(Allegato II)
 
                                                          ALLEGATO II 
      Caratteristiche costruttive e funzionali, equipaggiamento 
        e accertamenti tecnici di idoneita' alla circolazione 
         dei veicoli di interesse storico e collezionistico 
 
Premessa 
 
   I veicoli e loro complessi classificati  di  interesse  storico  e
   collezionistico,   conservano   le   originarie    caratteristiche
   costruttive e funzionali, specificate nel certificato di rilevanza
   storico e collezionistico, di cui all'art. 4 del presente decreto,
   fermo restando l'obbligo di essere equipaggiati con i  dispositivi
   specificati alle lettere A e B del presente allegato. 
   Se il  veicolo  appartiene  ad  un  tipo  omologato,  questo  deve
   risultare rispondente alle caratteristiche tecniche  e  funzionali
   del medesimo tipo. 
 
A. Norme costruttive 
 
1. Dati di identificazione 
   1.1. Gli autoveicoli ed  i  loro  complessi,  i  motoveicoli  e  i
        rimorchi debbono riportare i dati di identificazione indicati
        all'art. 74 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285
        (Codice della strada). 
   1.2. Nel caso in cui il numero di identificazione, di cui al comma
        1, lettera b), del citato art. 74 del  Codice  della  strada,
        sia contraffatto, alterato,  manchi  o  sia  illeggibile,  lo
        stesso deve essere riprodotto, a cura degli Uffici competenti
        del Dipartimento per i  trasporti  terrestri,  navigazione  e
        sistemi  informativi  e  statistici,  secondo  le   modalita'
        indicate al medesimo art. 74 del Codice della strada. 
   1.3. Nel caso in cui la targhetta di identificazione,  di  cui  al
        comma 1, lettera a), del richiamato art. 74 del Codice  della
        strada, originariamente presente  sul  veicolo,sia  alterata,
        manchi o sia illeggibile, la stessa deve essere riprodotta  a
        cura del costruttore  del  veicolo  o  del  registro  che  ha
        rilasciato   il   certificato   di   rilevanza   storico    e
        collezionistico. Il modello della targhetta e'  riportato  in
        fig. 1. 
 
2. Caratteristiche costruttive e funzionali 
 
   I veicoli debbono essere equipaggiati con i  dispositivi  previsti
   dalle norme vigenti all'atto della loro costruzione  ovvero  della
   loro  omologazione  (se  ricorre).  Nella  tabella  seguente  sono
   riportati i tipi di dispositivi, citati in premessa, e le relative
   normative di riferimento: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
B. Norme cogenti ai fini della circolazione 
 
I veicoli di interesse storico e collezionistico, in  relazione  alla
categoria  di  appartenenza,  debbono  essere  equipaggiati   con   i
dispositivi resi obbligatori  da  norme  cogenti  per  i  veicoli  in
circolazione. 
Di  seguito,  per  taluni  dispositivi  si  riportano   le   relative
specifiche e, ove ricorra,  i  riferimenti  normativi  che  ne  hanno
imposto l'obbligo. 
 
1. Barra paraincastro 
 
   Gli  autocarri  e  relativi  rimorchi  debbono  essere  muniti  di
   dispositivi di protezione posteriore secondo quanto stabilito  dal
   decreto ministeriale 4 gennaio 1979, pubblicato sulla G.U. n.  70,
   del 12 marzo 1979 
 
2. Sistemi di ritenuta 
 
   I veicoli della categoria  M1,  la  cui  data  di  costruzione  e'
   successiva al 15 giugno 1976, debbono essere  comunque  dotati  di
   cinture di sicurezza, di tipo omologato, sui posti predisposti sin
   dall'origine con specifici punti di attacco. 
 
3.  Installazione  dei  dispositivi  di  segnalazione  visiva  e   di
illuminazione 
 
I veicoli  costruiti  prima  dell'1.1.1960  debbono  essere  comunque
adeguati alle prescrizioni recate dall'art.  45  del  DPR  15  giungo
1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale)  e  dagli
articoli da 191 a 204, del DPR 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento di
esecuzione). 
Per le modalita' applicative si rimanda all'appendice 1 
 
4. Specchi retrovisori 
 
a) Gli autoveicoli e gli altri veicoli a motore con piu' di due ruote
muniti di cabine debbono essere muniti di un dispositivo  retrovisore
esterno sul lato  sinistro,  secondo  quanto  stabilito  dalla  legge
27.12.1973, n. 942, come mod. dalla legge 25.11.75, n. 70; 
b) i veicoli a motore  a  due  ruote  debbono  essere  muniti  di  un
dispositivo retrovisore esterno sul  lato  sinistro,  secondo  quanto
stabilito dalla legge 11.1.1986, n. 3. 
 
