(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in  due
gruppi: 
 
a) Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A,  B,  B  +  E  e
delle sottocategorie A1 e B 1 
 
b) Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E
e delle sottocategorie C1, C1 +E, D1 e D1 +E 
 
DIABETE MELLITO 
 
Nelle disposizioni per "ipoglicemia grave" si intende  la  condizione
in cui e' necessaria l'assistenza di  un'altra  persona,  mentre  per
"ipoglicemia ricorrente" si intende la manifestazione in  un  periodo
di 12 mesi di una  seconda  ipoglicemia  grave.  Tale  condizione  e'
riconducibile esclusivamente a patologia diabetica in trattamento con
farmaci che possono indurre  ipoglicemie  gravi,  come  l'insulina  o
farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree e glinidi. 
 
Gruppo 1 
 
1. L'accertamento dei requisiti per il rilascio o  il  rinnovo  della
patente di guida del candidato o del conducente  affetto  da  diabete
mellito e' effettuato dal  medico  monocratico  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 119 del codice della strada,  previa  acquisizione  del
parere   di   un   medico   specialista   in   diabetologia   o   con
specializzazione equipollente, ai sensi del D.M. 30  gennaio  1998  e
successive modifiche e integrazioni,  operante  presso  le  strutture
pubbliche o private accreditate e convenzionate. 
 
2. In caso di presenza di comorbilita' o  di  gravi  complicanze  che
possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di idoneita'
e' demandato alla Commissione medica locale. 
 
In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono  indurre
una ipoglicemia grave  il  candidato  o  il  conducente  puo'  essere
dichiarato idoneo alla guida di  veicoli  del  gruppo  I  fino  a  un
periodo massimo di 5  anni,  nel  rispetto  dei  limiti  previsti  in
relazione all'eta'. 
 
3. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata  ne'  rinnovata
al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che soffre di
ipoglicemia grave e ricorrente o di  un'alterazione  dello  stato  di
coscienza per ipoglicemia.  Il  candidato  o  conducente  affetto  da
diabete  mellito  deve  dimostrare  di  comprendere  il  rischio   di
ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione. 
 
4. Per i  candidati  o  conducenti  affetti  da  diabete  mellito  in
trattamento  solo  dietetico,  o  con  farmaci   che   non   inducono
ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori  dell'alfa-glicosidasi,
glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1,  inibitori  del  DPP-IV  in
monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo  di  durata
di validita' della patente di guida, in assenza  di  complicanze  che
interferiscano con la  sicurezza  alla  guida,  puo'  essere  fissato
secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'eta'. 
 
Gruppo 2 
 
5. In caso di trattamento con farmaci che possano indurre ipoglicemie
gravi, (come insulina, e farmaci orali come sulfaniluree e  glinidi,)
l'accertamento dei requisiti per  il  rilascio  o  il  rinnovo  della
patente di guida del gruppo  2  da  parte  della  Commissione  medica
locale, a candidati  o  conducenti  affetti  da  diabete  mellito  e'
effettuato  avvalendosi  di  consulenza  da  parte   di   un   medico
specialista in diabetologia o specializzazione equipollente, ai sensi
del D.M. 30 gennaio  1998  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
operante presso  le  strutture  pubbliche  o  private  accreditate  e
convenzionate , che possa attestare le seguenti condizioni: 
 
a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi precedenti; 
 
b) il conducente risulta pienamente  cosciente  dei  rischi  connessi
all'ipoglicemia; 
 
c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la sua
condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue, secondo il
piano di cura; 
 
d) il conducente ha  dimostrato  di  comprendere  i  rischi  connessi
all'ipoglicemia; 
 
e) assenza di gravi  complicanze  connesse  al  diabete  che  possano
compromettere la sicurezza alla guida. 
 
In questi  casi,  la  patente  di  guida  puo'  essere  rilasciata  o
confermata di validita' per un periodo massimo di tre anni o  per  un
periodo inferiore in relazione all'eta'. 
 
6. Per i  candidati  o  conducenti  affetti  da  diabete  mellito  in
trattamento  solo  dietetico,  o  con  farmaci   che   non   inducono
ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori  dell'alfa-glicosidasi,
glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1,  inibitori  del  DPP-IV  in
monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo  di  durata
della patente di guida, in assenza di complicanze che  interferiscano
con la sicurezza alla guida, puo' essere fissato  secondo  i  normali
limiti di legge previsti in relazione all'eta'. 
 
7. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di  veglia,  anche
al di fuori delle ore di guida,  ricorre  l'obbligo  di  segnalazione
all'Ufficio Motorizzazione civile, per l'adozione  del  provvedimento
di cui all'articolo 128 del codice della strada. 
 
8. In caso  di  modifiche  della  terapia  farmacologica  durante  il
periodo di validita' della patente di guida di veicoli sia di  Gruppo
1 che di Gruppo 2,  con  aggiunta  di  farmaci  che  possono  indurre
ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti"come
sulfaniluree  o   glinidi);   ricorre   l'obbligo   di   segnalazione
all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di
cui all'articolo 128 del Codice della strada . 
 
9. Per i titolari di abilitazione professionale di tipo KA  e  KB  si
applicano le norme previste per la patente di  guida  di  veicoli  di
Gruppo 2.