(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
    Definizione delle zone delimitate e misure di cui all'art. 7 
 
 
                              Sezione 1 
 
 
                  Definizione delle zone delimitate 
 
    1. Le zone delimitate sono costituite da: 
      a) una zona  infestata,  ossia  la  zona  in  cui  la  presenza
dell'organismo specificato e' stata confermata e che comprende  tutte
le piante che presentano sintomi causati  dall'organismo  specificato
e, se necessario, tutte le piante che appartengono allo stesso  lotto
al momento della messa in coltivazione; e 
      b) una zona cuscinetto con un raggio di almeno  2  km  oltre  i
confini della zona infestata. 
    2. La delimitazione esatta  delle  zone  e'  basata  su  principi
scientifici validi, sulla biologia  dell'organismo  specificato,  sul
livello di  contaminazione,  sulla  particolare  distribuzione  delle
piante ospiti nell'area interessata e sulle  prove  dell'insediamento
dell'organismo specificato. Nei casi in cui il SFR  conclude  che  e'
possibile eradicare  l'organismo  specificato,  tenendo  conto  delle
circostanze in cui si e' verificato il  focolaio,  dei  risultati  di
un'indagine specifica o  dell'applicazione  immediata  di  misure  di
eradicazione, e' possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto  a
una distanza non  inferiore  a  1  km  oltre  i  confini  della  zona
infestata. Qualora l'eradicazione dell'organismo specificato non  sia
piu' possibile, il raggio non puo' essere ridotto al di  sotto  di  2
km. 
    3. Se la presenza dell'organismo specificato e' confermata al  di
fuori della zona infestata, i confini della zona  infestata  e  della
zona cuscinetto andranno modificati di conseguenza. 
    4. Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 6, comma  1,  e  al
monitoraggio di cui all'allegato II, sezione 3, punto 1, lettera  h),
in una zona delimitata non e' rilevata la presenza  di  un  organismo
specificato per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita,  piu'  un
altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecutivi,
e' possibile revocare la delimitazione della zona. La  durata  esatta
di un ciclo di vita dipende dalle prove a disposizione per la zona in
questione o per un'area dal clima simile. E'  possibile  revocare  la
delimitazione della zona nei casi in  cui,  a  seguito  di  ulteriori
ispezioni, le condizioni  di  cui  alla  sezione  2,  punto  1,  sono
soddisfatte. 
 
                              Sezione 2 
 
 
Condizioni in cui non e' necessaria la definizione di zone delimitate 
 
    1. Conformemente all'art. 7, comma 2, i SFR  non  sono  tenuti  a
definire una zona delimitata, a norma dell'art. 7, comma 1,  se  sono
soddisfatte le seguenti condizioni: 
      a)  vi  sono  prove  che  l'organismo  specificato   e'   stato
introdotto nella zona con le piante su cui e' stato trovato e  vi  e'
motivo di credere che queste piante fossero infestate prima di essere
introdotte  nella  zona  in  questione,  o  che  si  tratti   di   un
ritrovamento  isolato,  immediatamente  associato   ad   una   pianta
specificata  o  no,  che   presumibilmente   non   portera'   ad   un
insediamento; e 
      b)  e'  stato  accertato  che  non  vi  e'  alcun  insediamento
dell'organismo specificato e che  la  diffusione  e  la  riproduzione
dell'organismo specificato  non  e'  possibile  a  motivo  della  sua
biologia e in base ai risultati di un'indagine specifica e di  misure
di  eradicazione  che  possono  comprendere   l'abbattimento   e   la
distruzione precauzionale di piante  specificate,  comprese  le  loro
radici, dopo che queste sono state esaminate. 
    2. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al  punto  1,  i
SFR non sono tenuti a definire  zone  delimitate,  a  condizione  che
adottino le misure seguenti: 
      a)  misure  immediate  per  garantire  la  rapida  eradicazione
dell'organismo specificato ed escludere la possibilita' che  esso  si
diffonda; 
      b) monitoraggio per un periodo di tempo pari ad almeno un ciclo
di vita dell'organismo  specificato,  piu'  un  anno,  ovvero  almeno
quattro anni consecutivi, nel raggio di  almeno  1  km  intorno  alle
piante infestate o  al  luogo  dove  e'  stato  rilevato  l'organismo
specificato; per il primo anno, almeno, il monitoraggio  deve  essere
regolare ed intensivo; 
      c) distruzione di tutto il materiale vegetale infestato; 
      d) individuazione dell'origine  della  contaminazione  e  delle
piante ad essa associate, per  quanto  possibile,  esaminando,  anche
tramite  campionamento   distruttivo   mirato,   ciascun   segno   di
contaminazione; 
      e)   attivita'   di   sensibilizzazione   per   aumentare    la
consapevolezza del pubblico sulle minacce associate all'organismo; 
      f)   qualunque   altra   misura   in   grado   di   contribuire
all'eradicazione  dell'organismo  specificato,  tenendo  conto  della
norma ISPM n. 9 
    Le misure di cui alle lettere da a) a f) devono essere presentate
sotto forma di relazione a norma dell'art. 8. 
 
