(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
 Termini Comuni di Riferimento per le clausole di azione collettiva 
 
1. Definizioni generali 
    (a) 'titoli di debito" indicano i Titoli  ed  ogni  altro  buono,
nota,  obbligazione,  certificato,   o   altro   titolo   di   debito
diversamente denominato emesso dall'Emittente, in una o  piu'  serie,
con una scadenza, definita  al  momento  dell'emissione  della  prima
tranche di ciascuna serie, superiore ad un  anno,  nonche'  qualsiasi
titolo che identifichi un debito che,  a  prescindere  dalla  propria
scadenza originaria, costituiva in precedenza una  componente  di  un
altro titolo di debito. 
    (b) 'obbligazione zero-coupon' indica un titolo di debito che non
matura  esplicitamente  interessi.  Ricadono  nella  definizione   di
obbligazioni  zero-coupon  anche  quei  titoli  che  costituivano  in
precedenza componenti  di  altri  titoli  di  debito  che  maturavano
esplicitamente interessi, qualora questi non maturino  esplicitamente
interessi. 
    (c) 'obbligazione indicizzata' indica un  titolo  di  debito  che
prevede  il  pagamento  di  ammontari  i   cui   importi   riflettono
l'andamento di un parametro (o indice) pubblico. Non  ricadono  nella
definizione di obbligazione indicizzata le componenti di obbligazioni
indicizzate che vengano separate dalle stesse. 
    (d) «serie» indica una  tranche  di  un  titolo  di  debito  che,
insieme ad ogni ulteriore tranche di  detto  titolo  di  debito,  (i)
presentano caratteristiche  identiche,  eccezion  fatta  che  per  le
relative date di emissione o  avuto  riguardo  alla  data  del  primo
pagamento, e (ii) si prestano ad  essere  consolidate  ed  a  formare
un'unica serie, ed include i Titoli ed ogni  ulteriore  emissione  di
Titoli. 
    (e) «in circolazione» con riferimento ad ogni  Titolo  indica  un
Titolo in circolazione ai sensi e per gli  effetti  della  successiva
Sezione 2.7, e con riferimento ai titoli di debito di  una  qualsiasi
altra serie indica un titolo di debito in circolazione ai sensi e per
gli effetti della successiva Sezione 2.8. 
    (f) «modifica» in  relazione  ai  Titoli  indica  ogni  modifica,
cambiamento, integrazione o rinuncia ai termini  ed  alle  condizioni
dei Titoli, ovvero  agli  accordi  che  ne  governano  l'emissione  o
l'amministrazione, ed ha lo stesso significato in relazione  ad  ogni
altro titolo di  debito,  fermo  restando  che  tali  riferimenti  ai
Titoli, ovvero ai relativi accordi che  ne  governano  l'emissione  o
l'amministrazione, andranno intesi come  riferimenti  ad  ogni  altro
titolo  di  debito  ovvero  ai  relativi  accordi  che  ne  governano
l'emissione o l'amministrazione. 
    (g) «modifica a piu' serie» indica una modifica che coinvolge (i)
i Titoli ovvero  qualsiasi  accordo  che  ne  governa  l'emissione  o
l'amministrazione, e (ii) i titoli di debito  di  una  o  piu'  serie
differenti,  ovvero  ogni   accordo   che   governa   l'emissione   o
l'amministrazione di tali altri titoli di debito. 
    (h) «materia  riservata»  in  relazione  ai  Titoli  indica  ogni
modifica ai  termini  ed  alle  condizioni  dei  Titoli  ovvero  ogni
modifica degli accordi che governano l'emissione o  l'amministrazione
dei Titoli che abbia come effetto: 
        (i) il cambio della data in cui ogni ammontare e' pagabile in
relazione ai Titoli; 
        (ii) la riduzione di qualsiasi ammontare,  incluso  qualsiasi
ammontare insoluto, pagabile in relazione ai Titoli; 
        (iii) il cambio del metodo utilizzato per calcolare qualsiasi
ammontare pagabile in relazione ai Titoli; 
        (iv) la riduzione del prezzo di rimborso dei Titoli ovvero la
modifica di qualsiasi data in cui i Titoli possono essere rimborsati 
(1) ; 
        (v) il cambio della  valuta  o  del  luogo  di  pagamento  di
qualsiasi ammontare pagabile in relazione ai Titoli; 
        (vi) l'imposizione di qualsiasi condizione  o  altrimenti  la
modifica degli obblighi di pagamento dell'Emittente in  relazione  ai
Titoli; 
        (vii) salvo che non sia consentito dal  relativo  accordo  di
garanzia, la liberazione di qualsiasi garanzia disposta in  relazione
ai Titoli ovvero la modifica dei termini di detta garanzia (2) ; 
        (viii) salvo che non  sia  consentito  da  eventuali  accordi
concernenti i Titoli, la liberazione di un bene collaterale  posto  a
pegno o a corrispettivo  per  il  pagamento  dei  Titoli,  ovvero  la
modifica dei termini che regolano detta garanzia collaterale (3) ; 
        (ix)  la  modifica  di  qualsiasi  circostanza  relativa   ai
pagamenti da effettuarsi in relazione ai Titoli, al  ricorrere  della
quale si verifica la decadenza dal beneficio del termine ed i  Titoli
possono essere dichiarati come pagabili  prima  della  loro  naturale
scadenza (4) ; 
        (x) la modifica dell'ordine di preferenza o  della  seniority
dei Titoli; 
        (xi) la modifica della legge applicabile ai Titoli (5) ; 
        (xii) la modifica della corte cui l'Emittente  ha  attribuito
la competenza giurisdizionale, ovvero la modifica  di  un  privilegio
cui l'Emittente ha rinunciato, con riferimento ai procedimenti legali
derivanti o comunque connessi con i Titoli (6) ; 
        (xiii) la modifica  dell'ammontare  nominale  dei  Titoli  in
circolazione  ovvero,  nel   caso   di   modifica   a   piu'   serie,
dell'ammontare nominale dei titoli di debito di qualsiasi altra serie
che  e'  richiesto  per  approvare  una  proposta  di  modifica   con
riferimento ai Titoli, la modifica dell'ammontare nominale dei Titoli
in  circolazione  che  e'  richiesto  ai  fini  di  un  dato   quorum
costitutivo, ovvero le regole finalizzate a  stabilire  i  Titoli  da
considerare in circolazione a questi fini; ovvero 
        (xiv) la modifica della definizione di «materia riservata», 
    e abbia lo stesso significato in relazione ad ogni  altro  titolo
di debito, fermo restando che tali riferimenti ai  Titoli  ovvero  ai
relativi accordi che ne  governino  l'emissione  o  l'amministrazione
andranno intesi come riferimenti  ad  ogni  altro  titolo  di  debito
ovvero  ai  relativi  accordi  che   ne   governano   l'emissione   o
l'amministrazione. 
    (i) «possessore» con riferimento ad un Titolo indica [la  persona
in nome della quale il Titolo e'  registrato  nei  libri  e  registri
dell'Emittente] (7) /[il portatore del Titolo] (8) /[la  persona  che
l'Emittente e' legittimato a considerare come possessore  del  Titolo
ai sensi di legge] (9) e, con riferimento a qualsiasi altro titolo di
debito,  indica  la  persona  che  l'Emittente   e'   legittimato   a
considerare il possessore del  titolo  di  debito  secondo  la  legge
applicabile a detto titolo. 
    (j) «data di registrazione» con riferimento a qualsiasi  proposta
di modifica, indica la  data  stabilita  dall'Emittente  al  fine  di
determinare i possessori dei Titoli e, in caso  di  modifica  a  piu'
serie,  i  possessori  dei  titoli  di  debito  di   ciascuna   serie
legittimati a votare o a sottoscrivere  una  risoluzione  scritta  in
relazione alla proposta di modifica. 
2. Modifiche ai Titoli 
    2.1 Modifiche in materie riservate. I termini e le condizioni dei
Titoli ed ogni accordo che governa  l'emissione  o  l'amministrazione
dei Titoli possono essere modificati  in  relazione  ad  una  materia
riservata con il consenso dell'Emittente e: 
      (a)  il  voto  favorevole  dei  possessori  di  almeno  il  75%
dell'ammontare  nominale  aggregato  dei   Titoli   in   circolazione
rappresentati ad una assemblea dei possessori dei Titoli  debitamente
convocata; o 
      (b)  una  risoluzione  scritta  firmata  da  o  per  conto  dei
possessori di almeno il 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei
Titoli in circolazione. 
    2.2 Modifiche a piu' serie. In caso di modifiche a piu' serie,  i
termini e le condizioni dei Titoli e dei titoli  di  debito  di  ogni
altra  serie,  ed  ogni  accordo  che  ne   governa   l'emissione   o
l'amministrazione, possono essere  modificati  in  relazione  ad  una
materia riservata con il consenso dell'Emittente e: 
      (a) (i) il voto favorevole dei  possessori  di  almeno  il  75%
dell'ammontare  nominale  aggregato   dei   titoli   di   debito   in
circolazione  rappresentati  in   separate   assemblee,   debitamente
convocate, dei possessori dei titoli di  debito  di  tutte  le  serie
(considerate  complessivamente)  i  cui  termini  e  condizioni  sono
oggetto della modifica proposta; o 
      (a) (ii) una risoluzione scritta firmata da  o  per  conto  dei
possessori di almeno il 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei
titoli di debito in  circolazione  di  tutte  le  serie  (considerate
complessivamente) i cui  termini  e  condizioni  sono  oggetto  della
modifica proposta; e 
      (b) (i) il voto favorevole dei possessori di piu' del  66  2/3%
dell'ammontare  nominale  aggregato   dei   titoli   di   debito   in
circolazione  rappresentati  in   separate   assemblee,   debitamente
convocate, dei possessori dei titoli  di  debito  di  ciascuna  serie
(considerata singolarmente) i cui termini e condizioni  sono  oggetto
della modifica proposta; o 
      (b) (ii) una risoluzione scritta firmata da  o  per  conto  dei
possessori di piu' del  50%  dell'ammontare  nominale  aggregato  dei
titoli di debito  in  circolazione  di  ciascuna  serie  (considerata
singolarmente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica
proposta. 
    In relazione  alla  proposta  di  modifica  dei  Titoli  ed  alla
proposta di modifica di ogni altra serie di titoli di  debito  i  cui
termini e condizioni sono oggetto  della  modifica  proposta,  verra'
convocata e si terra' un'assemblea separata,  oppure  verra'  firmata
una risoluzione scritta. 
    2.3 Proposta di modifica a piu' serie. Una proposta di modifica a
piu' serie puo' includere una o piu' proposte alternative di modifica
dei termini e delle condizioni di ciascuna serie di titoli di  debito
o   di   qualsiasi   accordo   che   ne   governi    l'emissione    o
l'amministrazione, a condizione  che  tali  proposte  alternative  di
modifica siano indirizzate e siano suscettibili di  essere  accettate
da ciascun possessore di qualsiasi titolo  di  debito  rientrante  in
qualsiasi serie  i  cui  termini  e  condizioni  sono  oggetto  della
proposta di modifica. 
    2.4 Modifica parziale a piu' serie. Se una proposta di modifica a
piu' serie non viene approvata in relazione ad una materia  riservata
secondo le previsioni della Sezione  2.2,  ma  lo  sarebbe  stata  se
avesse riguardato soltanto i Titoli ed una o piu', ma non  tutte,  le
altre serie dei titoli di debito i  cui  termini  e  condizioni  sono
oggetto della proposta di modifica, tale modifica a piu' serie  viene
ritenuta approvata, nonostante le previsioni della Sezione  2.2,  con
riferimento ai Titoli ed ai titoli di debito di  ciascuna  di  queste
altre serie la  cui  modifica  sarebbe  stata  approvata  secondo  le
previsioni  della  Sezione  2.2  se  la  modifica   proposta   avesse
riguardato soltanto i Titoli e i titoli di  debito  di  queste  altre
