(Trattato-art. 16)
                             Articolo 16 
                      Assistenza Internazionale 
 
  1. Al fine di applicare il presente Trattato, ciascuno Stato  Parte
potra' richiedere assistenza, in particolare giuridica o legislativa,
a sostegno del capacity-building  istituzionale,  nonche'  assistenza
tecnica, materiale o finanziaria. Tale assistenza puo'  includere  il
sostegno  alla  gestione   degli   stock,   programmi   di   disarmo,
smobilitazione e reintegrazione, l'elaborazione di  leggi  modello  e
l'adozione di pratiche di attuazione efficaci. Ciascuno  Stato  Parte
in grado di  fornire  tale  assistenza,  procedera'  a  farlo  previa
richiesta. 
  2.  Ciascuno  Stato  Parte  puo'  richiedere,  offrire  o  ricevere
assistenza  tramite  l'intermediazione  delle   Nazioni   Unite,   le
Organizzazioni Internazionali, regionali, subregionali, o  nazionali,
le Organizzazioni non-governative, o a livello bilaterale. 
  3. Un fondo fiduciario volontario sara' istituito  da  parte  degli
Stati Parte per assistere gli Stati Parte che  richiedono  assistenza
internazionale per l'attuazione del presente Trattato. Ciascuno Stato
Parte e' incoraggiato a contribuire a tale fondo.