(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
  Criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli
standard minimi formativi delle qualifiche  e  dei  diplomi  relativi
alle figure  ricomprese  nel  Repertorio  Nazionale  dell'offerta  di
Istruzione e Formazione Professionale 
 
  A - Premessa 
  1. Il profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi  di
istruzione  e  formazione  professionale   si   realizza   attraverso
l'acquisizione unitaria: 
    
    - delle competenze di base1 di carattere linguistico, matematico,
    
scientifico, tecnologico, storico sociale ed economico; 
 
    
       1 Le competenze di base includono e sviluppano  le  competenze
    
previste per l'obbligo di istruzione. 
 
    - delle competenze tecnico-professionali  comuni,  riferite  agli
ambiti della qualita', della sicurezza, della tutela della  salute  e
dell'ambiente; 
    -    delle    competenze     tecnico-professionali     specifiche
caratterizzanti il contenuto professionale della figura nazionale  di
riferimento. 
  2. Le competenze tecnico-professionali  specifiche,  le  competenze
tecnico-professionali comuni e le competenze di base,  e  i  relativi
standard  minimi  formativi,   sono   assunti   come   risultati   di
apprendimento  per  il  conseguimento   di   qualifiche   e   diplomi
professionali secondo le diverse modalita' formative  previste  dalla
normativa vigente, compreso l'apprendistato. 
  3. Gli standard minimi  formativi  dei  percorsi  di  istruzione  e
formazione  professionale   hanno   come   oggetto   di   riferimento
fondamentale la competenza,  intesa  come  "comprovata  capacita'  di
utilizzare conoscenze, abilita' e capacita'  personali,  sociali  e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e  nello  sviluppo
professionale e personale2 e sono definiti in base alle indicazioni 
descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A). 
 
    
       2 Definizione tratta dalla Raccomandazione sulla  costituzione
    
del Quadro europeo delle "qualificazioni". 
 
  B - Criteri di descrizione delle figure nazionali di riferimento 
  1. Per figura nazionale di  riferimento  si  intende  uno  standard
minimo formativo, assunto a livello di sistema Paese, consistente  in
un insieme organico di competenze  tecnico-professionali  specifiche,
declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle connesse attivita'
che caratterizzano il contenuto professionale della figura stessa. La
figura e' sempre descritta a "banda larga", secondo  una  prospettiva
in grado di rappresentare standard formativi validi e  spendibili  in
molteplici   e   diversi   contesti   professionali   e   lavorativi,
corrispondenti ad un insieme compiuto e riconoscibile di competenze. 
  2.  Le  figure  nazionali  di  riferimento  possono  declinarsi  in
indirizzi che costituiscono specifici orientamenti formativi volti ad
una   piu'    puntuale    caratterizzazione    della    figura    per
prodotto/servizio/ambito/lavorazione. 
  3. Figure e indirizzi possono ulteriormente declinarsi,  a  livello
regionale,  in  profili  che  rappresentano  una  declinazione  dello
standard formativo nazionale rispetto a specificita' territoriali del
mercato del  lavoro.  Tale  declinazione  puo'  riguardare  anche  le
competenze tecnico-professionali comuni e le competenze di  base.  Le
competenze tecnico-professionali e di  base  che,  sulla  base  delle
specifiche esigenze territoriali, connotano il profilo  regionale  si
intendono in ogni caso  aggiuntive  rispetto  a  quelle  assunte  dal
sistema Paese come standard nazionale. 
  4. Figure e indirizzi  sono  definiti  secondo  il  format  di  cui
all'Allegato (B). 
 
  C - Il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione
Professionale 
  1. Nel contesto dei livelli essenziali dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale, il  Repertorio  nazionale  dell'offerta  di
Istruzione  e  Formazione  Professionale   (di   seguito   Repertorio
nazionale) e' costituito dalle figure  di  differente  livello  -  di
riferimento delle qualifiche e dei diplomi professionali  -  relative
ad aree professionali, articolabili in  specifici  profili  regionali
sulla base dei fabbisogni del territorio. 
  2.  Figure  e  indirizzi  sono  identificati  tenendo  conto  della
corrispondenza  dei  titoli  in  uscita  dai  percorsi  triennali   e
quadriennali  con  differenti  livelli  del  Quadro   Europeo   delle
"Qualificazioni" (EQF) e descritti secondo descrittori e  definizioni
di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo  e  del  Consiglio
sulla costituzione del  Quadro  europeo  delle  "Qualificazioni"  per
l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008. 
  3. Figure e indirizzi sono aggregati per  area  professionale,  che
identifica un insieme coerente di comparti settoriali e articola  per
ambiti economico-professionali l'offerta di Istruzione  e  Formazione
Professionale. 
 
