(Trattato-art. 18)
                             Articolo 18 
                           Il Segretariato 
 
  1. Il presente Trattato istituisce un  Segretariato  per  assistere
gli Stati Parte nella sua efficace attuazione. In attesa della  prima
riunione  della  Conferenza  degli  Stati  Parte,   un   Segretariato
provvisorio sara' responsabile per  le  funzioni  amministrative  che
scaturiscono dal presente Trattato. 
  2. Il Segretariato avra' una dotazione di personale sufficiente.  I
suoi membri avranno  le  competenze  necessarie  per  assicurarne  il
corretto funzionamento come descritto nel paragrafo 3. 
  3. Il Segretariato sara' responsabile  nei  confronti  degli  Stati
Parte. Dotato di una struttura minimale, il Segretariato  esercitera'
le seguenti funzioni: 
 
  (a) Ricevere, mettere a disposizione e distribuire i rapporti  come
prescritto dal presente Trattato; 
  (b) Tenere aggiornata e mettere a disposizione degli Stati Parti la
lista dei punti di contatto nazionali; 
  (c) Facilitare l'incontro tra domanda e offerta di  assistenza  per
l'attuazione del  presente  Trattato  e  promuovere  la  cooperazione
internazionale quando richiesta; 
  (d) Facilitare il lavoro della Conferenza  degli  Stati  Parte,  in
particolare adottando le disposizioni e fornendo i servizi  necessari
per le riunioni previste dal presente Trattato; e 
  (e) Svolgere qualunque altra funzione decisa dalla Conferenza degli
Stati Parte.