(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
               MODALITA' DI POSIZIONAMENTO DEI MODULI 
                 SUGLI EDIFICI AI FINI DELL'ACCESSO 
                     ALLA CORRISPONDENTE TARIFFA 
 
    1. Ai fini dell'accesso alla tariffa pertinente, i moduli  devono
essere posizioni su un edificio  cosi'  come  definito  dall'art.  1,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  26
agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e ricadente  in  una
delle categorie di cui all'art. 3 del  medesimo  decreto  secondo  le
seguenti modalita': 
 
    

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1      Moduli fotovoltaici        Qualora sia presente una balaustra
       installati su tetti        perimetrale, la quota massima,
       piani ovvero su            riferita all'asse mediano dei moduli
       coperture con pendenze     fotovoltaici, deve risultare non
       fino a 5°.                 superiore all'altezza minima della
                                  stessa balaustra. Qualora non sia
                                  presente una balaustra perimetrale
                                  l'altezza massima dei moduli rispetto
                                  al piano non deve superare i 30 cm.
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2      Moduli fotovoltaici        I moduli devono essere installati in
       installati su tetti a      modo complanare alla superficie del
       falda.                     tetto con o senza sostituzione della
                                  medesima superficie.
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3      Moduli fotovoltaici        I moduli devono essere installati in
       installati su tetti        modo complanare al piano tangente
       aventi caratteristiche     o ai piani tangenti del tetto, con una
       diverse da quelli di cui   tolleranza di piu' o meno 10 gradi.
    ai punti 1 e 2.
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4      Moduli fotovoltaici        I moduli sono collegati alla facciata
       installati in qualita'      al fine di produrre ombreggiamento e
       di frangisole.             schermatura di superfici trasparenti.
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    2. Non rientrano nella definizione di  edificio  le  pergole,  le
serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture
temporanee comunque denominate. 
    3. Il GSE aggiorna entro il 1° luglio 2011 la guida di  dettaglio
sulle modalita'  di  posizionamento  dei  moduli  fotovoltaici  sugli
edifici.