Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2 DELLA LEGGE 96/2006, RECANTE "DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO" PROCEDURA DI APPLICAZIONE A LIVELLO REGIONALE DEI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE In conformita' a quanto previsto dall'ex Osservatorio Nazionale dell'Agriturismo, le Amministrazioni regionali e delle Provincie Autonome interessate ad applicare sul proprio territorio la metodologia comune per la classifica dell'agriturismo possono utilizzare il presente schema utile a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la proposta messa a punto. In linea di principio e' bene tenere conto della tabella riepilogativa dei punteggi e dei requisiti speciali qui di seguito riportata, ed in particolare della sezione riportata in giallo (soglie e n. requisiti) che non puo' essere modificata. Parte di provvedimento in formato grafico Per quanto riguarda invece l'eventuale introduzione di parametri di valutazione riconducibili a peculiarita' territoriali, si conformera' alla seguente regola: - L'impostazione del Sistema unitario di classificazione definito a livello nazionale e' recepita, a livello regionale, per quanto riguarda la previsione delle sette sezioni tematiche, dei punteggi complessivi attribuiti a ciascuna sezione, dei requisiti (con i corrispondenti punteggi) non riconducibili a peculiarita' territoriali, dei requisiti speciali e delle soglie di ingresso nelle diverse categorie; - l'aggiunta di un nuovo requisito con l'attribuzione del relativo punteggio, l'eliminazione di un requisito esistente, la modifica della descrizione di un requisito esistente, possono effettuarsi, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ove ricorrano motivate ragioni connesse alla espressione di peculiarita' territoriali significative ai fini della classificazione; - in caso di aggiunta o eliminazione di un requisito, si provvedera' alla compensazione dei punteggi in modo che la somma dei punteggi della sezione tematica interessata non subisca variazioni. Le motivazioni che possono essere prese in considerazione per l'aggiunta, l'eliminazione o la variazione (di descrizione o punteggio) di un requisito, sono: • caratteristiche prevalenti delle aziende agricole significativamente difformi dal contesto nazionale; • particolare rilevanza, o totale irrilevanza, di alcune attivita' produttive o di servizio previste nel Sistema nazionale di classificazione; • particolari aspetti strutturali legati ai prevalenti modelli regionali dell'agriturismo; • necessita' di attribuire la qualifica di requisito speciale ad alcuni requisiti ritenuti di particolare importanza nella situazione regionale, in relazione alla configurazione della domanda agrituristica. A questo scopo e' stata predisposta la tabella allegata dove possono essere riportati gli emendamenti previsti a livello regionale Parte di provvedimento in formato grafico