(Trattato-art. 19)
                             Articolo 19 
                   Risoluzione delle Controversie 
 
  1. Gli Stati Parte  si  consulteranno  e  coopereranno,  di  comune
accordo, per giungere a una risoluzione di qualunque controversia che
possa  sorgere   tra   di   loro   rispetto   all'interpretazione   o
l'applicazione del presente Trattato, anche attraverso il  negoziato,
mediazione, conciliazione, risoluzione  giudiziaria,  o  altro  mezzo
pacifico. 
  2. Gli  Stati  Parte  possono  scegliere,  di  comune  accordo,  di
ricorrere all'arbitraggio per risolvere ogni controversia  sorta  tra
di loro su questioni riguardanti l'interpretazione  o  l'applicazione
del presente Trattato.