  D - Manutenzione del Repertorio nazionale 
  1. Il Repertorio nazionale, le figure nazionali di riferimento  che
lo costituiscono  ed  i  relativi  standard  minimi  formativi  delle
competenze   tecnico-professionali   specifiche    sono    aggiornati
periodicamente con cadenza triennale, con riferimento agli esiti  del
monitoraggio e delle valutazioni di sistema,  nonche'  agli  sviluppi
della ricerca  scientifica,  alle  innovazioni  tecnologiche  e  alle
esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.  La  manutenzione
del Repertorio nazionale prevede le seguenti operazioni: 
    - l'aggiornamento delle figure e/o dei relativi indirizzi e delle
relative competenze tecnico-professionali; 
    - l'individuazione e la descrizione di nuove figure nazionali  di
riferimento delle qualifiche e dei diplomi di istruzione e formazione
professionale. 
  2. Per  entrambe  le  operazioni  di  manutenzione  del  Repertorio
nazionale si prevedono le seguenti fasi procedurali: 
    a) proposta di  aggiornamento  di  figura/indirizzo  o  di  nuova
figura nazionale di riferimento a cura  della  IX  Commissione  della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, al
Tavolo   Tecnico   Interistituzionale,   composto    dal    Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e dal Coordinamento Tecnico della IX
Commissione della Conferenza dei Presidenti  delle  Regioni  e  delle
Province Autonome, in base alle  indicazioni  descrittivo-costruttive
di cui all'Allegato (A) e secondo il format di cui all'Allegato  (B),
a  cadenza  triennale,  entro  il  mese  di  settembre,  per   l'anno
scolastico e formativo seguente. 
    b) istruttoria a cura del Tavolo Tecnico Interistituzionale sulla
base di: 
      -  verifica  della  completezza  e  conformita'  dei   supporti
documentali in base alle indicazioni descrittivo-costruttive  di  cui
all'Allegato (A), al format  di  cui  all'Allegato  (B);  comprensivi
delle eventuali tabelle di corrispondenza tra le nuove  denominazioni
delle figure/indirizzi e le previgenti denominazioni; 
      - verifica di coerenza con il riferimento unitario  al  profilo
educativo, culturale e professionale del secondo  ciclo  del  sistema
educativo di istruzione e formazione; 
      -  valutazione  analitica  e  complessiva  delle  proposte   di
manutenzione e sviluppo in riferimento a: 
        * aderenza delle proposte alle innovazione  dei  processi  di
lavoro e/o alle esigenze del sistema socio-economico territoriale e/o
settoriale; 
        * comprovata sostenibilita'/occupabilita' riferita al  target
di utenza; 
        * ricorsivita'  e/o  evidenza  del  carattere  sovraregionale
delle proposte, in una logica  di  "banda  larga"  delle  figure  del
Repertorio nazionale; 
        *  coerenza  delle  proposte  con   il   quadro   complessivo
dell'offerta  tecnica  e  professionale  secondaria  e  superiore  di
istruzione e formazione professionale e con i differenti livelli  del
Quadro  Europeo  delle  "Qualificazioni"  tenendo  conto  di   quanto
previsto dall'Intesa del 16/12/2010. 
    c) convocazione, entro il mese di novembre, di una Conferenza dei
servizi  a  livello  nazionale,  alla  quale  partecipano,  oltre  le
amministrazioni componenti del Tavolo Tecnico Interistituzionale,  le
altre amministrazioni interessate e le parti sociali  per  il  parere
sulle proposte di aggiornamento. 
    d) approvazione dell'aggiornamento del Repertorio nazionale e dei
relativi standard  minimi  formativi  mediante  Accordo  in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni di cui  al  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, recepito con Decreto adottato di concerto dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. 
 
