Allegato 1
Criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli
standard minimi formativi delle qualifiche e dei diplomi relativi
alle figure ricomprese nel Repertorio Nazionale dell'offerta di
Istruzione e Formazione Professionale
A - Premessa
1. Il profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di
istruzione e formazione professionale si realizza attraverso
l'acquisizione unitaria:
- delle competenze di base1 di carattere linguistico, matematico,
scientifico, tecnologico, storico sociale ed economico;
1 Le competenze di base includono e sviluppano le competenze
previste per l'obbligo di istruzione.
- delle competenze tecnico-professionali comuni, riferite agli
ambiti della qualita', della sicurezza, della tutela della salute e
dell'ambiente;
- delle competenze tecnico-professionali specifiche
caratterizzanti il contenuto professionale della figura nazionale di
riferimento.
2. Le competenze tecnico-professionali specifiche, le competenze
tecnico-professionali comuni e le competenze di base, e i relativi
standard minimi formativi, sono assunti come risultati di
apprendimento per il conseguimento di qualifiche e diplomi
professionali secondo le diverse modalita' formative previste dalla
normativa vigente, compreso l'apprendistato.
3. Gli standard minimi formativi dei percorsi di istruzione e
formazione professionale hanno come oggetto di riferimento
fondamentale la competenza, intesa come "comprovata capacita' di
utilizzare conoscenze, abilita' e capacita' personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e personale2 e sono definiti in base alle indicazioni
descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A).
2 Definizione tratta dalla Raccomandazione sulla costituzione
del Quadro europeo delle "qualificazioni".
B - Criteri di descrizione delle figure nazionali di riferimento
1. Per figura nazionale di riferimento si intende uno standard
minimo formativo, assunto a livello di sistema Paese, consistente in
un insieme organico di competenze tecnico-professionali specifiche,
declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle connesse attivita'
che caratterizzano il contenuto professionale della figura stessa. La
figura e' sempre descritta a "banda larga", secondo una prospettiva
in grado di rappresentare standard formativi validi e spendibili in
molteplici e diversi contesti professionali e lavorativi,
corrispondenti ad un insieme compiuto e riconoscibile di competenze.
2. Le figure nazionali di riferimento possono declinarsi in
indirizzi che costituiscono specifici orientamenti formativi volti ad
una piu' puntuale caratterizzazione della figura per
prodotto/servizio/ambito/lavorazione.
3. Figure e indirizzi possono ulteriormente declinarsi, a livello
regionale, in profili che rappresentano una declinazione dello
standard formativo nazionale rispetto a specificita' territoriali del
mercato del lavoro. Tale declinazione puo' riguardare anche le
competenze tecnico-professionali comuni e le competenze di base. Le
competenze tecnico-professionali e di base che, sulla base delle
specifiche esigenze territoriali, connotano il profilo regionale si
intendono in ogni caso aggiuntive rispetto a quelle assunte dal
sistema Paese come standard nazionale.
4. Figure e indirizzi sono definiti secondo il format di cui
all'Allegato (B).
C - Il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione
Professionale
1. Nel contesto dei livelli essenziali dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale, il Repertorio nazionale dell'offerta di
Istruzione e Formazione Professionale (di seguito Repertorio
nazionale) e' costituito dalle figure di differente livello - di
riferimento delle qualifiche e dei diplomi professionali - relative
ad aree professionali, articolabili in specifici profili regionali
sulla base dei fabbisogni del territorio.
2. Figure e indirizzi sono identificati tenendo conto della
corrispondenza dei titoli in uscita dai percorsi triennali e
quadriennali con differenti livelli del Quadro Europeo delle
"Qualificazioni" (EQF) e descritti secondo descrittori e definizioni
di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio
sulla costituzione del Quadro europeo delle "Qualificazioni" per
l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008.
3. Figure e indirizzi sono aggregati per area professionale, che
identifica un insieme coerente di comparti settoriali e articola per
ambiti economico-professionali l'offerta di Istruzione e Formazione
Professionale.
D - Manutenzione del Repertorio nazionale
1. Il Repertorio nazionale, le figure nazionali di riferimento che
lo costituiscono ed i relativi standard minimi formativi delle
competenze tecnico-professionali specifiche sono aggiornati
periodicamente con cadenza triennale, con riferimento agli esiti del
monitoraggio e delle valutazioni di sistema, nonche' agli sviluppi
della ricerca scientifica, alle innovazioni tecnologiche e alle
esigenze espresse dal mondo economico e produttivo. La manutenzione
del Repertorio nazionale prevede le seguenti operazioni:
- l'aggiornamento delle figure e/o dei relativi indirizzi e delle
relative competenze tecnico-professionali;
- l'individuazione e la descrizione di nuove figure nazionali di
riferimento delle qualifiche e dei diplomi di istruzione e formazione
professionale.
