TRATTATO INTERNAZIONALE SUL COMMERCIO DELLE ARMI Preambolo Gli Stati Parti del presente Trattato, Guidati dalle finalita' e dai principi dello Statuto delle Nazioni Unite, Richiamando l'articolo 26 dello Statuto delle Nazioni Unite, che cerca di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio di risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, Rimarcando il bisogno di prevenire e di eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e di prevenire la loro diversione verso il mercato illecito, o per finalita' ed impieghi finali non autorizzati, anche nella commissione di atti terroristici, Riconoscendo i legittimi interessi politici, economici, commerciali e di sicurezza degli Stati nel commercio internazionale di armi convenzionali, Ribadendo il diritto sovrano di qualunque Stato di disciplinare e controllare le armi convenzionali esclusivamente all'interno del proprio territorio in conformita' con il proprio sistema giuridico o costituzionale, Consapevoli che la pace e la sicurezza, lo sviluppo e i diritti umani costituiscono i pilastri del sistema delle Nazioni Unite e le fondamenta della sicurezza collettiva e riconoscendo che lo sviluppo, la pace e la sicurezza e i diritti umani sono interconnessi e si rinforzano,mutualmente Richiamando le Linee Guida della Commissione sul Disarmo delle Nazioni Unite sul trasferimento delle armi, adottate dall'Assemblea Generale con la Risoluzione 46/36H del 6 dicembre 1991, Prendendo nota del contributo fornito dal Programma di Azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, dal Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, le loro parti, elementi e munizioni, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale, e dello Strumento Internazionale per permettere agli Stati l'identificazione e la rintracciabilita' rapida e attendibile delle armi leggere e di piccolo calibro illecite, Riconoscendo le conseguenze sociali, economiche, umanitarie e di sicurezza del commercio illecito e del commercio non regolamentato di armi convenzionali, Considerando che i civili, particolarmente donne e bambini, rappresentano la grande maggioranza delle persone colpite dai conflitti armati e dalla violenza armata, Riconoscendo inoltre le sfide affrontate dalle vittime dei conflitti armati e il loro bisogno di cure adeguate, riabilitazione e di reinserimento sociale ed economico, Sottolineando che nessuna disposizione del presente Trattato impedisce agli Stati di mantenere e adottare ulteriori ed efficaci misure per favorire gli obiettivi e le finalita' del Trattato, Consapevoli che il commercio, il possesso e l'uso di certe armi convenzionali per svolgere attivita' di tipo ricreativo, culturale„ storico, e sportivo sono leciti e legittimi nella misura in cui tale commercio, possesso e uso siano autorizzati o tutelati dalla legge, Consapevoli anche del ruolo che possono svolgere le Organizzazioni regionali nell' assistere gli Stati Parte per l'attuazione del presente Trattato, Riconoscendo il ruolo volontario ed attivo che la societa' civile, incluse le organizzazioni non governative e il settore industriale, puo' svolgere nella promozione degli obiettivi e delle finalita' del presente Trattato nonche' della sua attuazione. Affermando che la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e la prevenzione della loro diversione non devono ostacolare la cooperazione internazionale e il commercio lecito di materiali, equipaggiamenti e tecnologie con finalita' pacifiche, Evidenziando l'auspicio di raggiungere un'adesione universale al presente Trattato, Determinati ad agire secondo i seguenti principi: Principi - Il diritto naturale degli Stati all'autodifesa individuale o collettiva, riconosciuto dall'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite; - La risoluzione di controversie internazionali con mezzi pacifici in modo che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo, ai sensi dell'articolo 2 (3) dello Statuto delle Nazioni Unite; - L'astensione nelle relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con le finalita' delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 2 (4) dello Statuto delle Nazioni Unite; - Il non intervento in questioni che sono prettamente di competenza nazionale di uno Stato, ai sensi dell'articolo 2 (7) dello Statuto delle Nazioni Unite; - L'obbligo di rispettare e far rispettare il diritto umanitario internazionale ai sensi, inter alia, delle Convenzioni di Ginevra del 1949, e di rispettare e far rispettare i diritti umani ai sensi, inter alia, dello Statuto delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; - La responsabilita' di ogni Stato, in ottemperanza ai propri obblighi internazionali, di regolamentare in modo efficace il commercio internazionale delle armi convenzionali e di prevenire la loro diversione, oltre alla responsabilita' principale degli Stati di istituire ed applicare un regime nazionale di controllo; - Il rispetto dell'interesse legittimo di ogni Stato ad acquisire armi convenzionali per esercitare il proprio diritto alla legittima autodifesa e per contribuire alle operazioni di mantenimento della pace nonche' di produrre, esportare, importare, e trasferire armi convenzionali; - La necessita' di applicare il presente Trattato in maniera coerente, oggettiva e non discriminatoria, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Obiettivi e finalita' L'obiettivo del presente Trattato e' di: - Istituire i piu' elevati standard comuni internazionali possibili al fine di regolare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali; - Prevenire ed eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e prevenire la loro diversione; al fine di: - Contribuire alla pace, la sicurezza e la stabilita' internazionali e regionali; Ridurre le sofferenze umane; - Promuovere la cooperazione, la trasparenza, e l'agire responsabile degli Stati Parte nel commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati Parte.