(Trattato-art. 2)
                             Articolo 2 
                        Campo di Applicazione 
 
  1.  Il  presente  Trattato  si  applichera'   a   tutte   le   armi
convenzionali incluse nelle seguenti categorie: 
 
  (a) Carri armati; 
  (b) Autoveicoli corazzati da combattimento; 
  (c) Sistemi di artiglieria di grosso calibro; 
  (d) Aerei da combattimento; 
  (e) Elicotteri d'assalto; 
  (f) Navi da guerra; 
  (g) Missili e lanciatori di missili; e 
  (h) Armi leggere e di piccolo calibro. 
 
  2. Ai fini del presente Trattato, le attivita' di commercio  estero
includono l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasbordo e
l'intermediazione di armi, d'ora innanzi denominate "trasferimento". 
  3. Il presente Trattato non si applica al trasporto  internazionale
da parte o per  conto  di  uno  Stato  Parte  di  armi  convenzionali
destinate al proprio uso, a  condizione  che  le  armi  convenzionali
restino di proprieta' dello stesso Stato Parte.