                              Sezione 3 
 
 
              Misure da adottare nelle zone delimitate 
 
    1. Nelle zone  delimitate  i  SFR  sono  tenuti  ad  adottare  le
seguenti misure al fine di eradicare l'organismo specificato: 
      a) abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante
che presentano sintomi causati  dall'organismo  specificato,  nonche'
rimozione completa delle radici; nei casi in cui le piante  infestate
siano  trovate  al  di  fuori  del  periodo  di  volo  dell'organismo
specificato, l'abbattimento e  la  rimozione  devono  avvenire  prima
dell'inizio del successivo periodo di volo; in  casi  eccezionali  in
cui  un  organismo  ufficiale  responsabile  stabilisca  che  non  e'
opportuno procedere agli abbattimenti  sopra  citati,  e'  consentita
l'applicazione di misure di  eradicazione  alternative  in  grado  di
garantire  lo  stesso  livello   di   protezione   dalla   diffusione
dell'organismo specificato; le ragioni che hanno portato ad una  tale
decisione  e  la  descrizione  delle  misure  vanno  notificate  alla
Commissione nella relazione di cui all'art. 8; 
      b) abbattimento di tutte le piante specificate  nel  raggio  di
100 m intorno alle  piante  infestate,  nonche'  esame  delle  piante
specificate in questione per verificare se presentano o meno segni di
contaminazione; in casi eccezionali in  cui  un  organismo  ufficiale
responsabile  stabilisca  che  non  e'   opportuno   procedere   agli
abbattimenti  sopra  citati,  si  procede  all'esame  individuale   e
dettagliato di tutte le piante specificate che si trovano nel  raggio
in questione, ma che non devono essere abbattute, per  verificare  se
presentano o meno segni di contaminazione, nonche'  all'applicazione,
ove  opportuno,  di  misure  volte  a  impedire  qualunque  possibile
diffusione dell'organismo specificato a partire da queste piante; 
      c) rimozione, esame e  distruzione  delle  piante  abbattute  a
norma delle lettere a) e b), nonche'  delle  loro  radici,  prendendo
tutte  le  precauzioni   necessarie   per   evitare   la   diffusione
dell'organismo specificato durante e dopo l'abbattimento; 
      d) evitare lo spostamento di materiale potenzialmente infestato
al di fuori della zona delimitata adottando specifiche misure; 
      e) individuazione dell'origine  della  contaminazione  e  delle
piante ad essa associate, per  quanto  possibile,  esaminando,  anche
tramite  campionamento   distruttivo   mirato,   ciascun   segno   di
contaminazione; 
      f) ove opportuno, sostituzione  delle  piante  specificate  con
altre piante; 
      g) divieto di piantare nuove piante specificate all'aria aperta
in una zona di cui all'allegato II, sezione 3, punto 1,  lettera  b),
eccetto che per i luoghi di produzione di cui all'allegato I, sezione
2; 
      h)  monitoraggio  intensivo   della   presenza   dell'organismo
specificato  tramite  ispezioni  annuali,   effettuate   in   momenti
opportuni sulle piante ospiti, facendo  particolare  attenzione  alla
zona  cuscinetto,   compreso,   ove   opportuno,   un   campionamento
distruttivo mirato; il numero di campioni va indicato nella relazione
di cui all'art. 8; 
      i)   attivita'   di   sensibilizzazione   per   aumentare    la
consapevolezza   del    pubblico    sulle    minacce    rappresentate
dall'organismo  nonche'   sulle   misure   adottate   per   impedirne
l'introduzione e la diffusione nell'Unione,  comprese  le  condizioni
relative allo spostamento di piante specificate dalla zona delimitata
conformemente all'art. 7; 
      j) se necessario, misure specifiche  per  affrontare  qualsiasi
specificita'  o  complicazione  che  possa   essere   ragionevolmente
ritenuta in grado di impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione,
in particolare misure relative all'accessibilita' e  all'eliminazione
adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate,
