(Trattato-art. 12)
                             Articolo 12 
                     Conservazione dei documenti 
 
  1. Ciascuno Stato Parte terra', ai sensi della propria legislazione
e  regolamentazione   nazionale,   dei   registri   nazionali   delle
autorizzazioni  rilasciate  per  l'esportazione  o  delle   effettive
esportazioni di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1). 
  2. Ciascuno Stato Parte e' incoraggiato a tenere dei registri delle
armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) che  sono  trasferite
al proprio territorio come  destinazione  finale  o  che  sono  state
autorizzate a transitare o essere trasbordate  nel  territorio  della
propria giurisdizione. 
  3. Ciascuno  Stato  Parte  e'  incoraggiato  a  riportare  in  tali
registri:  la  quantita',  il  valore,  il  modello  o  il  tipo,  le
autorizzazioni di trasferimenti  delle  armi  convenzionali  previste
dall'articolo  2   (1),   i   trasferimenti   realmente   effettuati,
informazioni sullo Stato o gli  Stati  esportatori,  importatori,  di
transito o di  trasbordo,  nonche'  sugli  utilizzatori  finali,  per
opportuno riferimento. 
  4. I registri saranno conservati per un minimo di dieci anni.