serie, a condizione che: 
      (a) prima della  data  di  registrazione  per  la  proposta  di
modifica a piu' serie, l'Emittente abbia dato  pubblicamente  notizia
ai possessori dei Titoli e degli altri titoli di debito i cui termini
e  condizioni  sono  oggetto  della  proposta  di   modifica,   delle
condizioni  in  base  alle  quali  detta  proposta  sarebbe  ritenuta
approvata come modifica parziale (secondo quanto sopra descritto) con
riferimento ai Titoli e ad alcune, ma non tutte, delle altre serie di
titoli di debito i  cui  termini  e  condizioni  sono  oggetto  della
modifica proposta; e 
      (b)  dette  condizioni  siano  soddisfatte  in  relazione  alla
modifica a piu' serie proposta. 
    2.5 Modifiche in materie non riservate. I termini e le condizioni
dei Titoli ed  ogni  altro  accordo  che  ne  governa  l'emissione  o
l'amministrazione possono essere modificati in relazione a  qualsiasi
materia  diversa  da  una   materia   riservata   con   il   consenso
dell'Emittente e: 
      (a)  il  voto  favorevole  dei  possessori  di  piu'  del   50%
dell'ammontare  nominale  aggregato  dei   Titoli   in   circolazione
rappresentati ad una assemblea dei possessori dei Titoli  debitamente
convocata; o 
      (b)  una  risoluzione  scritta  firmata  da  o  per  conto  dei
possessori di piu' del  50%  dell'ammontare  nominale  aggregato  dei
Titoli in circolazione. 
    2.6 Pluralita' di valute, obbligazioni indicizzate e obbligazioni
zero-coupon. Nello stabilire se una proposta di  modifica  sia  stata
approvata dai possessori del richiesto ammontare nominale di Titoli e
di titoli di debito di una o piu' serie: 
      (a) se la modifica riguarda titoli di debito denominati in piu'
di una valuta, l'ammontare nominale di ogni titolo di  debito  i  cui
termini e condizioni sono  oggetto  della  modifica  proposta,  sara'
uguale all'ammontare nominale  in  euro  che  avrebbe  potuto  essere
ottenuto alla data di registrazione applicando il tasso di cambio  di
riferimento pubblicato dalla Banca  Centrale  Europea  alla  data  di
registrazione; 
      (b)  se  la   modifica   riguarda   obbligazioni   indicizzate,
l'ammontare nominale di ciascuna di queste  obbligazioni  indicizzate
sara' uguale al suo valore nominale rettificato; 
      (c) se la modifica riguarda  obbligazioni  zero-coupon  che  in
precedenza   non   costituivano   componenti    di    un'obbligazione
indicizzata, l'ammontare nominale di ciascuna di queste  obbligazioni
zero-coupon sara' uguale al suo valore nominale  o,  se  la  relativa
scadenza non  e'  ancora  intervenuta,  al  valore  attuale  del  suo
ammontare nominale; 
      (d) se la modifica riguarda  obbligazioni  zero-coupon  che  in
precedenza costituivano componenti  di  un'obbligazione  indicizzata,
l'ammontare nominale di ciascuna di tali obbligazioni zero-coupon: 
        (i)  se  in  precedenza  essa  dava  diritto  a  ricevere  il
pagamento non indicizzato del capitale nominale o di interessi, sara'
uguale al suo valore nominale o, se la data di scadenza stabilita per
il pagamento non indicizzato non e'  ancora  intervenuta,  al  valore
attuale del suo ammontare nominale; e 
        (ii) se  in  precedenza  essa  dava  diritto  a  ricevere  il
pagamento indicizzato del capitale o di interessi,  sara'  uguale  al
suo valore nominale rettificato o, se la data di  scadenza  stabilita
per il pagamento indicizzato non e'  ancora  intervenuta,  al  valore
attuale del suo ammontare nominale rettificato; e 
      (e) ai fini della presente Sezione 2.6: 
        (i) l'ammontare nominale  rettificato  di  ogni  obbligazione
indicizzata e di ogni componente di  un'obbligazione  indicizzata  e'
l'ammontare del pagamento che sarebbe dovuto alla  data  di  scadenza
stabilita per quell'obbligazione indicizzata o per quella determinata
componente qualora tale data di scadenza coincidesse con la  data  di
registrazione per la modifica proposta, avuto riguardo al valore  del
relativo  indice  alla  data  di  registrazione   pubblicato   da   o
nell'interesse dell'Emittente o, se un  tale  indice  non  risultasse
pubblicato, avuto riguardo al valore del relativo indice alla data di
registrazione determinato attraverso un  processo  di  interpolazione
nel rispetto dei termini e condizioni dell'obbligazione  indicizzata,
ma  in  nessun  caso  l'ammontare  nominale   rettificato   di   tale
obbligazione indicizzata o di quella  determinata  componente  potra'
essere inferiore al suo ammontare nominale, a meno che  i  termini  e
condizioni  di  quell'obbligazione  indicizzata  non  prevedano   che
l'importo del pagamento fatto su tale obbligazione indicizzata  o  su
tale  componente  possa  essere  inferiore  al   relativo   ammontare
nominale; e 
        (ii) il valore  attuale  di  un'obbligazione  zero-coupon  e'
determinato attualizzando l'ammontare nominale  (o,  se  applicabile,
l'ammontare nominale rettificato) di  tale  obbligazione  zero-coupon
dalla relativa data di scadenza originariamente stabilita  alla  data
di registrazione al relativo Tasso di Sconto, utilizzando la  formula
convenzionale  applicabile  per  la  determinazione  dei  giorni  nel
calcolo degli interessi, dove per Tasso di Sconto si intende: 
        (x)  se  l'obbligazione   zero-coupon   non   costituiva   in
precedenza una componente  di  un  titolo  di  debito  che  prevedeva
espressamente la maturazione di interessi, il rendimento  a  scadenza
di  questa  obbligazione  zero-coupon  al  momento   della   relativa
