Allegato II Modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche l. Campo di applicazione 1.1. Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano alle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. suddivise nei gruppi di seguito elencati: 1.1.1. Gruppo SC -Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg d) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) ldroestrattori a forza centrifuga 1.1.2. Gruppo SP -Sollevamento persone a) Scale aree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere 1.1.3. Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento a) Attrezzature a pressione: l. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar 2. Generatori di vapor d'acqua 3. Generatori di acqua surriscaldata (1) 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialita' globale dei focolai superiori a 116 kW (2) 6. Forni per le industrie chimiche e affini b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. 2. Definizioni a) Verifica periodica: Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformita' alle modalita' di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante c specifiche dell'attrezzatura di lavoro. l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. b) Prima verifica periodica: La prima verifica periodica e' la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro. c) Indagine supplementare: Attivita' finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. nonche' a stabilire la vita residua in cui la macchina potra' ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. 3. Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC e SP 3.1. Prima verifica periodica 3.1.1. La «prima» delle verifiche periodiche dovra' essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in allegato VII del d.lgs. n. 81/2008. 3.1.2. La prima verifica periodica e' finalizzata a: a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio. inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare. devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore. tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione. matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione: 1. dichiarazione CE di conformita'; 2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative); 3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti): 4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); 5. istruzioni per l'uso. b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante; c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008; d) controllarne lo stato di conservazione; e) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. 3.1.3. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovra' essere compilata la scheda tecnica di identificazione. che successivamente costituira' parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in allegato IV. 3.1.4. Le eventuali violazioni riferite al punto 3.1.2., devono essere comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione. 3.2. Verifiche periodiche successive alla prima 3.2.1. Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le modalita' di cui al punto 3.1.2. e con la periodicita' indicata nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. 3.2.2. Le eventuali violazioni. riferite al punto 3.1.2. e 3.2.1 devono essere comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione. 3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili. sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato. sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera c), effettuate secondo le norme tecniche. 3.3. Verifica delle macchine per centrifugare 3.3. 1. La verifica periodica delle macchine per centrifugare deve essere articolata, di norma, in due parti: a) prova di funzionamento: b) verifica di integrita' a macchina smontata. 3.3.2. La prova di funzionamento, viene effettuata secondo la periodicita' prevista in allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008: consiste nel verificare il corretto stato di conservazione e manutenzione e ad accertare il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati; per gli idroestrattori con carica di tipo discontinuo. deve essere verificata la corretta sequenza delle fasi che costituiscono il ciclo di lavoro. 3.3.3. La verifica a macchina smontata deve essere effettuata con la periodicita' e le modalita' stabilite dal fabbricante e riportate sul manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione: per le centrifughe messe in servizio in data antecedente all'entrata in vigore della specifica direttiva di prodotto. la verifica a macchina smontata viene effettuata con la periodicita' prevista in allegato VII del d.lgs. n. 81/2008. 3.3.4. Vengono sottoposti a particolari controlli di tipo visivo e strumentale. con macchina smontata. i seguenti componenti: a) paniere. b) albero. c) apparato frenante (disco o tamburo freno). 3.3.5.Vengono controllati inoltre. l'involucro di contenimento esterno e il collegamento dell'intera macchina alle parti strutturali dell'edificio. 3.3.6. Le macchine per centrifugare operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive, installate in data antecedente al 21 settembre 1996. limitatamente al rischio di esplosione e incendio. dovranno rispondere a quanto riportato sulla circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 23 giugno 1980 n. 55, per quanto riguarda i rischi di altro tipo, i riferimenti sono contenuti nelle norme generali relative alla sicurezza delle macchine. 3.3.7. La verifica a macchina smontata c la prova di funzionamento assumono la cadenza prevista dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. 3.3.8. Le macchine messe in servizio con marcatura CE. dovranno subire lo smontaggio e il conseguente controllo delle parti interne secondo le specifiche dettate dal fabbricante. la prova di funzionamento con il relativo controllo di tutti i dispositivi installati per l'annullamento del rischio di esplosione o incendio,. Dovra' essere effettuata con le modalita' stabilite dal costruttore e riportate sulle istruzione per l'uso e la manutenzione. 3.3.9. La periodicita' di verifica degli idroestrattori operanti con solventi infiammabili e fissata una volta ogni 12 mesi indipendentemente dalla data di messa in servizio. 4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR 4.1. Periodicita' delle verifiche 4.1.1. Per le attrezzature/insiemi a pressione di cui al punto 1.1.3 del presente allegato le periodicita' sono regolamentate secondo lo schema riportato nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. la categorizzazione e' definita dal datore di lavoro ai sensi dell'allegato II del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329. 