Allegato II
Modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche
l. Campo di applicazione
1.1. Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano
alle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all'allegato VII del
decreto legislativo n. 81/2008. suddivise nei gruppi di seguito
elencati:
1.1.1. Gruppo SC -Apparecchi di sollevamento materiali non
azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata
superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata
superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata
superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga
1.1.2. Gruppo SP -Sollevamento persone
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale
azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere
1.1.3. Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento
a) Attrezzature a pressione:
l. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d'acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata (1)
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido,
liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti
acqua calcia sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore
alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi
potenzialita' globale dei focolai superiori a 116 kW (2)
6. Forni per le industrie chimiche e affini
b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un
costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto
legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.
2. Definizioni
a) Verifica periodica:
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la
conformita' alle modalita' di installazione previste dal fabbricante
nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il
mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal
fabbricante c specifiche dell'attrezzatura di lavoro. l'efficienza
dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
b) Prima verifica periodica:
La prima verifica periodica e' la prima delle verifiche
periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la
compilazione della scheda tecnica di identificazione
dell'attrezzatura di lavoro.
c) Indagine supplementare:
Attivita' finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o
anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe
in esercizio da oltre 20 anni. nonche' a stabilire la vita residua in
cui la macchina potra' ancora operare in condizioni di sicurezza con
le eventuali relative nuove portate nominali.
3. Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi
SC e SP
3.1. Prima verifica periodica
3.1.1. La «prima» delle verifiche periodiche dovra' essere
effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in
allegato VII del d.lgs. n. 81/2008.
3.1.2. La prima verifica periodica e' finalizzata a:
a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla
documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio.
inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente,
controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per
l'uso del fabbricante. In particolare. devono essere rilevate le
seguenti informazioni: nome del costruttore. tipo e numero di
fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione. matricola assegnata
dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve
inoltre prendere visione della seguente documentazione:
1. dichiarazione CE di conformita';
2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da
disposizioni legislative);
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):
4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
5. istruzioni per l'uso.
b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro
sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal
fabbricante;
c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove
previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie
pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui
all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;
d) controllarne lo stato di conservazione;
e) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di
lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
3.1.3. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche
periodiche successive, dovra' essere compilata la scheda tecnica di
identificazione. che successivamente costituira' parte integrante
della documentazione dell'attrezzatura di lavoro, adottando la
modulistica riportata in allegato IV.
3.1.4. Le eventuali violazioni riferite al punto 3.1.2., devono
essere comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio.
La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di
sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari
di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili,
deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione.
3.2. Verifiche periodiche successive alla prima
3.2.1. Le verifiche periodiche successive alla prima, sono
effettuate secondo le modalita' di cui al punto 3.1.2. e con la
periodicita' indicata nell'allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008.
3.2.2. Le eventuali violazioni. riferite al punto 3.1.2. e 3.2.1
devono essere comunicate all'organo di vigilanza competente per
territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti
essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie
applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della
funzione.
3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili.
sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad
azionamento motorizzato. sono esibite dal datore di lavoro le
risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera
c), effettuate secondo le norme tecniche.
3.3. Verifica delle macchine per centrifugare
3.3. 1. La verifica periodica delle macchine per centrifugare
deve essere articolata, di norma, in due parti:
a) prova di funzionamento:
b) verifica di integrita' a macchina smontata.
3.3.2. La prova di funzionamento, viene effettuata secondo la
periodicita' prevista in allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008: consiste nel verificare il corretto stato di conservazione e
manutenzione e ad accertare il regolare funzionamento dei dispositivi
di sicurezza installati; per gli idroestrattori con carica di tipo
discontinuo. deve essere verificata la corretta sequenza delle fasi
che costituiscono il ciclo di lavoro.
3.3.3. La verifica a macchina smontata deve essere effettuata con
la periodicita' e le modalita' stabilite dal fabbricante e riportate
sul manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione: per le
centrifughe messe in servizio in data antecedente all'entrata in
vigore della specifica direttiva di prodotto. la verifica a macchina
smontata viene effettuata con la periodicita' prevista in allegato
VII del d.lgs. n. 81/2008.
