(Trattato-art. 15)
                             Articolo 15 
                     Cooperazione Internazionale 
 
  1. Gli  Stati  Parte  dovranno  cooperare,  compatibilmente  con  i
rispettivi interessi  in  materia  di  sicurezza  e  con  la  propria
legislazione nazionale, al fine di dare efficacemente  attuazione  al
presente Trattato. 
  2. Gli Stati Parte sono incoraggiati a facilitare  la  cooperazione
internazionale, anche tramite scambi d'informazione su  questioni  di
reciproco  interesse  connesse  all'attuazione  e  applicazione   del
presente Trattato, in  conformita'  con  i  rispettivi  interessi  in
materia di sicurezza e con le proprie leggi nazionali. 
  3. Gli Stati Parte sono incoraggiati a consultarsi, ove necessario,
su questioni di interesse reciproco e  a  scambiarsi  informazioni  a
sostegno dell'attuazione del presente Trattato. 
  4. Gli Stati Parte sono incoraggiati a  cooperare,  in  conformita'
con le proprie leggi nazionali, per favorire  l'attuazione  nazionale
delle disposizioni del presente Trattato, anche attraverso lo scambio
di informazioni riguardanti attivita'  illecite  e  attori  illeciti,
nonche'  per  prevenire  ed  eliminare   l'uso   illecito   di   armi
convenzionali previste dall'articolo 2 (1). 
  5. Gli Stati Parte, di comune accordo e conformemente alle  proprie
leggi nazionali, dovranno prestarsi ogni possibile  assistenza  nelle
indagini, nelle azioni penali, e nei procedimenti giudiziari relativi
a violazioni delle misure nazionali adottate ai  sensi  del  presente
Trattato. 
  6. Gli Stati Parte sono incoraggiati ad adottare misure  a  livello
nazionale e a cooperare tra di loro per  prevenire  il  trasferimento
delle armi convenzionali di  cui  all'articolo  2  (1)  che  potranno
essere oggetto di pratiche scorrette. 
  7. Gli Stati Parte sono incoraggiati a condividere le esperienze  e
le informazioni sulle lezioni apprese riguardanti  qualunque  aspetto
del presente Trattato.