ALLEGATO "B"
REGOLE TECNICHE
INDICE
1. PREMESSA
2. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
3. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA
4. MODALITA' DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE
4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE
4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO
4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE
5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
1. PREMESSA
Il presente documento descrive le regole tecniche delle soluzioni
informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle
fatture di cui all'articolo 1, comma 213, lettera b), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nonche' quelle idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita'
del contenuto della fattura elettronica di cui all'articolo 1, comma
213, lettera gbis), della legge n. 244.
Le relative specifiche tecniche di dettaglio sono rese disponibili
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento
sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.
Tali specifiche tecniche vengono predisposte ed aggiornate
dall'Agenzia delle Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di
Interscambio, sentite le strutture competenti del Ministero
dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale
2. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Il presente paragrafo descrive le regole di emissione della fattura
elettronica per la formazione del documento nella forma e nel
contenuto previsto per la trasmissione attraverso il Sistema di
Interscambio (di seguito SdI).
Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
ai fini del presente regolamento si intende per fattura elettronica
un documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language),
sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la
normativa, anche tecnica, vigente in materia.
Per quanto attiene al contenuto informativo della fattura, si fa
riferimento all'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del presente
Regolamento. Il contenuto informativo puo' riferirsi ad una fattura
singola ovvero ad un lotto di fatture, in entrambi i casi si fa
riferimento ad un unico documento informatico con le caratteristiche
riportate precedentemente; nel seguito verra' utilizzato il termine
"fattura" per indicare indistintamente sia la fattura singola sia il
lotto di fatture.
3. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Il presente paragrafo descrive i canali e le modalita' per la
trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il SdI.
3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA
La trasmissione della fattura al SdI e da questi ai soggetti
riceventi avviene attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti canali:
- un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo
sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino
data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, nonche'
l'integrita' del contenuto delle stesse;
- un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet
fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su
rete SPC (Sistema Pubblico di Connettivita');
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio
attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettivita');
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su
protocollo FTP all'interno di circuiti chiusi che identificano in
modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale;
- un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet
fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati.
Le specifiche tecniche descrivono in dettaglio le modalita' ed i
canali di trasmissione utilizzabili.
4. MODALITA' DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
Il presente paragrafo descrive le procedure operative per la
trasmissione delle fatture elettroniche e lo scambio di informazioni
(ricevute, notifiche) tra gli attori del processo. Tutti gli aspetti
e gli elementi necessari per l'interazione con il SdI sono descritti
in dettaglio nelle specifiche tecniche.
4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE
L'immissione e l'aggiornamento dei dati di competenza all'interno
dell'anagrafica di riferimento deve essere svolto nel rispetto di
quanto previsto dall'allegato D di cui all'art. 3 lettera 3) del
presente Regolamento.
Affinche' i soggetti riceventi possano interagire con il SdI devono
essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla loro
qualificazione e al proprio riconoscimento secondo le modalita'
previste dalle regole tecniche della SPCCoop, DPCM 1 aprile 2008,
pubblicate sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2008, e successive
modificazioni.
4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE
Affinche' i soggetti trasmittenti possano interagire con il SdI
devono essere soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla loro
identificazione, requisiti che sono specifici dei singoli canali
utilizzati.
Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI
intende utilizzare la posta elettronica certificata non ha necessita'
di identificarsi in via preventiva al SdI ma deve avvalersi di un
gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla
disponibilita' del servizio; tale gestore deve essere tra quelli
inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall'Agenzia per l'Italia
digitale, cosi' come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR 11
febbraio 2005, n. 68 ("Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3" - G.U. 28 aprile 2005, n. 97) e
successive modificazioni; le modalita' d'identificazione del soggetto
a cui viene assegnata la casella di posta rispondono ai requisiti
citati in precedenza.
Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI
intende utilizzare un sistema di cooperazione applicativa, sia che si
tratti di servizi esposti su SPC sia di servizi esposti su rete
internet, deve necessariamente identificarsi al SdI tramite la
sottoscrizione di un accordo di servizio con il SdI stesso; le
modalita' di sottoscrizione dell'accordo rispondono ai requisiti
citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche.
Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI
intende utilizzare un sistema di trasmissione dati su protocollo FTP
deve necessariamente identificarsi al SdI tramite la definizione e la
sottoscrizione con il SdI di un protocollo di trasmissione; le
modalita' per la sottoscrizione del protocollo rispondono ai
requisiti citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche
tecniche.
4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
La procedura di invio della fattura vede, quali attori coinvolti:
- il fornitore;
- il SdI;
- il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore).
I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti
seguenti:
- il fornitore predispone la fattura elettronica secondo le regole
di cui al paragrafo 2;
- il fornitore stesso, o un terzo delegato ad emettere fattura per
conto di questo, appone la firma elettronica qualificata o digitale
sulla fattura predisposta;
- il fornitore, o un terzo delegato, trasmette la fattura cosi'
generata, al SdI per mezzo dei canali e le modalita' di cui al
paragrafo 3.
4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO
La procedura di inoltro della fattura elettronica dal SdI al
destinatario vede, quali attori coinvolti:
- il SdI;
- il soggetto destinatario;
- il soggetto ricevente (se diverso dal soggetto destinatario).
Il SdI inoltra al soggetto destinatario, oppure ad un terzo
soggetto ricevente di cui il destinatario si avvale, la fattura
elettronica attraverso i canali e le modalita' di cui al paragrafo 3.
Nell'eventualita' che nella fattura risulti un codice di
riferimento del destinatario non corretto, il SdI procedera' ad
inviare l'esito negativo esplicativo al mittente.
4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE
Tutti i canali di trasmissione descritti al precedente paragrafo 3
prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della
trasmissione. Questi messaggi sono specifici delle infrastrutture di
comunicazione e garantiscono la "messa a disposizione" del messaggio
e dei file allegati (fatture o notifiche o ricevute) da parte di chi
invia rispetto a chi riceve. Il SdI attesta l'avvenuto svolgimento
delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture
elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa
sull'invio di ricevute e notifiche.
La procedura puo' essere schematizzata nei punti seguenti:
- il SdI, ricevuto correttamente il documento fattura, assegna un
identificativo proprio ed effettua i controlli previsti al successivo
par. 5;
- in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una
notifica di scarto al soggetto trasmittente;
- nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la
fattura elettronica al destinatario;
- nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al
soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura
elettronica;
- nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la
trasmissione al destinatario non fosse possibile il SdI invia al
soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna; resta a
carico del SdI l'onere di contattare il destinatario affinche'
provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla
trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l'invio;
- il SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di
riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al
trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti
della trasmissione della fattura elettronica;
Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un
formato XML la cui struttura e' riportata nelle specifiche tecniche.
Di seguito uno schema di sintesi del flusso procedurale:
Parte di provvedimento in formato grafico
5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
Il SdI, per ogni documento fattura correttamente ricevuto, effettua
una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto
destinatario.
Quest'attivita' di verifica, nei limiti di ambito in cui e'
circoscritta, si configura come:
- un'operazione necessaria a minimizzare i rischi di errore in fase
elaborativa;
- uno strumento di filtro per prevenire, da un lato, possibili e
dispendiose attivita' di contenzioso, e per accelerare, dall'altro,
eventuali interventi di rettifica sulle fatture a vantaggio di una
piu' rapida conclusione del ciclo fatturazionepagamento.
Il mancato superamento di questi controlli viene notificato al
trasmittente e genera lo scarto del documento fattura che,
conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario della fattura.
Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:
- nomenclatura ed unicita' del documento trasmesso;
- integrita' del documento;
- autenticita' e validita' del certificato di firma;
- conformita' del formato fattura alle specifiche tecniche definite
dall'allegato A di cui all'art. 2 lettera 1) del presente
regolamento;
- validita' del contenuto della fattura rispetto alle informazioni
definite nell'allegato A di cui all'art. 2 lettera 1) del presente
regolamento;
I singoli controlli effettuati dal SdI sono descritti in dettaglio
nelle specifiche tecniche.