emissione o, se e'  stata  emessa  piu'  di  una  tranche  di  questa
obbligazione  zero-coupon,  il  rendimento  a  scadenza   di   questa
obbligazione zero-coupon calcolato considerando la  media  aritmetica
di tutti i prezzi di emissione di tutte le  obbligazioni  zero-coupon
rientranti nella stessa  serie,  ponderata  avuto  riguardo  al  loro
ammontare nominale; e 
      (y) se l'obbligazione zero-coupon costituiva in precedenza  una
componente di un titolo di  debito  che  espressamente  prevedeva  la
maturazione di interessi: 
        (1) la cedola su quel titolo di debito se  esso  puo'  essere
identificato; o 
        (2) se tale titolo di debito non puo' essere identificato, la
media aritmetica di tutte le cedole previste da  tutti  i  titoli  di
debito dell'Emittente (ponderati  per  il  loro  ammontare  nominale)
sotto  specificati  aventi  la  stessa   scadenza   dell'obbligazione
zero-coupon da attualizzare, ovvero, in assenza  di  tali  titoli  di
debito, la cedola determinata a tal  fine  mediante  un  processo  di
interpolazione lineare, effettuato usando tutti i  titoli  di  debito
dell'Emittente (ponderati  per  il  loro  ammontare  nominale)  sotto
specificati, che hanno le due date di scadenza piu' vicine alla  data
di scadenza dell'obbligazione zero-coupon da attualizzare;  i  titoli
di debito da usare a tali fini sono tutte le obbligazioni indicizzate
dell'Emittente  nel  caso  in  cui  l'obbligazione   zero-coupon   da
attualizzare avesse costituito in precedenza una  componente  di  una
obbligazione indicizzata e tutti i titoli  di  debito  dell'Emittente
(eccezion fatta per le obbligazioni  indicizzate  e  zero-coupon)  se
l'obbligazione zero-coupon da attualizzare non era in precedenza  una
componente di una obbligazione indicizzata e, in entrambi i  casi,  i
titoli di  debito  da  usare  sono  denominati  nella  stessa  valuta
dell'obbligazione zero-coupon da attualizzare. 
    2.7 Titoli in circolazione. Nello stabilire se i  possessori  del
richiesto ammontare  nominale  dei  Titoli  in  circolazione  abbiano
votato in favore di una proposta di  modifica  o  se  un  determinato
quorum  risulti  effettivamente   raggiunto   ad   un'assemblea   dei
possessori dei  Titoli  convocata  per  votare  su  una  proposta  di
modifica, un Titolo sara' considerato  non  in  circolazione,  e  non
sara' quindi possibile votare a  favore  o  contro  una  proposta  di
modifica in relazione ad esso, o il voto ad esso attinente non  sara'
conteggiato ai fini della formazione di un dato quorum, se alla  data
di registrazione per la proposta di modifica: 
      (a) il Titolo risulta essere stato in precedenza  cancellato  o
consegnato per la cancellazione o trattenuto per essere riemesso,  ma
non effettivamente riemesso; 
      (b) il Titolo risulta essere  stato  oggetto  di  esercizio  di
rimborso anticipato in accordo con i  suoi  termini,  ovvero  risulta
essere divenuto in  precedenza  dovuto  e  pagabile  per  intervenuta
scadenza o per un  altro  motivo,  e  l'Emittente  ha  in  precedenza
soddisfatto i propri obblighi di effettuare tutti i pagamenti  dovuti
in relazione al Titolo in accordo con i suoi termini (10) ; o 
      (c) il Titolo e' detenuto dall'Emittente, da  un  dipartimento,
ministero, o agenzia dell'Emittente, o da una societa',  un  trust  o
altra  entita'  legale  controllata  dall'Emittente  o  da   un   suo
dipartimento, ministero o agenzia e, in caso di  Titoli  detenuti  da
una siffatta societa', trust o altra entita'  legale,  il  possessore
del Titolo non abbia autonomia di decisione, laddove: 
        (i) il possessore del Titolo a questi fini e'  l'entita'  che
ha titolo legale per  votare  a  favore  o  contro  una  proposta  di
modifica relativa al  Titolo  o,  se  differente,  l'entita'  il  cui
consenso  o  istruzioni  di  voto  sono  richieste  contrattualmente,
direttamente o indirettamente, affinche' il possessore avente  titolo
legale risulti legittimato a votare a favore o contro una proposta di
modifica relativa al Titolo; 
        (ii) la societa', il trust o altra entita' legale che detiene
il Titolo e' controllata dall'Emittente o  da  un  suo  dipartimento,
ministero o agenzia se l'Emittente o un suo dipartimento, ministero o
agenzia abbia il potere, direttamente o indirettamente, attraverso il
possesso di  titoli  che  danno  diritto  di  voto  o  attraverso  la
titolarita' di altri interessi, per contratto o  in  altro  modo,  di
dare direttive alla dirigenza o di eleggere o nominare la maggioranza
dei membri del consiglio  di  amministrazione  o  altre  persone  che
esercitano funzioni analoghe in luogo, o in aggiunta, al consiglio di
amministrazione di quell'entita' legale; e 
        (iii) il possessore di un Titolo ha  autonomia  di  decisione
se, ai sensi della legge  applicabile,  o  del  regolamento  o  norma
applicabile e a  prescindere  da  qualsiasi  obbligazione  diretta  o
indiretta che il possessore  del  Titolo  possa  avere  in  relazione
all'Emittente: 
        (x) il possessore, direttamente o indirettamente, ha facolta'
di  non  accettare  istruzioni  dall'Emittente  su  come  votare   in
relazione ad una proposta di modifica; o 
        (y)  il  possessore,  nel  determinare  come  votare  su  una
proposta di  modifica,  e'  tenuto  ad  agire  secondo  uno  standard
oggettivo di prudenza, nell'interesse di tutti i partecipanti al  suo
capitale o nel proprio interesse; o 
        (z) il possessore  ha  un  obbligo  di  natura  fiduciaria  o
similare di votare su una proposta di modifica nell'interesse di  una
