(Trattato-art. 17)
                             Articolo 17 
                    Conferenza degli Stati Parte 
 
  1. Il Segretariato provvisorio, istituito  ai  sensi  dell'articolo
18, convochera' una Conferenza degli Stati Parte non piu' tardi di un
anno  dopo   l'entrata   in   vigore   del   presente   Trattato   e,
successivamente nei momenti stabiliti dalla Conferenza stessa. 
  2. La Conferenza  degli  Stati  Parte  adottera'  per  consenso  le
proprie regole di procedura in occasione della sua prima sessione. 
  3. La Conferenza degli Stati Parte adottera' le regole  finanziarie
per garantire il proprio funzionamento, le regole che disciplinano il
finanziamento  di  ogni  organo  sussidiario  che  potra'  istituire,
nonche' le disposizioni finanziari che disciplinano il  funzionamento
del Segretariato. A ciascuna sessione ordinaria,  essa  adottera'  un
bilancio per il periodo finanziario  fino  alla  successiva  sessione
ordinaria. 
  4. La Conferenza degli Stati Parte: 
 
  (a)  Esamina  l'attuazione  del  presente  Trattato,  compresi  gli
sviluppi intervenuti nel settore delle armi convenzionali; 
  (b) Esamina e adotta raccomandazioni relative all'attuazione  e  al
funzionamento del presente Trattato, con particolare riferimento alla
promozione della sua universalita'; 
  (c) Esamina le proposte di emendamento  al  presente  Trattato,  ai
sensi dell'Articolo 20; 
  (d) Esamina tutte le questioni che sorgono dall'interpretazione del
presente Trattato; 
  (e) Esamina e determina le mansioni e il bilancio del Segretariato; 
  (f) Esamina  la  creazione  di  ogni  organo  sussidiario  ritenuto
necessario per migliorare il funzionamento del presente Trattato; e 
  (g) Svolge ogni altra funzione relativa al presente Trattato. 
 
  5. La Conferenza degli Stati Parte convoca riunioni  straordinarie,
quando essa lo considera necessario o su  richiesta  scritta  di  uno
Stato Parte, a condizione che la richiesta sia  sostenuta  da  almeno
due terzi degli Stati Parte.