2. Per entrambe le operazioni di manutenzione del Repertorio
nazionale si prevedono le seguenti fasi procedurali:
a) proposta di aggiornamento di figura/indirizzo o di nuova
figura nazionale di riferimento a cura della IX Commissione della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, al
Tavolo Tecnico Interistituzionale, composto dal Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dal Coordinamento Tecnico della IX
Commissione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome, in base alle indicazioni descrittivo-costruttive
di cui all'Allegato (A) e secondo il format di cui all'Allegato (B),
a cadenza triennale, entro il mese di settembre, per l'anno
scolastico e formativo seguente.
b) istruttoria a cura del Tavolo Tecnico Interistituzionale sulla
base di:
- verifica della completezza e conformita' dei supporti
documentali in base alle indicazioni descrittivo-costruttive di cui
all'Allegato (A), al format di cui all'Allegato (B); comprensivi
delle eventuali tabelle di corrispondenza tra le nuove denominazioni
delle figure/indirizzi e le previgenti denominazioni;
- verifica di coerenza con il riferimento unitario al profilo
educativo, culturale e professionale del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione;
- valutazione analitica e complessiva delle proposte di
manutenzione e sviluppo in riferimento a:
* aderenza delle proposte alle innovazione dei processi di
lavoro e/o alle esigenze del sistema socio-economico territoriale e/o
settoriale;
* comprovata sostenibilita'/occupabilita' riferita al target
di utenza;
* ricorsivita' e/o evidenza del carattere sovraregionale
delle proposte, in una logica di "banda larga" delle figure del
Repertorio nazionale;
* coerenza delle proposte con il quadro complessivo
dell'offerta tecnica e professionale secondaria e superiore di
istruzione e formazione professionale e con i differenti livelli del
Quadro Europeo delle "Qualificazioni" tenendo conto di quanto
previsto dall'Intesa del 16/12/2010.
c) convocazione, entro il mese di novembre, di una Conferenza dei
servizi a livello nazionale, alla quale partecipano, oltre le
amministrazioni componenti del Tavolo Tecnico Interistituzionale, le
altre amministrazioni interessate e le parti sociali per il parere
sulle proposte di aggiornamento.
d) approvazione dell'aggiornamento del Repertorio nazionale e dei
relativi standard minimi formativi mediante Accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, recepito con Decreto adottato di concerto dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
E - Manutenzione delle competenze tecnico-professionali comuni e
delle competenze di base
1. Le competenze tecnico-professionali comuni e/o le competenze di
base ed i relativi standard minimi formativi possono essere
aggiornati periodicamente con cadenza triennale, con riferimento agli
esiti del monitoraggio e delle valutazioni di sistema di filiera e
del complessivo sistema educativo di istruzione e formazione
professionale, nonche' agli sviluppi della ricerca scientifica, alle
innovazioni tecnologiche e alle esigenze espresse dal mondo economico
e produttivo.
2. L'aggiornamento prevede le seguenti operazioni:
a) proposta di aggiornamento al Tavolo Tecnico Interistituzionale
a cura di uno o piu' dei suoi componenti, entro il mese di settembre
per l'anno scolastico e formativo seguente, descritti secondo
descrittori e definizioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle
"Qualificazioni" per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008
nonche' secondo le indicazioni descrittivo-costruttive di cui
all'Allegato (A);
b) istruttoria a cura del Tavolo Tecnico Interistituzionale sulla
base di:
- verifica della completezza e conformita' dei supporti
documentali a descrittori e definizioni di cui alla Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione de/ Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 23 aprile
2008 nonche' alle indicazioni descrittivo-costruttive di cui
all'Allegato (A);
- verifica di coerenza con il riferimento unitario al profilo
educativo, culturale e professionale del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione;
- valutazione analitica e complessiva delle proposte di
manutenzione e sviluppo in riferimento agli esiti del monitoraggio e
delle valutazioni di sistema di filiera e del complessivo sistema
educativo di istruzione e formazione professionale, nonche' agli
sviluppi della ricerca scientifica, alle innovazioni tecnologiche e
alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.
c) approvazione dell'aggiornamento delle competenze
tecnico-professionali comuni e/o delle competenze di base e dei
relativi standard minimi formativi mediante Accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, recepito con Decreto adottato di concerto dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Allegato (A)
Indicazioni descrittivo costruttive delle competenze, delle
abilita' e delle conoscenze
Per identificare le competenze tecnico-professionali ci si
riferisce ai processi di lavoro ed alle attivita' specifiche
fondamentali, che connotano e caratterizzano la Figura/Indirizzo in
modo necessario, sufficiente e essenziale. Per questo motivo e'
opportuno indicare solo le competenze effettivamente connotative o
caratterizzanti sia le Figure che gli eventuali Indirizzi.