5. PneumaticI 
 
I veicoli a motore ed i  loro  complessi  debbono  essere  muniti  di
organi di sospensione elastica e di pneumatici di tipo omologato e di
misure  e  caratteristiche  (indici  di  carico   e   di   velocita')
corrispondenti a quelle originarie o ad esse riconosciute equivalenti 
 
6. Pannelli retroriflettenti e fluorescenti 
 
Gli autoveicoli della categoria N2 ed N3, ed i loro complessi debbono
essere muniti di pannelli retroriflettenti e fluorescenti, di cui  al
D.M. 30 giugno 1988, n. 388 
 
C. Accertamenti tecnici e competenze 
 
1. Veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 
 
   1.1. Gli  accertamenti  di  idoneita'   alla   circolazione   sono
        finalizzati alla verifica dei dati di identificazione e della
        loro  corrispondenza  alle  prescrizioni  tecniche  ed   alle
        caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme
        in vigore  alla  data  di  costruzione  dei  veicoli  stessi,
        nonche'  alla  verifica  dei  dispositivi  imposti  da  norme
        cogenti ai fini della circolazione. 
   1.2. I suddetti accertamenti  sono  effettuati  in  conformita'  a
        quanto previsto  dalle  disposizioni  emanate  dal  Ministero
        delle infrastrutture e dei trasporti in materia di  controlli
        tecnici di revisione, di cui all'art.  80  del  Codice  della
        strada, tenuto conto di quanto riportato nell'allegato II. 
   1.3. Gli accertamenti, di cui ai punti precedenti, sono effettuati
        dagli Uffici Motorizzazione Civile; 
 
2. Veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1960 
 
   2.1. Gli accertamenti di idoneita' alla circolazione  dei  veicoli
        sono finalizzati alla verifica dei dati di identificazione  e
        della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed  alle
        caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme
        in vigore alla data di costruzione dei veicoli  stessi  e  di
        quelle riportate alle lettere A e B  del  presente  allegato,
        nonche' alla verifica di altri dispositivi imposti  da  norme
        cogenti ai fini della circolazione; 
   2.2. gli accertamenti di cui al punto precedente  sono  effettuati
        dai Centri Prova autoveicoli, secondo  quanto  riportato  nei
        punti successivi. 
   2.3. Oltre ai controlli visivi previsti dalla direttiva  96/96/CE,
        debbono essere effettuati anche le seguenti verifiche: 
 
   2.3.1 Efficienza di frenatura 
 
   L'efficienza di frenatura di un veicolo e' correlata  allo  spazio
percorso dal veicolo dal momento in cui il conducente inizia ad agire
sul comando  del  freno  fino  al  momento  dell'arresto  (spazio  di
frenatura) ovvero alla corrispondente  decelerazione  media  rilevata
con decelerografo. Nelle formule relative  alle  efficienze  indicate
nei punti seguenti, i simboli hanno i seguenti significati: 
   V = Velocita' del veicolo al momento in cui il  conducente  inizia
       ad agire sul comando, espressa in km/h (velocita' iniziale); 
   a = decelerazione media durante la fase di frenatura  espressa  in
       m/s2 
   S = spazio di frenatura espresso in m; 
 
2.3.1.1 Autoveicoli 
 
 
2.3.1.1.1 L'efficienza di frenatura del dispositivo di  frenatura  di
          servizio deve essere accertata con  veicolo  in  ordine  di
          marcia (solo conducente) e alla velocita'  iniziale  di  40
          km/h. I  valori  limiti  sono  specificati  nella  seguente
          tabella 
    

+-----------------------+-------------+-----------------+
|  tipo veicolo         |a            |S                |
|                       |(m/s²)       |(m)              |
+-----------------------+-------------+-----------------+
|Autovetture            |≥ 4,0        |≤ 0,8 * V²/130   |
+-----------------------+-------------+-----------------+
|Altri autoveicoli      |≥ 3,5        |≤ 0,8 * V²/115   |
+-----------------------+-------------+-----------------+

    
 
2.3.1.1.2 Il dispositivo di frenatura di  stazionamento  deve  essere
          tale da mantenere sia in salita che in discesa, il  veicolo
          a pieno carico fermo su una strada con pendenza almeno pari
          al 16%; Nei complessi costituiti da un veicolo  trattore  e
          un veicolo trainato il freno di stazionamento  del  veicolo
          trattore deve mantenere il complesso stesso a pieno  carico
          sia in salita che in discesa, su strada con pendenza almeno
          pari all'8%; 
 
2.3.1.1.3 i dispositivi di frenatura dei rimorchi debbono  soddisfare
          i requisiti indicati all'art. 188 del DPR 30  giugno  1959,
          n. 420. 
 
2.3.1.2 Motoveicoli 
 
2.3.1.2.1 L'efficienza di frenatura per  i  motocicli,  eventualmente
          dotati  di  carrozzella  laterale  (sidecar),  deve  essere
          accertata con il solo conducente e alla velocita'  iniziale
          di 40 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente
          tabella: 
    

+--------------------------------------+------------+---------------+
|Modalita' di prova                    |a           |S              |
|                                      |(m/s²)      |(m)            |
+--------------------------------------+------------+---------------+
|Con l'uso del solo freno agente sulla |            |               |
|ruota posteriore                      |≥ 2,2       |≤ 0,8 * V²/70  |
+--------------------------------------+------------+---------------+
|con l'uso del solo freno agente sulla |            |               |
|ruota anteriore                       |≥ 3,1       |≤ 0,8 * V²/100 |
+--------------------------------------+------------+---------------+
|con l'uso contemporaneo di entrambi i |            |               |
|freni                                 |≥ 4,3       |≤ 0,8 * V²/140 |
+--------------------------------------+------------+---------------+