4.1.2. Per le attrezzature/insiemi di cui al presente punto 4. per verifiche periodiche si intendono: a) La «prima delle verifiche periodiche»: b) Le «verifiche periodiche successive»: b1) di funzionamento; b2) interna; b3) di integrita' (decennali). 4. l.3. Le verifiche di efficienza e funzionalita' degli accessori di sicurezza seguono la periodicita' dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati. 4.1.4. Periodicita' delle verifiche, differenti da quelle di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/12008, e tipologia di ispezioni alternative a quelle stabilite ai punti seguenti, ma tali da garantire un livello di rischio equivalente, potranno essere autorizzate in deroga, previa richiesta da inoltrare al Ministero dello sviluppo economico. 4.2. La prima delle verifiche periodiche 4.2.1. La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale l° dicembre 2004 n. 329. 4.2.2. La prima delle verifiche periodiche andra' eseguita secondo la periodicita' di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro. 4.2.3. I controlli da eseguire in sede di «prima delle verifiche periodiche», in aggiunta a quelli di cui al punto 4.3.1., sono i seguenti: a. Individuazione dell'attrezzatura (o delle attrezzature componenti l'insieme). b. Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall'ISPESL o dall'INAIL all'atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro categorie del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 non escluse dalle verifiche periodiche del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329; per gli insiemi di limitata complessita' (criogenici, cold-box, apparecchi di tintura, generatori di vapore a tubi da fumo. ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha richiesto. in sede di dichiarazione di messa in servizio, esplicitamente di voler considerare l'insieme stesso come unita' indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell'insieme. c. constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale l° dicembre 2004 n. 329: d. controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l'uso del fabbricante. 4.2.4. Per gli insiemi verra' redatto un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente l'insieme. Occorre anche riportare sul verbale di ogni singola attrezzatura immatricolata il riferimento al numero identificativo dell'insieme di cui fa parte, indicato nella dichiarazione di conformita' dell'insieme stesso. Si dovra' procedere a redigere una relazione complessiva sulla certificazione e protezione dell'insieme c sul rispetto delle istruzioni per l'uso. da inserire nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, comma l del presente decreto. Nel caso di insieme immatricolato come un'unica unita' indivisibile considerando tutte le attrezzature dell'insieme come «membrature» che non verranno immatricolate e subiranno singolarmente la periodicita' di controllo previste dalla categoria dell'insieme verra' redatto un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature dell'insieme. 4.2.5. Nel verbale della prima delle verifiche periodiche, da compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate dell'insieme (o nel verbale relativo all'insieme nel suo complesso nel caso di insieme considerato come unita' indivisibile). occorre evidenziare per le attrezzature componenti l'insieme: a) quelle marcate CE; b) quelle non marcate CE ed omologate ISPESL; c) quelle non marcate CE e garantite dalla marcatura CE dell'insieme. 4.3. Le verifiche periodiche successive 4.3.1. La verifica di funzionamento 4.3.1.1. La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli: a) esame documentale: b) controllo della funzionalita' dei dispositivi di protezione: c) controllo dei parametri operativi. 4.3.1.2. I controlli di cui alla lettera al vengono effettuati sulla base della documentazione rilasciata a seguito della prima delle verifiche periodiche. I controlli di cui alla lettera b) possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni. oppure. ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza. il controllo puo' consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi alle periodicita' delle verifiche di funzionalita' relative all'attrezzatura a pressione a cui sono asservite. I controlli di cui alla lettera c) sono finalizzati all'accertamento che i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare danni alle persone. L'installazione di valvole di intercettazione sull'entrata e sull'uscita dei condotti delle valvole di sicurezza e' consentita. qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso, su motivata richiesta del datore di lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell'INAIL o delle ASL ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo. 4.3.1.3. Durante la verifica di funzionamento devono anche essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante o alle procedure di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329. 4.3.2. La verifica di integrita' decennale 4.3.2.1. La verifica di integrita' consiste nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell'esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendano necessari: a) data la non completa ispezionabilita' dell'attrezzatura: b) qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature; c) a fronte di situazioni evidenti di danno; d) in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo le direttive di prodotto (97/23/CE, 87/404/CEE, 90/488/CEE). 4.3.2.2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercizio dell'attrezzatura, vengono intraprese per l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto titolare della verifica, le opportune indagini supplementari, effettuate dal datore di lavoro. atte a stabilire non solo l'entita' del difetto ma anche la sua possibile origine. Cio' al fine di intraprendere le azioni piu' opportune di ripristino della integrita' strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. Nel caso siano intraprese tali valutazioni (Fitness For Service - FFS-). per stabilire il tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. le stesse valutazioni andranno notificate dal datore di lavoro ai soggetti titolari della verifica che dovranno autorizzare l'ulteriore esercizio. Le autorizzazioni rilasciate devono essere notificate all'INAIL per l'inserimento nella banca dati informatizzata, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. ed alle ASL competenti per territorio. 4.3.2.3. Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilita' all'interno. anche nei riguardi della sicurezza, o risulta comunque non ispezionabile completamente. l'ispezione e' integrata. limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione idraulica a 1.125 volte la «pressione massima ammissibile» (PS) che puo' essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido. 4.3.2.4. La non completa ispezionabilita' puo' essere conseguente alla presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente. o la cui rimozione risulti pregiudizievole per l'integrita' delle membrature o dei rivestimenti o delle masse stesse. 4.3.2.5. La prova di pressione idraulica puo' essere sostituita. in caso di necessita' e previa predisposizione da parte dell'utente di opportuni provvedimenti di cautela. con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la «pressione massima ammissibile» (PS). In tale caso dovranno essere prese tutte le misure previste dal decreto legislativo n. 81/2008 per tale tipo di prova la stessa deve avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione. 4.3.2.6. La verifica di integrita' per le tubazioni non comporta obbligatoriamente ne' la prova idraulica ne' l'esame visivo interno. ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrita' della struttura. 4.4 Verifica di visita interna per generatori di vapore 4.4.1. La visita interna consiste nell'esame visivo delle parti dei generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente. 4.4.2. Qualora durante la verifica emergessero dubbi sulla condizione delle membrature o in caso di necessiti, a fronte di situazioni evidenti di danno, e' consentito avvalersi di ulteriori esami e prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di stabilita' per la sicurezza dell'esercizio del generatore stesso. 4.5. Verifica di funzionamento per generatori di vapore 4.5.1. Per i generatori di vapore oltre agli esami e controlli previsti al punto 4.3. l. l si effettua, durante la verifica di funzionamento, la verifica di rispondenza dei parametri dell'acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l'uso. In mancanza di tale informazione si puo' far riferimento alle relative norme applicabili. Durante la verifica deve essere riscontrata la presenza del conduttore abilitato, quando previsto. 4.6. Verifica di impianti di riscaldamento 4.6. l. Gli impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialita' superiore a 116 kW devono rispettare. qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso. le prescrizioni della Raccolta R dell'ISPESL. 4.7. Verifiche periodiche di attrezzature particolari 4.7.1. I recipienti di capacita' fino a 13 m³ contenenti GPL possono usufruire dell'esonero dalle verifiche periodiche di cui ai precedenti punti 4.2. e 4.3.1. alle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto del 29 febbraio 1988 di cui all'articolo 6 del presente decreto. 4.7.2. Le modalita' di effettuazione della verifica di integrita' sui recipienti di capacita' non superiore a 13 m³ contenenti GPL. con verifiche a campione a mezzo della tecnica dell'emissione acustica, nonche' le modalita' di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti abilitati all'effettuazione delle suddette verifiche restano disciplinate dal decreto del 23 settembre 2004 di cui all'articolo 6 del presente decreto. 4.7.3. Per i serbatoi criogenici con intercapedine isolante sottovuoto non soggetti ad azione interna di corrosione o di abrasione o di erosione, la verifica d'integrita' consiste in una prova pneumatica, di norma mediante lo stesso gas contenuto. alla pressione di 1.1 volte la «pressione massima ammissibile» (PS). ed in una prova di ermeticita' al vuoto. Il grado di vuoto nell'intercapedine sara' spinto fino a 1000 micron Hg e sara' controllato con un vacuometro; la prova avra' la durata minima di 3 ore dopo la stabilizzazione della pressione e del grado di vuoto. Al termine della prova il grado di vuoto nell'intercapedine, letto al vacuometro, non dovra' discostarsi dalla lettura iniziale. Non e' richiesto il controllo spessimetrico. 4.7.4. Le attrezzature/insiemi itineranti, che in relazione al loro impiego possono essere movimentati frequentemente da un luogo di lavoro all'altro, possono essere assoggettati a verifica periodica direttamente presso il magazzino distributore anziche' presso il cantiere di lavoro. 4.7.5. Per le attrezzature che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia. Le autorizzazioni all'ulteriore esercizio vengono rilasciate dall'INAIL sulla base della valutazione effettuata dal datore di lavoro. 4.8. Considerazioni generali 4.8.1. Ove la verifica abbia evidenziato situazioni di criticita' per l'esercizio, il soggetto incaricato deve ordinare il divieto d'uso della attrezzatura. 4.8.2. Ove anche a seguito di riparazioni, sostituzioni o modifiche l'attrezzatura non dia garanzia di idoneo funzionamento essa deve declassata, utilizzato a pressione atmosferica o demolita. 5. Procedure amministrative 5.1. La prima delle verifiche periodiche 5.1.1. Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne da' immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro. 5.1.2. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche. comunicando il luogo presso il quale e' disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, gia' messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per le finalita' di cui al punto 5.1.1. 5.1.3. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovra' essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformita' della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 81/2008: tale attestazione dovra' essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche. 5.2. Verifiche periodiche successive alla prima 5.2.1. Con la periodicita' prevista dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale e' disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse. 5.3. Disposizioni consumi 5.3.1. Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto. e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione. 5.3.2. La documentazione concernente le verifiche nonche' le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata. 5.3.3. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprieta' dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature. per l'inserimento in banca dati. 5.4. Disposizioni transitorie 5.4.1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia all'INAIL e alle ASL territorialmente competenti la documentazione in suo possesso. riguardante le attrezzature di lavoro rientranti nel decreto ministeriale 4 marzo 1982. rispettivamente ai fini della prima verifica periodica e delle verifiiche periodiche successive alla prima. (1) da trattarsi come generatori di vapor d'acqua o impianti di riscaldamento in accordo all'articolo 3 del decreto ministeriale l° dicembre 1975 (2) per gli obblighi di verifica relativi all'impianto di riscaldamento si rimanda al punto 4.6.1.