Allegato II 1. Fissazione delle zone delimitate La delimitazione esatta delle zone di cui al comma 2 dell'Art. 2 deve basarsi su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo nocivo, sul livello di contaminazione, sul periodo dell'anno e sulla particolare distribuzione dei vegetali sensibili nella regione interessata. Se la presenza dell'organismo specifico e' confermata al di fuori della zona infestata la delimitazione delle zone andra' modificata di conseguenza. Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico si dovra' definire una zona delimitata piu' ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse. In base ai controlli annuali di cui al comma 2 dell'Art. 6, se l'organismo specifico non e' identificato nella zona delimitata per un periodo di tre anni tale zona e' abolita e non sono piu' necessarie le misure previste al punto 2 del presente allegato. 2. Misure ufficiali nelle zone delimitate Delle misure ufficiali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), da adottare nelle zone delimitate fanno parte almeno: a) adeguate misure volte all'eliminazione dell'organismo specifico comprendenti: i) distruzione, oppure, se del caso, risanamento meccanico completo dei vegetali sensibili infestati; ii) misure volte a prevenire la diffusione dell'organismo specifico durante gli interventi di distruzione o disinfestazione mediante l'applicazione di trattamenti chimici nelle immediate vicinanze; iii) trattamento adeguato dei vegetali sensibili infestati; iv) se del caso, impiego di tecniche di cattura massale con trappole a feromone nelle zone infestate; v) se del caso, sostituzione di vegetali sensibili con vegetali non sensibili; vi) qualsiasi altra misura che possa contribuire all'eliminazione dell'organismo specifico; b) misure relative al monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell'organismo specifico tramite ispezioni e metodi adeguati, comprese le trappole a feromone almeno nelle zone infestate; c) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi particolarita' o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, impedire o ritardare l'attuazione delle misure, in particolare quelle relative all'accessibilita' e all'eliminazione adeguata di tutti i vegetali sensibili, infestati o sospetti, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprieta' pubblica o privata o dalla persona o ente che ne e' responsabile. 3. Elaborazione e attuazione dei piani d'azione Il piano d'azione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), contiene una descrizione dettagliata delle misure ufficiali da adottare al fine di eliminare l'organismo specifico. Comprende inoltre un termine entro cui attuare ciascuna di tali misure. Il piano d'azione tiene conto della norma internazionale per le misure fitosanitarie - ISPM n. 9 e si basa su un approccio integrato conformemente ai principi fissati dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie - ISPM n. 14. Nelle zone di contenimento di cui all'Art. 2, comma 2, lettera b) il piano d'azione e la relativa attuazione si concentrano innanzitutto sul contenimento e sulla soppressione dell'organismo specifico nella zona infestata, mantenendo l'eliminazione come obiettivo di piu' lungo termine. Il piano d'azione riguarda almeno le misure ufficiali di cui al punto 2. Esso prende in considerazione tutte le misure elencate al punto 2, lettera a), e illustra i motivi che hanno portato alla selezione delle misure da attuare, descrivendo la situazione, i dati scientifici e i criteri alla base della scelta di tali provvedimenti.