3.3.4. Vengono sottoposti a particolari controlli di tipo visivo
e strumentale. con macchina smontata. i seguenti componenti:
a) paniere.
b) albero.
c) apparato frenante (disco o tamburo freno).
3.3.5.Vengono controllati inoltre. l'involucro di contenimento
esterno e il collegamento dell'intera macchina alle parti strutturali
dell'edificio.
3.3.6. Le macchine per centrifugare operanti con solventi
infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive, installate in
data antecedente al 21 settembre 1996. limitatamente al rischio di
esplosione e incendio. dovranno rispondere a quanto riportato sulla
circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 23
giugno 1980 n. 55, per quanto riguarda i rischi di altro tipo, i
riferimenti sono contenuti nelle norme generali relative alla
sicurezza delle macchine.
3.3.7. La verifica a macchina smontata c la prova di
funzionamento assumono la cadenza prevista dall'allegato VII del
decreto legislativo n. 81/2008.
3.3.8. Le macchine messe in servizio con marcatura CE. dovranno
subire lo smontaggio e il conseguente controllo delle parti interne
secondo le specifiche dettate dal fabbricante. la prova di
funzionamento con il relativo controllo di tutti i dispositivi
installati per l'annullamento del rischio di esplosione o incendio,.
Dovra' essere effettuata con le modalita' stabilite dal costruttore e
riportate sulle istruzione per l'uso e la manutenzione.
3.3.9. La periodicita' di verifica degli idroestrattori operanti
con solventi infiammabili e fissata una volta ogni 12 mesi
indipendentemente dalla data di messa in servizio.
4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR
4.1. Periodicita' delle verifiche
4.1.1. Per le attrezzature/insiemi a pressione di cui al punto
1.1.3 del presente allegato le periodicita' sono regolamentate
secondo lo schema riportato nell'allegato VII del decreto legislativo
n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto. la categorizzazione e' definita
dal datore di lavoro ai sensi dell'allegato II del decreto
legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e
le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui
agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n.
329.
4.1.2. Per le attrezzature/insiemi di cui al presente punto 4.
per verifiche periodiche si intendono:
a) La «prima delle verifiche periodiche»:
b) Le «verifiche periodiche successive»:
b1) di funzionamento;
b2) interna;
b3) di integrita' (decennali).
4. l.3. Le verifiche di efficienza e funzionalita' degli
accessori di sicurezza seguono la periodicita' dell'attrezzatura a
pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
4.1.4. Periodicita' delle verifiche, differenti da quelle di cui
all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/12008, e tipologia di
ispezioni alternative a quelle stabilite ai punti seguenti, ma tali
da garantire un livello di rischio equivalente, potranno essere
autorizzate in deroga, previa richiesta da inoltrare al Ministero
dello sviluppo economico.
4.2. La prima delle verifiche periodiche
4.2.1. La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle
attrezzature previste dall'allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11
del decreto ministeriale l° dicembre 2004 n. 329.
4.2.2. La prima delle verifiche periodiche andra' eseguita
secondo la periodicita' di cui all'allegato VII del decreto
legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio
dichiarata dal datore di lavoro.
4.2.3. I controlli da eseguire in sede di «prima delle verifiche
periodiche», in aggiunta a quelli di cui al punto 4.3.1., sono i
seguenti:
a. Individuazione dell'attrezzatura (o delle attrezzature
componenti l'insieme).
b. Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate
dall'ISPESL o dall'INAIL all'atto della dichiarazione di messa in
servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti
un insieme) rientranti nelle quattro categorie del decreto
legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 non escluse dalle verifiche
periodiche del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329; per gli
insiemi di limitata complessita' (criogenici, cold-box, apparecchi di
tintura, generatori di vapore a tubi da fumo. ecc.) nel caso in cui
il datore di lavoro ha richiesto. in sede di dichiarazione di messa
in servizio, esplicitamente di voler considerare l'insieme stesso
come unita' indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la
matricola unica dell'insieme.
c. constatazione della rispondenza delle condizioni di
installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella
dichiarazione di messa in servizio di cui all'articolo 6 del decreto
ministeriale l° dicembre 2004 n. 329:
d. controllo della esistenza e della corretta applicazione delle
istruzioni per l'uso del fabbricante.