La competenza, in coerenza al quadro EQF, e' descritta in termini
di responsabilita' e autonomia ed esprime la sintesi dei suoi
elementi costitutivi, quali: la tipologia della situazione/contesto
per la quale essa fornisce una certa padronanza; le risorse che essa
mobilizza (saperi di vario tipo, atteggiamenti, schemi e/o procedure
di azione e di decisione, ecc.); il prodotto atteso. Sul piano
descrittivo, ne consegue l'utilizzo di verbi all'infinito che
identificano chiaramente la tassonomia dei livelli di
responsabilita'/autonomia differenziati per le figure di operatore e
di tecnico (ad esempio, eseguire, effettuare, collaborare, scegliere,
predisporre, controllare, coordinare, programmare, gestire, ecc.), la
specificazione delle caratteristiche essenziali del contesto di
esercizio, il riferimento alle risorse mobilizzate, l'indicazione
della prestazione o della famiglia di prestazioni attesa a seconda
del grado di complessita' della competenza. In via prioritaria nel
descrittivo della competenza utilizzare un solo verbo, due verbi solo
se necessario, ovvero quando indicano una successione organica e
coerente; non vanno utilizzati due verbi quando uno contiene l'altro
oppure se in alternativa (ad es. "gestire e sovrintendere")
Nella costruzione della competenza occorre identificare i suoi
elementi costitutivi le abilita' e le conoscenze - che in coerenza al
quadro EQF sono intese e descritte nel seguente modo:
- le abilita' indicano le capacita' di applicare conoscenze per
portare a termine compiti e risolvere problemi; sono descritte come
cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e
creativo) e pratiche (comprendenti l'abilita' manuale e l'uso di
metodi, materiali, strumenti); possono ricorrere in competenze
diverse ed esprimono il lato tecnico/applicativo/relazionale per
l'esercizio della competenza; ne consegue l'uso di verbi e di una
sintassi in grado di mettere in evidenza la dimensione applicativa
e/o di utilizzo di tecniche/procedure/metodiche. Non possono avere
spessore piu' ampio della competenza e devono essere almeno due per
ogni competenza. Come avviene con le competenze e le abilita' sono
espresse con verbi all'infinito; per descrivere un'abilita' si usa
normalmente un solo verbo.
Sia per le competenze che per le abilita' non vengono mai
utilizzate locuzioni del tipo: "correttamente", "adeguatamente", "con
un certo grado di autonomia";
- le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e
pratiche relative ad un ambito di lavoro. Sono individuate rispetto
alle singole competenze, secondo criteri di essenzialita' e di
effettiva "formabilita'" in relazione al contesto di apprendimento.
Sono descritte come teoriche e/o pratiche e possono ricorrere in
competenze diverse. Il loro spessore va sempre legato al livello
della competenza, a sua volta legato al target di utenza; sono
espresse con sostantivi, indicanti prevalentemente tipologie e/o
oggetti di saperi (ad es. principi di ...., elementi di..., tecniche
di ...). Al fine di evitare di fornire una indicazione generica delle
conoscenze, unicamente legata alle discipline, la formulazione
"elementi di...", "principi di..." va integrata con "correlate/i
ai..." con la specifica di settore, in modo da ancorare le conoscenze
ad un ambito concreto di applicazione professionale; nelle conoscenze
e' opportuno inserire il riferimento a "terminologia tecnica,
specifica del settore, in una lingua comunitaria", in presenza di
tutte le figure che prevedono conoscenze linguistiche specifiche/di
tipo tecnico, non riconducibili alle competenze di base;
Le abilita' e le conoscenze sono da intendere, rispettivamente,
come minime ed essenziali perche' necessarie e significative per far
fronte alla tipologia di situazioni caratterizzante l'esercizio della
competenza.
Le competenze necessarie al presidio delle attivita' attinenti
l'organizzazione del proprio lavoro, prevista per la figura
dell'operatore, sono comuni a tutte le figure, vengono utilizzate in
tutti i descrittivi dello standard formativo con opportuni
adattamenti di settore (per le modalita' di descrizione,
articolazione e adattamento di tali competenze cfr. descrittivi delle
figure di qualifica revisionate).
Le competenze relative alla sicurezza, alla tutela della salute e
alla salvaguardia ambientale, comuni a tutte le Figure/Indirizzi,
possono essere indicate come standard formativi caratterizzante una
singola Figura/Indirizzo qualora vi siano delle significative
specificazioni di settore che e' necessario evidenziare; in questo
caso, si specifica e si descrive solo cio' che e' connotante, sulla
base di quanto gia' previsto nella competenza comune.
Parte di provvedimento in formato grafico