Articolo 19 Risoluzione delle Controversie 1. Gli Stati Parte si consulteranno e coopereranno, di comune accordo, per giungere a una risoluzione di qualunque controversia che possa sorgere tra di loro rispetto all'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato, anche attraverso il negoziato, mediazione, conciliazione, risoluzione giudiziaria, o altro mezzo pacifico. 2. Gli Stati Parte possono scegliere, di comune accordo, di ricorrere all'arbitraggio per risolvere ogni controversia sorta tra di loro su questioni riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato.