Articolo 16 Assistenza Internazionale 1. Al fine di applicare il presente Trattato, ciascuno Stato Parte potra' richiedere assistenza, in particolare giuridica o legislativa, a sostegno del capacity-building istituzionale, nonche' assistenza tecnica, materiale o finanziaria. Tale assistenza puo' includere il sostegno alla gestione degli stock, programmi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione, l'elaborazione di leggi modello e l'adozione di pratiche di attuazione efficaci. Ciascuno Stato Parte in grado di fornire tale assistenza, procedera' a farlo previa richiesta. 2. Ciascuno Stato Parte puo' richiedere, offrire o ricevere assistenza tramite l'intermediazione delle Nazioni Unite, le Organizzazioni Internazionali, regionali, subregionali, o nazionali, le Organizzazioni non-governative, o a livello bilaterale. 3. Un fondo fiduciario volontario sara' istituito da parte degli Stati Parte per assistere gli Stati Parte che richiedono assistenza internazionale per l'attuazione del presente Trattato. Ciascuno Stato Parte e' incoraggiato a contribuire a tale fondo.