e delle norme statutarie

   1.  Fino  all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal
presente  statuto,  conservano  efficacia  i  regolamenti approvati o
recepiti ed ancora in vigore.
   1-bis. Le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente
statuto sono automaticamente abrogate.
   1-ter.  Le  disposizioni regolamentari e quelle di cui al presente
statuto  che  risultino in contrasto con norme di legge sopravvenute,
immediatamente   applicabili  alle  universita',  sono  abrogate  con
effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  norma  di rango
superiore.  Le  modifiche che si rendano necessarie per effetto della
sopravvenuta  legislazione,  sono adottate con provvedimento motivato
del rettore.
                            Art. 80-bis.

         Adeguamento dello statuto alla normativa successiva
                  riferita alle universita' statali

   Abrogato.


(1)  Successivamente  alla  sua  emanazione, lo Statuto della Seconda
Universita'  degli  studi  di Napoli e' stato modificato ed integrato
con  i  decreti  rettorali  n. 3080/1998, n. 3496/1999, n. 2185/2001,
riformulato  con  decreto  pettorale  n.  3063  del  4 luglio 2001, e
successivamente  modificato  con i decreti rettorali n. 2894/2003, n.
570/2006, n. 2187/2006.
(2) Le modifiche risultanti dall'ultimo decreto rettorale n. 1241 del
7 maggio 2009 sono riportate in carattere corsivo.