    
 
2.3.1.2.2 L'efficienza di frenatura per i  motoveicoli  a  tre  ruote
          simmetriche deve essere accertata con il solo conducente  e
          alla velocita' di 50 km/h. I valori limiti sono specificati
          nella seguente tabella: 
 
    

+--------------------------------------+------------+---------------+
|          Modalita' di prova          |     a      |       S       |
|                                      |   (m/s²)   |      (m)      |
+--------------------------------------+------------+---------------+
|Con l'uso del solo freno agente sulle |            |               |
|           ruote posteriori           |   ≥ 3.1    |≤ 0,8 * V²/100 |
+--------------------------------------+------------+---------------+
|con l'uso contemporaneo di entrambi i |            |               |
|                freni                 |   ≥ 3,7    |≤ 0,8 * V²/120 |
+--------------------------------------+------------+---------------+

    
 
2.3.1.2.3 Il dispositivo di frenatura di  stazionamento  deve  essere
          tale da mantenere sia in salita che in discesa, il  veicolo
          a pieno carico fermo su una strada con pendenza almeno pari
          al 16%. 
 
2.3.2 Segnalatore acustico 
I valori del livello sonoro sono verificati con uno strumento di tipo
normalizzato (in curva A). Il dispositivo  di  segnalazione  acustico
deve fornire un livello sonoro, misurato sull'asse del veicolo, a  30
m davanti ad esso, non inferiore ai seguenti valori: 
- 80 db  per  autoveicoli  e  motoveicoli,  esclusi  i  motocicli  di
cilindrata non superiore a 125 cc; 
- 75 db per i motocicli di cilindrata fino a 125 cc. 
 
2.3.3 Dispositivi silenziatori 
2.3.4 I valori del livello sonoro sono verificati con un fonometro di
tipo normalizzato (in curva A). Il rilevamento deve  essere  eseguito
con  il  microfono  sistemato  posteriormente  al  veicolo  sull'asse
longitudinale di questo a 7 m di distanza dal piano normale  all'asse
stesso contenente il centro  della  sezione  di  uscita  dei  gas  di
scarico, ad altezza compresa tra m  1,00  e  m  1,25  dal  suolo,  in
assenza di ostacoli, con motore stabilizzato all'80%  del  regime  di
potenza massima, senza carico esterno. I rilevamenti  vanno  ripetuti
fin tanto che, eseguito  un  gruppo  di  5  letture  consecutive,  la
differenza tra la massima e la  minima,  non  superi  i  3  db;  come
risultato si assume la media aritmetica di 5 letture. I valori limiti
sono i seguenti: 
- 88 dB per autovetture fino a 1000 cc 
- 90 dB per autovetture oltre 1000 cc 
- 93 dB per altri autoveicoli 
- 87 dB per motocicli fino a 200 cc - 2 tempi 
- 90 dB per motocicli fino a 200 cc - 4 tempi 
- 92 dB per altri motoveicoli 
 
2.3.4 Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione 
I dispositivi di segnalazione visiva e di  illuminazione  e  la  loro
installazione debbono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 45
del DPR 15 giungo 1959, n. 393 (T.U. delle norme  sulla  circolazione
stradale) e dagli articoli da 191 a 204, del DPR 30 giugno  1959,  n.
420 (Regolamento di esecuzione del citato T.U.). 
 
2.3.5 Pneumatici 
I veicoli debbono essere muniti di organi di pneumatici omologati  di
misure e caratteristiche (indici di carico e di velocita') conformi a
quelle origine ovvero riconosciute equivalenti. La Direzione Generale
per la  Motorizzazione  emanera'  per  tipo  di  veicolo,  sentiti  i
registri interessati, tabelle di  corrispondenza  per  le  misure  di
pneumatici in sostituzione di quelle originarie obsolete. 
 
2.3.6 Vetri di sicurezza 
I veicoli debbono essere dotati di vetri di sicurezza secondo  quanto
riportato alla lettera A del presente allegato. 
 
2.3.7 Specchi retrovisori 
I veicoli debbono essere equipaggiati con gli specchi originari e con
quelli aggiuntivi previsti dalle norme richiamate alla lettera B  del
presente allegato. 
 
2.3.8 Fascia di ingombro 
I complessi di veicoli debbono rispettare la fascia di  ingombro,  di
cui all'art. 217 del  Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  della
strada. 
 
2.3.9 Emissioni gas di scarico 
I  veicoli  dotati  di  motore  diesel  con   data   di   costruzione
antecendente al 1° gennaio 1960 non sono oggetto  di  verifica  sulle
emissioni dei gas di scarico. 
 
             Figura 1: fac simile targhetta costruttore 
                        Nome del costruttore 
                Numero di omologazione (ove ricorra) 
      Numero di identificazione del veicolo (numero di telaio) 
Numero di iscrizione al registro (per  le  targhette  riprodotte  dai
                              registri)