(Trattato-art. 10)
                             Articolo 10 
                           Intermediazione 
 
  Ciascuno Stato Parte prendera', in conformita' con le proprie leggi
nazionali,  le  misure  necessarie  per  regolare  le  attivita'   di
intermediazione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1)
nell'ambito  dalla  propria  giurisdizione.  Tali  misure  potrebbero
consistere nell'imporre agli interlocutori di registrarsi od ottenere
autorizzazione  scritta  prima  di   esercitare   le   attivita'   di
intermediazione.