(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
 
  1. Fissazione delle zone delimitate 
    La delimitazione esatta delle zone di cui al comma 2 dell'Art.  2
deve  basarsi  su  principi  scientifici   validi,   sulla   biologia
dell'organismo nocivo, sul livello  di  contaminazione,  sul  periodo
dell'anno e sulla particolare distribuzione  dei  vegetali  sensibili
nella regione interessata. 
    Se la presenza dell'organismo specifico e' confermata al di fuori
della zona infestata la delimitazione delle zone andra' modificata di
conseguenza. 
    Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o  siano
vicine dal punto di vista geografico  si  dovra'  definire  una  zona
delimitata piu' ampia che includa le varie zone delimitate e le  zone
tra di esse. 
    In base ai controlli annuali di cui al comma 2  dell'Art.  6,  se
l'organismo specifico non e' identificato nella zona  delimitata  per
un periodo di  tre  anni  tale  zona  e'  abolita  e  non  sono  piu'
necessarie le misure previste al punto 2 del presente allegato. 
  2. Misure ufficiali nelle zone delimitate 
    Delle misure  ufficiali  di  cui  all'articolo  7,  paragrafo  1,
lettera b), da adottare nelle zone delimitate fanno parte almeno: 
      a)  adeguate  misure  volte   all'eliminazione   dell'organismo
specifico comprendenti: 
        i) distruzione, oppure, se del  caso,  risanamento  meccanico
completo dei vegetali sensibili infestati; 
        ii) misure volte a  prevenire  la  diffusione  dell'organismo
specifico durante gli interventi  di  distruzione  o  disinfestazione
mediante  l'applicazione  di  trattamenti  chimici  nelle   immediate
vicinanze; 
        iii) trattamento adeguato dei vegetali sensibili infestati; 
        iv) se del caso, impiego di tecniche di cattura  massale  con
trappole a feromone nelle zone infestate; 
        v) se  del  caso,  sostituzione  di  vegetali  sensibili  con
vegetali non sensibili; 
        vi)   qualsiasi   altra   misura   che   possa    contribuire
all'eliminazione dell'organismo specifico; 
      b) misure relative al monitoraggio intensivo per verificare  la
presenza  dell'organismo  specifico  tramite   ispezioni   e   metodi
adeguati,  comprese  le  trappole  a  feromone  almeno   nelle   zone
infestate; 
      c) se necessario, misure specifiche  per  affrontare  qualsiasi
particolarita'  o  complicazione  che  possa  essere  ragionevolmente
ritenuta in grado di prevenire,  impedire  o  ritardare  l'attuazione
delle misure, in particolare  quelle  relative  all'accessibilita'  e
all'eliminazione adeguata di tutti i vegetali sensibili, infestati  o
sospetti, indipendentemente dalla  loro  ubicazione,  dal  fatto  che
siano di proprieta' pubblica o privata o dalla persona o ente che  ne
e' responsabile. 
  3. Elaborazione e attuazione dei piani d'azione 
    Il piano d'azione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
contiene  una  descrizione  dettagliata  delle  misure  ufficiali  da
adottare  al  fine  di  eliminare  l'organismo  specifico.  Comprende
inoltre un termine entro cui attuare  ciascuna  di  tali  misure.  Il
piano d'azione tiene conto della norma internazionale per  le  misure
fitosanitarie - ISPM n.  9  e  si  basa  su  un  approccio  integrato
conformemente ai principi fissati dalla norma internazionale  per  le
misure fitosanitarie - ISPM n. 14. 
    Nelle zone di contenimento di cui all'Art. 2, comma 2, lettera b)
il  piano  d'azione  e  la   relativa   attuazione   si   concentrano
innanzitutto sul contenimento  e  sulla  soppressione  dell'organismo
specifico  nella  zona  infestata,  mantenendo  l'eliminazione   come
obiettivo di piu' lungo termine. 
    Il piano d'azione riguarda almeno le misure ufficiali di  cui  al
punto 2. Esso prende in considerazione tutte le  misure  elencate  al
punto 2, lettera a), e illustra  i  motivi  che  hanno  portato  alla
selezione delle misure da attuare, descrivendo la situazione, i  dati
scientifici e i criteri alla base della scelta di tali provvedimenti.