4.2.4. Per gli insiemi verra' redatto un verbale di prima
verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente
l'insieme. Occorre anche riportare sul verbale di ogni singola
attrezzatura immatricolata il riferimento al numero identificativo
dell'insieme di cui fa parte, indicato nella dichiarazione di
conformita' dell'insieme stesso. Si dovra' procedere a redigere una
relazione complessiva sulla certificazione e protezione dell'insieme
c sul rispetto delle istruzioni per l'uso. da inserire nella banca
dati informatizzata di cui all'articolo 3, comma l del presente
decreto. Nel caso di insieme immatricolato come un'unica unita'
indivisibile considerando tutte le attrezzature dell'insieme come
«membrature» che non verranno immatricolate e subiranno singolarmente
la periodicita' di controllo previste dalla categoria dell'insieme
verra' redatto un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature
dell'insieme.
4.2.5. Nel verbale della prima delle verifiche periodiche, da
compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate dell'insieme
(o nel verbale relativo all'insieme nel suo complesso nel caso di
insieme considerato come unita' indivisibile). occorre evidenziare
per le attrezzature componenti l'insieme:
a) quelle marcate CE;
b) quelle non marcate CE ed omologate ISPESL;
c) quelle non marcate CE e garantite dalla marcatura CE
dell'insieme.
4.3. Le verifiche periodiche successive
4.3.1. La verifica di funzionamento
4.3.1.1. La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami
e controlli:
a) esame documentale:
b) controllo della funzionalita' dei dispositivi di protezione:
c) controllo dei parametri operativi.
4.3.1.2. I controlli di cui alla lettera al vengono effettuati
sulla base della documentazione rilasciata a seguito della prima
delle verifiche periodiche. I controlli di cui alla lettera b)
possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni. oppure.
ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in
esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza. il controllo
puo' consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti
temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti
relativi alle periodicita' delle verifiche di funzionalita' relative
all'attrezzatura a pressione a cui sono asservite. I controlli di cui
alla lettera c) sono finalizzati all'accertamento che i parametri
operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Lo scarico dei
dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare danni
alle persone. L'installazione di valvole di intercettazione
sull'entrata e sull'uscita dei condotti delle valvole di sicurezza e'
consentita. qualora non in contrasto con quanto indicato nelle
istruzioni per l'uso, su motivata richiesta del datore di lavoro in
particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o
comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate
in posizione di apertura a cura dell'INAIL o delle ASL ai quali vanno
segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato
manomissioni del sigillo.
4.3.1.3. Durante la verifica di funzionamento devono anche essere
annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi
accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l'uso
rilasciate dal fabbricante o alle procedure di cui all'articolo 14
del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329.
4.3.2. La verifica di integrita' decennale
4.3.2.1. La verifica di integrita' consiste nell'accertamento
dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame
visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili,
nell'esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da
personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro,
che si rendano necessari:
a) data la non completa ispezionabilita' dell'attrezzatura:
b) qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature;
c) a fronte di situazioni evidenti di danno;
d) in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature
costruite e certificate secondo le direttive di prodotto (97/23/CE,
87/404/CEE, 90/488/CEE).