o piu' persone diverse dalla persona i cui Titoli posseduti (se  tale
persona  detenesse  dei  Titoli)   sarebbero   considerati   non   in
circolazione ai sensi della presente Sezione 2.7. 
    2.8 Titoli di  debito  in  circolazione.  Nello  stabilire  se  i
possessori del richiesto ammontare nominale di titoli  di  debito  in
circolazione facenti parte di altre serie rispetto ai Titoli  abbiano
votato in favore di un proposta di modifica a piu' serie o se un dato
quorum sia presente ad una assemblea dei possessori di questi  titoli
di debito convocata per votare su una proposta  di  modifica  a  piu'
serie, un titolo di debito i cui termini e  condizioni  sono  oggetto
della proposta di modifica sara' considerato non in  circolazione,  e
non sara' quindi possibile votare a favore o contro una  proposta  di
modifica a piu' serie  in  relazione  ad  esso  o  il  voto  ad  esso
attinente non sara' conteggiato ai fini della formazione di  un  dato
quorum, in accordo con i termini e le condizioni applicabili  a  quel
titolo di debito. 
    2.9  Entita'  aventi  autonomia  di   decisione.   Ai   fini   di
trasparenza,  l'Emittente  pubblichera'  prontamente  a  seguito  del
proprio annuncio formale di una proposta di modifica dei Titoli, e in
nessun caso meno di 10 giorni prima della data di  registrazione  per
la proposta di modifica, una lista  che  identifichi  ogni  societa',
trust o altra entita' legale che ai fini della Sezione 2.7 (c): 
      (a) sia in quel momento controllata dall'Emittente o da un  suo
dipartimento, ministero o agenzia; 
      (b) abbia fatto presente all'Emittente, in risposta ad una  sua
richiesta, di essere in quel  momento  in  possesso  di  uno  o  piu'
Titoli; e 
      (c) non abbia autonomia di decisione rispetto  a  Titoli  dalla
stessa posseduti. 
    2.10 Concambi e conversioni. Ogni modifica debitamente  approvata
dei termini e delle condizioni dei Titoli puo' essere realizzata  per
mezzo di un concambio obbligatorio o di una  conversione  dei  Titoli
con nuovi titoli di debito aventi termini e condizioni modificate, se
la proposta di concambio o di conversione e' resa nota ai  possessori
dei Titoli prima della data  di  registrazione  per  la  proposta  di
modifica. Ogni conversione o concambio  obbligatorio  intrapreso  per
realizzare una modifica debitamente approvata  sara'  vincolante  per
tutti i possessori dei Titoli. 
3. Agente responsabile dei calcoli 
    3.1 Nomina e responsabilita'. L'Emittente nominera'  un  soggetto
(l'"agente responsabile dei calcoli") per calcolare se  una  proposta
di modifica sia stata approvata dall'ammontare nominale richiesto dei
Titoli in circolazione e, in caso di modifica a piu' serie, se questa
sia stata approvata dall'ammontare nominale richiesto dei  titoli  di
debito in circolazione di ogni  serie  di  titoli  di  debito  i  cui
termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta.  Nel  caso
di modifica a piu' serie, lo stesso soggetto  sara'  nominato  agente
responsabile dei calcoli per la proposta di modifica dei Titoli e  di
ogni altra serie di titoli di debito i cui termini e condizioni  sono
oggetto della modifica proposta. 
    3.2 Certificato. Prima della  data  fissata  per  ogni  assemblea
convocata per votare su una proposta di modifica o prima  della  data
fissata  dall'Emittente  per  firmare  una  risoluzione  scritta   in
relazione  ad  una  proposta  di   modifica,   l'Emittente   fornira'
all'agente responsabile dei calcoli e pubblichera' un certificato: 
      (a) che elenchi l'ammontare nominale totale dei  Titoli  e,  in
caso di una modifica a piu' serie, l'ammontare  nominale  totale  dei
titoli di debito di ogni altra serie i cui termini e condizioni  sono
oggetto  della  modifica  proposta,  in  circolazione  alla  data  di
registrazione ai sensi delle Sezione 2.7; 
      (b) che specifichi l'ammontare nominale totale dei Titoli e, in
caso di una modifica a piu' serie, l'ammontare  nominale  totale  dei
titoli di debito di ogni altra serie i cui termini e condizioni  sono
oggetto della modifica proposta, che ai sensi  della  Sezione  2.7(c)
non e' considerato in circolazione alla data di registrazione; e 
      (c) che identifichi i possessori  dei  Titoli  e,  in  caso  di
modifica a piu' serie, dei titoli di debito di ogni altra serie i cui
termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, richiamati
al precedente punto (b), determinati in  accordo  con  le  previsioni
della Sezione 2.6, se applicabili. 
    3.3 Affidamento. L'agente  responsabile  dei  calcoli  puo'  fare
affidamento su ogni informazione contenuta  nel  certificato  fornito
dall'Emittente, e quelle informazioni saranno decisive  e  vincolanti
per l'Emittente e i possessori dei Titoli, a meno che: 
      (a) un possessore di Titoli i cui  termini  e  condizioni  sono
oggetto della modifica proposta consegni  all'Emittente  una  fondata
obiezione scritta in relazione al certificato prima del voto  su  una
proposta di modifica, o della firma di  una  risoluzione  scritta  in
relazione ad una proposta di modifica; e 
      (b) quell'obiezione scritta, se fondata, avrebbe influenzato il
risultato del voto adottato o della risoluzione  scritta  firmata  in
relazione alla proposta di modifica. 
    Nel  caso  in   cui   una   fondata   obiezione   scritta   venga
tempestivamente consegnata, ogni informazione sulla quale abbia fatto
affidamento l'agente responsabile  dei  calcoli  sara'  ciononostante
decisiva e vincolante per l'Emittente e per i possessori dei Titoli i
