Articolo 10 Intermediazione Ciascuno Stato Parte prendera', in conformita' con le proprie leggi nazionali, le misure necessarie per regolare le attivita' di intermediazione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) nell'ambito dalla propria giurisdizione. Tali misure potrebbero consistere nell'imporre agli interlocutori di registrarsi od ottenere autorizzazione scritta prima di esercitare le attivita' di intermediazione.