4.3.2.2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente
strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo
pregiudicare l'ulteriore esercizio dell'attrezzatura, vengono
intraprese per l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto
titolare della verifica, le opportune indagini supplementari,
effettuate dal datore di lavoro. atte a stabilire non solo l'entita'
del difetto ma anche la sua possibile origine. Cio' al fine di
intraprendere le azioni piu' opportune di ripristino della integrita'
strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza
commisurato al tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei
difetti riscontrati. Nel caso siano intraprese tali valutazioni
(Fitness For Service - FFS-). per stabilire il tempo di ulteriore
esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. le stesse
valutazioni andranno notificate dal datore di lavoro ai soggetti
titolari della verifica che dovranno autorizzare l'ulteriore
esercizio. Le autorizzazioni rilasciate devono essere notificate
all'INAIL per l'inserimento nella banca dati informatizzata, di cui
all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. ed alle ASL competenti
per territorio.
4.3.2.3. Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non
consentire adeguate condizioni di accessibilita' all'interno. anche
nei riguardi della sicurezza, o risulta comunque non ispezionabile
completamente. l'ispezione e' integrata. limitatamente alle camere
non ispezionabili, con una prova di pressione idraulica a 1.125 volte
la «pressione massima ammissibile» (PS) che puo' essere effettuata
utilizzando un fluido allo stato liquido.
4.3.2.4. La non completa ispezionabilita' puo' essere conseguente
alla presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse
interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche
parzialmente. o la cui rimozione risulti pregiudizievole per
l'integrita' delle membrature o dei rivestimenti o delle masse
stesse.
4.3.2.5. La prova di pressione idraulica puo' essere sostituita.
in caso di necessita' e previa predisposizione da parte dell'utente
di opportuni provvedimenti di cautela. con una prova di pressione con
gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la «pressione
massima ammissibile» (PS). In tale caso dovranno essere prese tutte
le misure previste dal decreto legislativo n. 81/2008 per tale tipo
di prova la stessa deve avere una durata minima di due ore durante le
quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione.
4.3.2.6. La verifica di integrita' per le tubazioni non comporta
obbligatoriamente ne' la prova idraulica ne' l'esame visivo interno.
ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della
integrita' della struttura.
4.4 Verifica di visita interna per generatori di vapore
4.4.1. La visita interna consiste nell'esame visivo delle parti
dei generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che
esternamente.
4.4.2. Qualora durante la verifica emergessero dubbi sulla
condizione delle membrature o in caso di necessiti, a fronte di
situazioni evidenti di danno, e' consentito avvalersi di ulteriori
esami e prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato
incaricato dal datore di lavoro, al fine di accertare la permanenza
delle condizioni di stabilita' per la sicurezza dell'esercizio del
generatore stesso.
4.5. Verifica di funzionamento per generatori di vapore
4.5.1. Per i generatori di vapore oltre agli esami e controlli
previsti al punto 4.3. l. l si effettua, durante la verifica di
funzionamento, la verifica di rispondenza dei parametri dell'acqua di
alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l'uso. In mancanza
di tale informazione si puo' far riferimento alle relative norme
applicabili. Durante la verifica deve essere riscontrata la presenza
del conduttore abilitato, quando previsto.
4.6. Verifica di impianti di riscaldamento
4.6. l. Gli impianti di riscaldamento centralizzati con
generatore di calore di potenzialita' superiore a 116 kW devono
rispettare. qualora non in contrasto con quanto indicato nelle
istruzioni per l'uso. le prescrizioni della Raccolta R dell'ISPESL.
4.7. Verifiche periodiche di attrezzature particolari
4.7.1. I recipienti di capacita' fino a 13 m³ contenenti GPL
possono usufruire dell'esonero dalle verifiche periodiche di cui ai
precedenti punti 4.2. e 4.3.1. alle condizioni di cui all'articolo 3
del decreto del 29 febbraio 1988 di cui all'articolo 6 del presente
decreto.
4.7.2. Le modalita' di effettuazione della verifica di integrita'
sui recipienti di capacita' non superiore a 13 m³ contenenti GPL. con
verifiche a campione a mezzo della tecnica dell'emissione acustica,
nonche' le modalita' di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti
abilitati all'effettuazione delle suddette verifiche restano
disciplinate dal decreto del 23 settembre 2004 di cui all'articolo 6
del presente decreto.