  E - Manutenzione delle competenze  tecnico-professionali  comuni  e
delle competenze di base 
  1. Le competenze tecnico-professionali comuni e/o le competenze  di
base  ed  i  relativi  standard  minimi  formativi   possono   essere
aggiornati periodicamente con cadenza triennale, con riferimento agli
esiti del monitoraggio e delle valutazioni di sistema  di  filiera  e
del  complessivo  sistema  educativo  di  istruzione   e   formazione
professionale, nonche' agli sviluppi della ricerca scientifica,  alle
innovazioni tecnologiche e alle esigenze espresse dal mondo economico
e produttivo. 
  2. L'aggiornamento prevede le seguenti operazioni: 
    a) proposta di aggiornamento al Tavolo Tecnico Interistituzionale
a cura di uno o piu' dei suoi componenti, entro il mese di  settembre
per  l'anno  scolastico  e  formativo  seguente,  descritti   secondo
descrittori e definizioni di cui alla Raccomandazione del  Parlamento
Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro  europeo  delle
"Qualificazioni" per l'apprendimento permanente del  23  aprile  2008
nonche'  secondo  le  indicazioni  descrittivo-costruttive   di   cui
all'Allegato (A); 
    b) istruttoria a cura del Tavolo Tecnico Interistituzionale sulla
base di: 
      -  verifica  della  completezza  e  conformita'  dei   supporti
documentali a descrittori e definizioni di cui  alla  Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione de/  Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 23 aprile
2008  nonche'  alle  indicazioni   descrittivo-costruttive   di   cui
all'Allegato (A); 
      - verifica di coerenza con il riferimento unitario  al  profilo
educativo, culturale e professionale del secondo  ciclo  del  sistema
educativo di istruzione e formazione; 
      -  valutazione  analitica  e  complessiva  delle  proposte   di
manutenzione e sviluppo in riferimento agli esiti del monitoraggio  e
delle valutazioni di sistema di filiera  e  del  complessivo  sistema
educativo di istruzione  e  formazione  professionale,  nonche'  agli
sviluppi della ricerca scientifica, alle innovazioni  tecnologiche  e
alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo. 
    c)    approvazione    dell'aggiornamento     delle     competenze
tecnico-professionali comuni e/o  delle  competenze  di  base  e  dei
relativi standard  minimi  formativi  mediante  Accordo  in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni di cui  al  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, recepito con Decreto adottato di concerto dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. 
 
                                                         Allegato (A) 
 
  Indicazioni  descrittivo  costruttive   delle   competenze,   delle
abilita' e delle conoscenze 
 
