(Trattato-art. 14)
                             Articolo 14 
                      Applicazione del Trattato 
 
  Ciascuno  Stato  Parte  adottera'  le  misure  necessarie  per  far
applicare le leggi  e  i  regolamenti  nazionali  in  attuazione  dei
provvedimenti del presente Trattato.