(Trattato-art. 13)
                             Articolo 13 
                      Presentazione di rapporti 
 
  1. Ciascuno Stato Parte, entro il primo anno dall'entrata in vigore
del  presente  Trattato,  ai  sensi  dell'articolo  22,  fornira'  al
Segretariato un rapporto iniziale  sulle  misure  adottate  per  dare
attuazione al presente Trattato, incluse le leggi nazionali, le liste
di controllo nazionali ed altri regolamenti o  misure  amministrative
interne.  Ciascuno  Stato  Parte,  quando  opportuno,  informera'  il
Segretariato  di  ogni  nuova  misura  presa  per  l'attuazione   del
Trattato.  I  rapporti  forniti  saranno  messi  a   disposizione   e
distribuiti dal Segretariato agli Stati Parte. 
  2. Gli Stati Parte sono incoraggiati ad informare gli  altri  Stati
Parte, tramite  il  Segretariato,  delle  misure  adottate  che  sono
risultate  efficaci  per   fronteggiare   la   diversione   di   armi
convenzionali comprese nell'articolo 2 (1). 
  3. Ciascuno Stato Parte  presentera'  annualmente  al  Segretariato
entro il 31 maggio  un  rapporto  sulle  autorizzazioni  o  effettive
esportazioni  ed  importazioni   di   armi   convenzionali   previste
dall'articolo 2 (1). I rapporti forniti saranno  resi  disponibili  e
distribuiti agli Stati Parte da parte del Segretariato.  Il  rapporto
presentato al Segretariato potra' contenere  le  stesse  informazioni
fornite dallo Stato  Parte  ad  altri  pertinenti  dispositivi  delle
Nazioni Unite, tra cui il Registro ONU delle  Armi  Convenzionali.  I
rapporti potranno escludere ogni informazione di  natura  commerciale
sensibile o riguardanti la sicurezza nazionale..