4.7.3. Per i serbatoi criogenici con intercapedine isolante
sottovuoto non soggetti ad azione interna di corrosione o di
abrasione o di erosione, la verifica d'integrita' consiste in una
prova pneumatica, di norma mediante lo stesso gas contenuto. alla
pressione di 1.1 volte la «pressione massima ammissibile» (PS). ed in
una prova di ermeticita' al vuoto. Il grado di vuoto
nell'intercapedine sara' spinto fino a 1000 micron Hg e sara'
controllato con un vacuometro; la prova avra' la durata minima di 3
ore dopo la stabilizzazione della pressione e del grado di vuoto. Al
termine della prova il grado di vuoto nell'intercapedine, letto al
vacuometro, non dovra' discostarsi dalla lettura iniziale. Non e'
richiesto il controllo spessimetrico.
4.7.4. Le attrezzature/insiemi itineranti, che in relazione al
loro impiego possono essere movimentati frequentemente da un luogo di
lavoro all'altro, possono essere assoggettati a verifica periodica
direttamente presso il magazzino distributore anziche' presso il
cantiere di lavoro.
4.7.5. Per le attrezzature che lavorano in condizioni di regime
tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento
viscoso o di fatica oligociclica, si osservano le prescrizioni
tecniche vigenti in materia. Le autorizzazioni all'ulteriore
esercizio vengono rilasciate dall'INAIL sulla base della valutazione
effettuata dal datore di lavoro.
4.8. Considerazioni generali
4.8.1. Ove la verifica abbia evidenziato situazioni di criticita'
per l'esercizio, il soggetto incaricato deve ordinare il divieto
d'uso della attrezzatura.
4.8.2. Ove anche a seguito di riparazioni, sostituzioni o
modifiche l'attrezzatura non dia garanzia di idoneo funzionamento
essa deve declassata, utilizzato a pressione atmosferica o demolita.
5. Procedure amministrative
5.1. La prima delle verifiche periodiche
5.1.1. Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attrezzatura
di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del decreto
legislativo n. 81/2008, ne da' immediata comunicazione all'INAIL per
consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna
all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di
lavoro.
5.1.2. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine
per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito
dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in funzione
della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve
richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche
periodiche. comunicando il luogo presso il quale e' disponibile
l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica. Per i carrelli
semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro
autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere
con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a
forza centrifuga, di cui all'allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008, gia' messi in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la richiesta di prima verifica periodica
costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per
le finalita' di cui al punto 5.1.1.
5.1.3. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli
ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata
verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in
servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovra' essere
attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da
lui incaricata la conformita' della macchina ai requisiti di
sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 81/2008:
tale attestazione dovra' essere allegata alla richiesta della prima
delle verifiche periodiche.
5.2. Verifiche periodiche successive alla prima
5.2.1. Con la periodicita' prevista dall'allegato VII del decreto
legislativo n. 81/2008 e almeno 30 giorni prima della scadenza del
relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL
competente per territorio l'esecuzione delle verifiche periodiche
successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale e'
disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse.
5.3. Disposizioni consumi
5.3.1. Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve
mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente,
sotto la vigilanza di un preposto. e i mezzi necessari per
l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di
misurazione.
5.3.2. La documentazione concernente le verifiche nonche' le
denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di
messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. deve
essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.
5.3.3. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL
competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale
trasferimento di proprieta' dell'attrezzatura di lavoro e lo
spostamento delle attrezzature. per l'inserimento in banca dati.
5.4. Disposizioni transitorie
5.4.1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia all'INAIL e
alle ASL territorialmente competenti la documentazione in suo
possesso. riguardante le attrezzature di lavoro rientranti nel
decreto ministeriale 4 marzo 1982. rispettivamente ai fini della
prima verifica periodica e delle verifiiche periodiche successive
alla prima.
(1) da trattarsi come generatori di vapor d'acqua o impianti di
riscaldamento in accordo all'articolo 3 del decreto ministeriale
l° dicembre 1975
(2) per gli obblighi di verifica relativi all'impianto di
riscaldamento si rimanda al punto 4.6.1.