cui termini e condizioni sono oggetto della proposta se: 
      (x) l'obiezione viene successivamente ritirata; 
      (y) il possessore dei Titoli che ha consegnato l'obiezione  non
avvia un'azione legale in  relazione  all'obiezione  davanti  ad  una
corte avente competenza giurisdizionale entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione dei risultati del voto  adottato  o  della  risoluzione
scritta firmata in relazione ad una proposta di modifica; o 
      (z) una  corte  avente  competenza  giurisdizionale  stabilisce
successivamente o che l'obiezione non e' fondata o che in alcun  caso
questa avrebbe influenzato il risultato del  voto  adottato  o  della
risoluzione scritta firmata in relazione alla proposta di modifica. 
    3.4  Pubblicazione.  L'Emittente  provvedera'  prontamente   alla
pubblicazione  dei  risultati  dei  calcoli  effettuati   dall'agente
responsabile dei calcoli in relazione ad una proposta di  modifica  a
seguito dell'assemblea convocata per valutare quella modifica  o,  se
del caso, a seguito della data fissata dall'Emittente per firmare  la
risoluzione scritta in relazione a quella modifica. 
4. Assemblea dei possessori dei titoli. Risoluzioni scritte 
    4.1 Generalita'. Le previsioni seguenti ed ogni regola aggiuntiva
adottata  e  pubblicata  dall'Emittente  saranno,  entro   i   limiti
compatibili con le seguenti previsioni, applicate ad  ogni  assemblea
di possessori dei Titoli convocata per  votare  su  una  proposta  di
modifica e ad ogni risoluzione scritta adottata in  relazione  ad  un
proposta di modifica. Ogni azione contemplata in questa Sezione 4  da
adottarsi ad opera dell'Emittente puo', invece, essere adottata da un
soggetto che agisce per suo conto. 
    4.2 Convocazione di una assemblea. Una  assemblea  di  possessori
dei Titoli: 
      (a) puo' essere convocata dall'Emittente in ogni tempo; e 
      (b)  sara'  convocata  dall'Emittente  qualora  un  evento   di
default, come tale previsto in relazione ai  Titoli  si  verifichi  e
stia perdurando, ed una assemblea  sia  richiesta  per  iscritto  dai
possessori di non meno del 10% dell'ammontare nominale aggregato  dei
Titoli in circolazione (11) . 
    4.3  Avviso  di  convocazione  delle   assemblee.   L'avviso   di
convocazione  di  una  assemblea  dei  possessori  dei  Titoli  sara'
pubblicato dall'Emittente almeno 21 giorni prima della data  prevista
per l'assemblea o, in caso  di  convocazioni  successive,  almeno  14
giorni prima della data  prevista  per  le  convocazioni  successive.
L'avviso: 
      (a) stabilira' l'ora, il giorno ed il luogo dell'assemblea; 
      (b) fissera' l'ordine del giorno, il quorum  dell'assemblea  ed
il testo di ogni risoluzione che si prevede di adottare in assemblea; 
      (c) specifichera' la data di registrazione per l'assemblea, che
non potra' essere precedente piu' di cinque  giorni  lavorativi  (12)
rispetto alla data dell'assemblea stessa,  e  la  documentazione  che
dovra' essere prodotta dai possessori dei Titoli per avere diritto  a
partecipare all'assemblea; 
      (d) includera' il  modello  della  procura  da  utilizzare  per
nominare un procuratore che  agisca  per  conto  del  possessore  dei
Titoli; 
      (e) stabilira' ogni regola aggiuntiva  adottata  dall'Emittente
per la  convocazione  e  per  lo  svolgimento  dell'assemblea  e,  se
applicabili, le condizioni al ricorrere delle quali  una  modifica  a
piu' serie  sara'  da  considerarsi  perfezionata  se  approvata  con
riferimento ad alcune ma non tutte le serie di titoli di debito i cui
termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; e 
      (f)   identifichera'   il   soggetto   nominato   come   agente
responsabile dei calcoli per ogni proposta di modifica da votarsi  in
assemblea. 
    4.4 Presidenza della assemblea. Il presidente della assemblea dei
possessori dei Titoli sara' nominato: 
      (a) dall'Emittente; o 
      (b) se l'Emittente  non  nomina  un  presidente  o  la  persona
nominata dall'Emittente non e' presente all'assemblea, dai possessori
di piu' del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei  Titoli  allora
in circolazione rappresentati in assemblea. 
    4.5 Quorum. Non sara' presa nessuna decisione in  assenza  di  un
prescritto quorum, eccezion fatta per la  scelta  del  presidente  se
questo non e'  stato  nominato  dall'Emittente.  Il  quorum  ad  ogni
assemblea alla  quale  i  possessori  dei  Titoli  voteranno  su  una
proposta di modifica concernente: 
      (a) una materia riservata sara' di una o piu' persone  presenti
ed in possesso di  non  meno  del  66  2/3%  dell'ammontare  nominale
aggregato dei Titoli allora in circolazione; e 
      (b) una materia diversa da quelle riservate sara' di una o piu'
persone presenti ed in possesso di non meno  del  50%  dell'ammontare
nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione. 
    4.6 Convocazioni successive. Se un quorum non e' stato  raggiunto
nel corso  dei  trenta  minuti  successivi  all'ora  di  convocazione
dell'assemblea, questa puo' essere nuovamente convocata  a  decorrere
dal 14° giorno successivo alla prima convocazione e non oltre il  42°
giorno successivo a detta prima  convocazione  come  determinato  dal
presidente dell'assemblea. Il quorum per ogni convocazione successiva
alla prima sara' di una o piu' persone presenti e in possesso: 
      (a) di non meno del 66 2/3% dell'ammontare  nominale  aggregato
dei Titoli allora in circolazione nel caso di una  modifica  proposta
su di una materia riservata; e 
      (b) di non meno del 25% dell'ammontare nominale  aggregato  dei
Titoli allora in circolazione nel caso di una modifica proposta su di
una materia non riservata. 
    4.7 Risoluzioni scritte. Una risoluzione scritta  firmata  da,  o
per conto, dei possessori di una  prescritta  maggioranza  di  Titoli
sara' valida a tutti i  fini  come  se  essa  fosse  una  risoluzione
approvata in  un'assemblea  dei  possessori  dei  Titoli  debitamente
convocata e svoltasi in ottemperanza con le presenti previsioni.  Una
risoluzione scritta puo' essere contenuta in uno o piu' documenti  in
una forma tale per cui ognuno di essi puo' essere firmato da,  o  per
conto, di uno o piu' possessori dei Titoli. 
    4.8 Titolo a votare. Ogni persona che e' possessore di un  Titolo
in circolazione alla  data  di  registrazione  per  una  proposta  di
modifica, ed ogni persona  debitamente  nominata  procuratore  da  un
possessore di un Titolo in circolazione alla  data  di  registrazione
per una proposta di modifica, avra' titolo a votare  la  proposta  di
modifica in una assemblea dei possessori dei Titoli ed a firmare  una
risoluzione scritta in relazione alla proposta di modifica. 
    4.9 Votazioni. Ogni proposta di modifica sara' sottoposta al voto
dei  possessori  dei  Titoli   in   circolazione   rappresentati   in
un'assemblea debitamente convocata o al voto dei possessori di  tutti
i Titoli in circolazione per mezzo di una risoluzione  scritta  senza
bisogno di un'assemblea. Un possessore di Titoli puo' dare tanti voti
su ciascuna proposta  di  modifica  che  corrispondano  all'ammontare
nominale dei Titoli in circolazione dallo stesso  posseduti.  A  tali
fini: 
      (a) nel caso di una modifica a piu' serie riguardante titoli di
debito denominati in piu' di  una  valuta,  l'ammontare  nominale  di
ciascun titolo di debito sara' determinato in accordo con la  Sezione
2.6(a); 
      (b)  nel  caso  di  una  modifica  a  piu'  serie   riguardante
obbligazioni indicizzate, l'ammontare nominale di ciascuna di  queste
obbligazioni indicizzate sara' determinato in accordo con la  Sezione
2.6(b); 
      (c)  nel  caso  di  una  modifica  a  piu'  serie   riguardante
obbligazioni zero-coupon che non costituivano in precedenza una parte
componente di un'obbligazione indicizzata,  l'ammontare  nominale  di
ciascuna di queste  obbligazioni  zero-coupon  sara'  determinato  in
accordo con la Sezione 2.6(c); 
      (d)  nel  caso  di  una  modifica  a  piu'  serie   riguardante
obbligazioni zero-coupon che costituivano  in  precedenza  una  parte
componente di un'obbligazione indicizzata,  l'ammontare  nominale  di
ciascuna di queste  obbligazioni  zero-coupon  sara'  determinato  in
accordo con la Sezione 2.6(d). 
    4.10 Procuratori. Ciascun possessore di un Titolo in circolazione
puo', mediante una procura scritta posta in essere nell'interesse del
possessore stesso e consegnata all'Emittente non piu' tardi di 48 ore
prima dell'ora fissata per un'assemblea di possessori di Titoli o per
la firma  di  una  risoluzione  scritta,  nominare  una  persona  (un
"procuratore") affinche' questa agisca per suo conto in relazione  ad
un'assemblea di possessori di Titoli nella  quale  il  possessore  ha
titolo a votare o in relazione alla firma di una risoluzione  scritta
che il possessore ha titolo a firmare. La nomina  di  un  procuratore
fatta utilizzando un modello di procura diverso  da  quello  allegato
all'avviso di convocazione dell'assemblea non sara' valida  a  questi
fini. 
    4.11 Effetti legali e revoca di un  procuratore.  Un  procuratore
debitamente nominato in accordo con le precedenti  disposizioni,  nel
rispetto di quanto previsto alla Sezione 2.7 e per il tempo in cui la
nomina rimanga efficace, sara'  considerato  (e  la  persona  che  ha
nominato quel procuratore non sara' considerata tale)  il  possessore
dei Titoli a cui la nomina si riferisce, ed  ogni  voto  dato  da  un
procuratore sara' valido a prescindere da  una  precedente  revoca  o
modifica della nomina di quel procuratore a meno che l'Emittente  non
abbia ricevuto comunicazione o non sia stato in altro modo  informato
della revoca o modifica almeno 48  ore  prima  dell'ora  fissata  per
l'inizio dell'assemblea alla quale il procuratore intende dare il suo
voto o, se applicabile, per la firma di una risoluzione scritta. 
    4.12 Effetto vincolante. Una risoluzione debitamente approvata in
un'assemblea dei  possessori  dei  Titoli  convocata  e  svoltasi  in
ottemperanza con le presenti previsioni, ed una  risoluzione  scritta
debitamente firmata dalla maggioranza richiesta  dei  possessori  dei
Titoli, saranno vincolanti per tutti i possessori dei  Titoli,  siano
essi presenti o meno all'assemblea, abbiano essi votato  a  favore  o
contro la risoluzione assembleare o firmato la risoluzione scritta. 
    4.13 Pubblicazione. L'Emittente pubblichera' senza ritardo  tutte
le risoluzioni assembleari e tutte le risoluzioni scritte debitamente
adottate. 
5. Pubblicazioni 
    5.1 Avvisi ed altro. L'Emittente pubblichera' tutti gli avvisi  e
qualsiasi altra cosa della quale  si  richiede  la  pubblicazione  ai
sensi delle presenti previsioni: 
      (a) sul sito Internet del Debito Pubblico  -  Dipartimento  del
Tesoro; 
      (b) attraverso [inserire il proprio depositario centrale]  (13)
; e 
      (c)  in  altri  spazi,  inclusa  la  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, e negli altri modi che siano richiesti da  leggi
o regolamenti applicabili. 
 