indipendentemente dalla loro  ubicazione,  dal  fatto  che  siano  di
proprieta' pubblica o privata o  dalla  persona  o  ente  che  ne  e'
responsabile; 
      k)   qualunque   altra   misura   in   grado   di   contribuire
all'eradicazione  dell'organismo  specificato,  tenendo  conto  della
norma ISPM n. 9; 
    Le misure di cui alle lettere da a) a k) devono essere  trasmesse
sotto forma di relazione a norma dell'art. 8. 
    2. Qualora i risultati delle ispezioni di cui all'art. 6,  svolte
in  un  periodo  di  tempo  superiore  a  quattro  anni  consecutivi,
confermino la presenza  dell'organismo  specificato  in  una  zona  e
qualora vi sia evidenza che l'organismo  specificato  non  puo'  piu'
essere eradicato, I SFR possono limitarsi ad adottare misure volte al
contenimento dell'organismo  specificato  nella  zona  in  questione.
Dette misure includono almeno le seguenti azioni: 
      a) abbattimento delle  piante  infestate  e  delle  piante  che
presentano  sintomi  causati  dall'organismo   specificato,   nonche'
rimozione completa delle radici. Le attivita' di abbattimento  devono
iniziare immediatamente, tuttavia qualora le piante  infestate  siano
trovate al di fuori del periodo di volo  dell'organismo  specificato,
l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima  dell'inizio  del
successivo periodo di  volo;  in  casi  eccezionali  in  cui  un  SFR
competente per territorio stabilisca che non e'  opportuno  procedere
agli abbattimenti  sopra  citati,  e'  consentita  l'applicazione  di
misure di eradicazione alternative in grado di  garantire  lo  stesso
livello di protezione dalla diffusione dell'organismo specificato; le
ragioni che hanno portato ad una  tale  decisione  e  la  descrizione
delle misure vanno notificate alla Commissione nella relazione di cui
all'art. 8; 
      b) rimozione, esame e  distruzione  delle  piante  abbattute  e
delle loro radici, prendendo  tutte  le  precauzioni  necessarie  per
evitare la diffusione dell'organismo specificato dopo l'abbattimento; 
      c)  prevenzione   di   qualunque   spostamento   di   materiale
potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata; 
      d) ove opportuno, sostituzione  delle  piante  specificate  con
altre piante; 
      e) divieto di piantare nuove piante specificate all'aria aperta
in una zona infestata di cui all'allegato II,  sezione  1,  punto  1,
lettera  a),  eccetto  che  per  i  luoghi  di  produzione   di   cui
all'allegato I, sezione 2; 
      f)  monitoraggio  intensivo   della   presenza   dell'organismo
specificato  tramite  ispezioni  annuali,   effettuate   in   momenti
opportuni  sulle  piante  ospiti,   compreso,   ove   opportuno,   un
campionamento distruttivo mirato; il numero di campioni  e'  indicato
nella relazione di cui all'art. 8; 
      g)   attivita'   di   sensibilizzazione   per   aumentare    la
consapevolezza  della   popolazione   sulle   minacce   rappresentate
dall'organismo  specificato,  nonche'  sulle  misure   adottate   per
impedirne l'introduzione e la  diffusione  nell'Unione,  comprese  le
condizioni relative allo spostamento di piante specificate dalla zona
delimitata conformemente all'art. 7; 
      h) se necessario, misure specifiche  per  affrontare  qualsiasi
specificita'  o  complicazione  che  possa   essere   ragionevolmente
ritenuta  in  grado  di   impedire,   ostacolare   o   ritardare   il
contenimento, in particolare  misure  relative  all'accessibilita'  e
all'eradicazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette  di
essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal  fatto
che siano di proprieta' pubblica o privata o dalla persona o ente che
ne e' responsabile; 
      i) qualunque altra misura che possa contribuire al contenimento
dell'organismo specificato. 
    Le misure di cui alle lettere da a) a i) devono essere  trasmesse
sotto forma di relazione a norma dell'art. 8.