(Trattato-art. 20)
                             Articolo 20 
                             Emendamenti 
 
  1. Sei anni dopo l'entrata in vigore del  presente  Trattato,  ogni
Stato Parte potra' proporre degli emendamenti. Alla scadenza di  tale
periodo, gli emendamenti proposti potranno solamente essere esaminati
dalla Conferenza degli Stati Parte ogni tre anni. 
  2.  Ogni  proposta  di  emendamento  al  presente  Trattato   sara'
presentata per iscritto al Segretariato, il quale la  distribuira'  a
tutti gli Stati  Parte  almeno  180  giorni  prima  della  successiva
riunione  della  Conferenza  degli  Stati  Parte,  nella  quale   gli
emendamenti possono  essere  esaminati  ai  sensi  del  paragrafo  1.
L'emendamento verra' esaminato  alla  Conferenza  degli  Stati  Parti
successiva ai sensi del paragrafo 1 se, al piu' tardi 120 giorni dopo
la distribuzione del testo da parte del Segretariato, la  maggioranza
degli Stati Parte informi il Segretariato del  proprio  sostegno  per
una considerazione della proposta. 
  3. Gli Stati Parte faranno ogni possibile sforzo per raggiungere un
consenso su ogni  emendamento.  Se  nessun  accordo  viene  raggiunto
nonostante gli  sforzi  profusi,  l'emendamento  sara'  adottato,  in
ultima istanza, in base a un voto della  maggioranza  di  tre  quarti
degli Stati Parte presenti e votanti alla riunione  della  Conferenza
degli Stati Parte. Ai fini del presente  articolo,  gli  Stati  Parte
presenti e votanti vanno  intesi  quali  Stati  Parte  presenti  alla
riunione e che esprimono un voto a favore o contrario. Il Depositario
comunichera' agli Stati Parti ogni emendamento cosi' adottato. 
  4. Ogni emendamento adottato ai sensi del paragrafo 3  entrera'  in
vigore per ciascuno Stato Parte che ha depositato  uno  strumento  di
accettazione  di  tale  emendamento  novanta  giorni  dopo   che   la
maggioranza degli Stati che  erano  parte  del  Trattato  al  momento
dell'adozione dell'emendamento  hanno  depositato  i  loro  strumenti
presso il Depositario. In seguito l'emendamento  entrera'  in  vigore
anche per ogni altro Stato Parte  novanta  giorni  dopo  la  data  di
deposito dello strumento di accettazione dell'emendamento.