                        Previsioni aggiuntive 
 
1.Modifiche tecniche 
    1.1. Errore Manifesto, Modifiche Tecniche. In deroga a  qualsiasi
previsione contraria contenuta nel presente  atto,  i  termini  e  le
condizioni dei Titoli  e  qualsiasi  altro  accordo  che  ne  governa
l'emissione o l'amministrazione puo' essere modificato dall'Emittente
senza il consenso dei possessori dei Titoli: 
      (i) al fine di correggere un errore manifesto o  porre  rimedio
ad una ambiguita'; o 
      (ii) se la modifica e' di natura  tecnica  o  formale  o  e'  a
beneficio dei possessori dei Titoli. 
    L'Emittente pubblichera' i dettagli di ogni  modifica  ai  Titoli
fatta ai sensi di questa Sezione  (Previsioni  Aggiuntive)  entro  10
giorni dalla data  in  cui  tale  modifica  e'  diventata  legalmente
efficace. 
    2. Anticipazione dei pagamenti e revoca dall'anticipazione (14) 
    2.1. Anticipazione. Qualora  un  evento  di  default,  come  tale
previsto in relazione ai Titoli si verifichi  e  stia  perdurando,  i
possessori di non meno del 25% dell'ammontare nominale aggregato  dei
Titoli  in  circolazione  possono,   dietro   comunicazione   scritta
all'Emittente, dichiarare che i Titoli sono immediatamente  esigibili
e pagabili.  Per  effetto  di  ogni  dichiarazione  di  anticipazione
debitamente data in ottemperanza alle previsioni di  questa  Sezione,
tutti gli  ammontari  pagabili  sui  Titoli  diverranno  esigibili  e
pagabili immediatamente alla data in cui quella comunicazione scritta
di anticipazione e' ricevuta dall'Emittente, a meno che  non  si  sia
posto rimedio all'inadempimento o si sia  rinunciato  ad  avvalersene
prima della ricezione della comunicazione da parte dell'Emittente. 
    2.2. Revoca dell'anticipazione. I  possessori  di  piu'  del  50%
dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione possono,
per conto di tutti i possessori  dei  titoli,  revocare  o  annullare
qualsiasi avviso di anticipazione  dato  ai  sensi  della  precedente
sezione 2.1. 
    3. Limitazione all'Azione del Singolo Possessore (15) 
    3.1 Nessun possessore di Titoli sara' legittimato  ad  instaurare
una procedura nei confronti dell'Emittente o a far valere  i  diritti
dei possessori dei Titoli secondo  i  termini  e  le  condizioni  dei
Titoli a meno  che  un  [trustee/fiscal  agent],  che  sia  tenuto  a
procedere in accordo con questi termini e condizioni,  non  lo  abbia
fatto entro un ragionevole periodo di tempo e  tale  situazione  stia
perdurando. 

(1) Da inserire se i Titoli sono redimibili 

(2) Da inserire se i Titoli sono garantiti 

(3) Da inserire se i Titoli sono assistiti da garanzia collaterale 

(4) Da inserire se i Titoli sono soggetti a decadenza  dal  beneficio
    del termine, e possono quindi essere  dichiarati  pagabili  prima
    della loro  naturale  scadenza,  al  verificarsi  di  circostanze
    relative ai pagamenti da effettuarsi in relazione ai Titoli 

(5) Da inserire se i Titoli sono regolati da una legge estera 

(6) Da inserire,  a  seconda  dei  casi,  qualora  l'Emittente  abbia
    rinviato alla giurisdizione di  una  corte  estera  ovvero  abbia
    espressamente rinunciato alla propria immunita' 

(7) Da inserire (salvo quanto previsto alla Nota 9) se i Titoli  sono
    titoli nominativi (registered bonds), a prescindere dal fatto che
    siano detenuti in 'global form''  da  un  depositario  o  custode
    comune (common depositary or custodian) 

(8) Da inserire (salvo quanto previsto alla Nota 9) se i Titoli  sono
    titoli al portatore (bearer securities), a prescindere dal  fatto
    che siano detenuti in 'global form'' da un depositario o  custode
    comune (common depositary or custodian) 

(9) Da inserire se  ai  sensi  della  legge  applicabile  la  persona
    legittimata a votare in relazione al Titolo  e'  per  l'Emittente
    non il portatore del Titolo ne' la persona in nome della quale il
    Titolo risulta registrato nei libri e registri dell'Emittente 

(10) Il  riferimento  ai  Titoli  che  sono   stati   precedentemente
     richiamati per il rimborso andra'  inserito  se  i  Titoli  sono
     redimibili 

(11) Da   inserire   se   i   Titoli   prevedono   una    causa    di
     risoluzione/evento di default 

(12) L'espressione giorni lavorativi sara' definita all'interno della
     documentazione dei Titoli 

(13) Da inserire se i Titoli sono gestiti attraverso  un  depositario
     centrale 

(14) Da inserire se i  Titoli  sono  soggetti  ad  anticipazione  dei
     pagamenti (c.d. ''acceleration'') 

(15) Da inserire solo se i Titoli prevedano  un  fiscal  agent  o  un
     trustee