  Per  identificare  le  competenze   tecnico-professionali   ci   si
riferisce  ai  processi  di  lavoro  ed  alle  attivita'   specifiche
fondamentali, che connotano e caratterizzano la  Figura/Indirizzo  in
modo necessario, sufficiente  e  essenziale.  Per  questo  motivo  e'
opportuno indicare solo le competenze  effettivamente  connotative  o
caratterizzanti sia le Figure che gli eventuali Indirizzi. 
  La competenza, in coerenza al quadro EQF, e' descritta  in  termini
di responsabilita'  e  autonomia  ed  esprime  la  sintesi  dei  suoi
elementi costitutivi, quali: la tipologia  della  situazione/contesto
per la quale essa fornisce una certa padronanza; le risorse che  essa
mobilizza (saperi di vario tipo, atteggiamenti, schemi e/o  procedure
di azione e di  decisione,  ecc.);  il  prodotto  atteso.  Sul  piano
descrittivo,  ne  consegue  l'utilizzo  di  verbi  all'infinito   che
identificano   chiaramente   la    tassonomia    dei    livelli    di
responsabilita'/autonomia differenziati per le figure di operatore  e
di tecnico (ad esempio, eseguire, effettuare, collaborare, scegliere,
predisporre, controllare, coordinare, programmare, gestire, ecc.), la
specificazione  delle  caratteristiche  essenziali  del  contesto  di
esercizio, il riferimento  alle  risorse  mobilizzate,  l'indicazione
della prestazione o della famiglia di prestazioni  attesa  a  seconda
del grado di complessita' della competenza. In  via  prioritaria  nel
descrittivo della competenza utilizzare un solo verbo, due verbi solo
se necessario, ovvero quando  indicano  una  successione  organica  e
coerente; non vanno utilizzati due verbi quando uno contiene  l'altro
oppure se in alternativa (ad es. "gestire e sovrintendere") 
  Nella costruzione della  competenza  occorre  identificare  i  suoi
elementi costitutivi le abilita' e le conoscenze - che in coerenza al
quadro EQF sono intese e descritte nel seguente modo: 
    - le abilita' indicano le capacita' di applicare  conoscenze  per
portare a termine compiti e risolvere problemi; sono  descritte  come
cognitive  (comprendenti  l'uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e
creativo) e pratiche (comprendenti  l'abilita'  manuale  e  l'uso  di
metodi,  materiali,  strumenti);  possono  ricorrere  in   competenze
diverse ed  esprimono  il  lato  tecnico/applicativo/relazionale  per
l'esercizio della competenza; ne consegue l'uso di  verbi  e  di  una
sintassi in grado di mettere in evidenza  la  dimensione  applicativa
e/o di utilizzo di tecniche/procedure/metodiche.  Non  possono  avere
spessore piu' ampio della competenza e devono essere almeno  due  per
ogni competenza. Come avviene con le competenze e  le  abilita'  sono
espresse con verbi all'infinito; per descrivere  un'abilita'  si  usa
normalmente un solo verbo. 
  Sia  per  le  competenze  che  per  le  abilita'  non  vengono  mai
utilizzate locuzioni del tipo: "correttamente", "adeguatamente", "con
un certo grado di autonomia"; 
    - le conoscenze sono un insieme  di  fatti,  principi,  teorie  e
pratiche relative ad un ambito di lavoro. Sono  individuate  rispetto
alle singole  competenze,  secondo  criteri  di  essenzialita'  e  di
effettiva "formabilita'" in relazione al contesto  di  apprendimento.
Sono descritte come teoriche e/o  pratiche  e  possono  ricorrere  in
competenze diverse. Il loro spessore  va  sempre  legato  al  livello
della competenza, a sua  volta  legato  al  target  di  utenza;  sono
espresse con  sostantivi,  indicanti  prevalentemente  tipologie  e/o
oggetti di saperi (ad es. principi di ...., elementi di...,  tecniche
di ...). Al fine di evitare di fornire una indicazione generica delle
conoscenze,  unicamente  legata  alle  discipline,  la   formulazione
"elementi di...", "principi  di..."  va  integrata  con  "correlate/i
ai..." con la specifica di settore, in modo da ancorare le conoscenze
ad un ambito concreto di applicazione professionale; nelle conoscenze
e'  opportuno  inserire  il  riferimento  a  "terminologia   tecnica,
specifica del settore, in una lingua  comunitaria",  in  presenza  di
tutte le figure che prevedono conoscenze  linguistiche  specifiche/di
tipo tecnico, non riconducibili alle competenze di base; 
  Le abilita' e le conoscenze  sono  da  intendere,  rispettivamente,
come minime ed essenziali perche' necessarie e significative per  far
fronte alla tipologia di situazioni caratterizzante l'esercizio della
competenza. 
  Le competenze necessarie  al  presidio  delle  attivita'  attinenti
l'organizzazione  del  proprio  lavoro,  prevista   per   la   figura
dell'operatore, sono comuni a tutte le figure, vengono utilizzate  in
tutti  i  descrittivi  dello   standard   formativo   con   opportuni
adattamenti  di   settore   (per   le   modalita'   di   descrizione,
articolazione e adattamento di tali competenze cfr. descrittivi delle
figure di qualifica revisionate). 
  Le competenze relative alla sicurezza, alla tutela della  salute  e
alla salvaguardia ambientale, comuni  a  tutte  le  Figure/Indirizzi,
possono essere indicate come standard formativi  caratterizzante  una
singola  Figura/Indirizzo  qualora  vi  siano   delle   significative
specificazioni di settore che e' necessario  evidenziare;  in  questo
caso, si specifica e si descrive solo cio' che e'  connotante,  sulla
base di quanto gia' previsto nella competenza comune. 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico