(Trattato-art. 1)
          TRATTATO INTERNAZIONALE SUL COMMERCIO DELLE ARMI 
 
 
  Preambolo 
 
  Gli Stati Parti del presente Trattato, 
  Guidati dalle finalita' e dai principi dello Statuto delle  Nazioni
Unite, 
  Richiamando l'articolo 26 dello Statuto delle  Nazioni  Unite,  che
cerca di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della  pace  e
della sicurezza internazionale col minimo dispendio di risorse  umane
ed economiche mondiali per gli armamenti, 
  Rimarcando il bisogno di prevenire  e  di  eliminare  il  commercio
illecito di armi convenzionali e  di  prevenire  la  loro  diversione
verso il mercato illecito, o per finalita'  ed  impieghi  finali  non
autorizzati, anche nella commissione di atti terroristici, 
  Riconoscendo i legittimi interessi politici, economici, commerciali
e di sicurezza degli  Stati  nel  commercio  internazionale  di  armi
convenzionali, 
  Ribadendo il diritto sovrano di qualunque Stato di  disciplinare  e
controllare le  armi  convenzionali  esclusivamente  all'interno  del
proprio territorio in conformita' con il proprio sistema giuridico  o
costituzionale, 
  Consapevoli che la pace e la sicurezza, lo  sviluppo  e  i  diritti
umani costituiscono i pilastri del sistema delle Nazioni Unite  e  le
fondamenta della sicurezza collettiva e riconoscendo che lo sviluppo,
la pace e la sicurezza e i diritti  umani  sono  interconnessi  e  si
rinforzano,mutualmente 
  Richiamando le Linee Guida  della  Commissione  sul  Disarmo  delle
Nazioni Unite sul trasferimento delle armi,  adottate  dall'Assemblea
Generale con la Risoluzione 46/36H del 6 dicembre 1991, 
  Prendendo nota del contributo fornito dal Programma di Azione delle
Nazioni Unite per prevenire, combattere  ed  eliminare  il  commercio
illecito di armi leggere  e  di  piccolo  calibro  in  tutti  i  suoi
aspetti,  dal  Protocollo  contro  la  fabbricazione  e  il  traffico
illecito di armi da fuoco, le loro parti, elementi e  munizioni,  che
integra la Convenzione delle Nazioni  Unite  contro  la  Criminalita'
Organizzata Transnazionale,  e  dello  Strumento  Internazionale  per
permettere agli Stati l'identificazione e la rintracciabilita' rapida
e attendibile delle armi leggere e di piccolo calibro illecite, 
  Riconoscendo le conseguenze sociali, economiche,  umanitarie  e  di
sicurezza del commercio illecito e del commercio non regolamentato di
armi convenzionali, 
  Considerando  che  i  civili,  particolarmente  donne  e   bambini,
rappresentano  la  grande  maggioranza  delle  persone  colpite   dai
conflitti armati e dalla violenza armata, 
  Riconoscendo  inoltre  le  sfide  affrontate  dalle   vittime   dei
conflitti armati e il loro bisogno di cure adeguate, riabilitazione e
di reinserimento sociale ed economico, 
  Sottolineando  che  nessuna  disposizione  del  presente   Trattato
impedisce agli Stati di mantenere e adottare  ulteriori  ed  efficaci
misure per favorire gli obiettivi e le finalita' del Trattato, 
  Consapevoli che il commercio, il possesso e  l'uso  di  certe  armi
convenzionali per svolgere attivita' di tipo  ricreativo,  culturale„
storico, e sportivo sono leciti e legittimi nella misura in cui  tale
commercio, possesso e uso siano autorizzati o tutelati dalla legge, 
  Consapevoli anche del ruolo che possono svolgere le  Organizzazioni
regionali nell'  assistere  gli  Stati  Parte  per  l'attuazione  del
presente Trattato, 
  Riconoscendo il ruolo volontario ed attivo che la societa'  civile,
incluse le organizzazioni non governative e il  settore  industriale,
puo' svolgere nella promozione degli obiettivi e delle finalita'  del
presente Trattato nonche' della sua attuazione. 
  Affermando che la regolamentazione del commercio internazionale  di
armi convenzionali e la prevenzione della loro diversione non  devono
ostacolare la cooperazione internazionale e il  commercio  lecito  di
materiali, equipaggiamenti e tecnologie con finalita' pacifiche, 
  Evidenziando l'auspicio di raggiungere  un'adesione  universale  al
presente Trattato, 
  Determinati ad agire secondo i seguenti principi: 
 
  Principi 
 
  - Il diritto naturale  degli  Stati  all'autodifesa  individuale  o
collettiva, riconosciuto dall'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni
Unite; 
  - La risoluzione di controversie internazionali con mezzi  pacifici
in modo che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia  non
siano messe in pericolo, ai sensi dell'articolo 2 (3)  dello  Statuto
delle Nazioni Unite; 
  - L'astensione nelle  relazioni  internazionali  dalla  minaccia  o
dall'uso  della  forza,  sia  contro  l'integrita'   territoriale   o
l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia  in  qualunque  altra
maniera incompatibile con le finalita' delle Nazioni Unite, ai  sensi
dell'articolo 2 (4) dello Statuto delle Nazioni Unite; 
  - Il non intervento in questioni che sono prettamente di competenza
nazionale di uno Stato, ai sensi dell'articolo 2  (7)  dello  Statuto
delle Nazioni Unite; 
  - L'obbligo di rispettare e far rispettare  il  diritto  umanitario
internazionale ai sensi, inter alia, delle Convenzioni di Ginevra del
1949, e di rispettare e far rispettare  i  diritti  umani  ai  sensi,
inter alia, dello Statuto delle Nazioni Unite e  della  Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani; 
  - La responsabilita' di  ogni  Stato,  in  ottemperanza  ai  propri
obblighi  internazionali,  di  regolamentare  in  modo  efficace   il
commercio internazionale delle armi convenzionali e di  prevenire  la
loro diversione, oltre alla responsabilita' principale degli Stati di
istituire ed applicare un regime nazionale di controllo; 
  - Il rispetto dell'interesse legittimo di ogni Stato  ad  acquisire
armi convenzionali per esercitare il proprio diritto  alla  legittima
autodifesa e per contribuire alle operazioni  di  mantenimento  della
pace nonche' di produrre, esportare,  importare,  e  trasferire  armi
convenzionali; 
  - La necessita'  di  applicare  il  presente  Trattato  in  maniera
coerente, oggettiva e non discriminatoria, 
 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
                        Obiettivi e finalita' 
 
  L'obiettivo del presente Trattato e' di: 
 
  - Istituire i piu' elevati standard comuni internazionali possibili
al fine di regolare o migliorare la  regolamentazione  del  commercio
internazionale di armi convenzionali; 
  -  Prevenire  ed  eliminare   il   commercio   illecito   di   armi
convenzionali e prevenire la loro diversione; 
 
  al fine di: 
 
  -  Contribuire  alla   pace,   la   sicurezza   e   la   stabilita'
internazionali e regionali; Ridurre le sofferenze umane; 
  -  Promuovere  la   cooperazione,   la   trasparenza,   e   l'agire
responsabile degli Stati Parte nel commercio internazionale  di  armi
convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati
Parte.