(Trattato-art. 11)
                             Articolo 11 
                             Diversione 
 
  1. Ciascuno Stato  Parte  interessato  dal  trasferimento  di  armi
convenzionali  previste  dall'articolo  2  (1)  prendera'  le  misure
necessarie per prevenire la loro diversione. 
  2.  Nel  caso  di  trasferimento  di  armi  convenzionali  previste
dall'articolo  2  (1),  lo  Stato  Parte  esportatore  si  impegna  a
prevenire una diversione attraverso il proprio  regime  nazionale  di
controllo, istituito ai  sensi  dell'articolo  5  (2),  valutando  il
rischio di diversione delle armi esportate e considerando  l'adozione
di misure di mitigazione del rischio, come,  ad  esempio,  misure  di
costruzione di fiducia reciproca o programmi elaborati congiuntamente
e concordati tra gli Stati esportatori e importatori. Altre misure di
prevenzione  necessarie  potranno  includere  l'esame   delle   parti
interessate dall'esportazione, la richiesta di  ulteriori  documenti,
certificati,  o  garanzie  supplementari,   la   non   autorizzazione
dell'esportazione o altre misure appropriate. 
  3. Gli  Stati  Parte  importatori,  di  transito,  di  trasbordo  e
esportatori  coopereranno  e   si   scambieranno   informazioni,   in
conformita' con  le  rispettive  leggi  nazionali,  ove  opportuno  e
possibile, al fine di ridurre il rischio di una diversione delle armi
convenzionali previste dall'articolo 2 (1). 
  4. Lo Stato Parte che scopre una diversione di un trasferimento  di
armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) prendera'  le  misure
opportune, ai sensi delle  proprie  leggi  nazionali  e  del  diritto
internazionale,  per  porre  fine  a  tale  diversione.  Tali  misure
potrebbero  consistere  in  una  notificazione  degli   Stati   Parti
potenzialmente coinvolti ,  l'ispezione  dei  carichi  di  tali  armi
convenzionali  comprese  nell'articolo  2  (1),  adottare  misure  di
follow-up attraverso indagini e l'applicazione della legge. 
  5.  Per  migliorare  la  comprensione   e   prevenzione   di   armi
convenzionali previste dall'articolo 2  (1),  gli  Stati  Parti  sono
incoraggiati a scambiarsi informazioni pertinenti su  misure  atte  a
contrastare il  fenomeno.  Tali  informazioni  potrebbero  riguardare
attivita' illecite tra cui la  corruzione,  i  circuiti  di  traffico
internazionale, il brokeraggio illecito, fonti di  approvvigionamento
illecito, metodi di dissimulazione dei punti comuni di spedizione,  o
le destinazioni utilizzate dai  gruppi  organizzati  coinvolti  nelle
deviazioni. 
  6. Gli Stati Parte sono incoraggiati a comunicare agli altri  Stati
Parte, per il tramite del  Segretariato,  le  misure  intraprese  per
contrastare  il  trasferimento  illecito  delle  armi   convenzionali
comprese nell'articolo 2 (1).