Articolo 20 Emendamenti 1. Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, ogni Stato Parte potra' proporre degli emendamenti. Alla scadenza di tale periodo, gli emendamenti proposti potranno solamente essere esaminati dalla Conferenza degli Stati Parte ogni tre anni. 2. Ogni proposta di emendamento al presente Trattato sara' presentata per iscritto al Segretariato, il quale la distribuira' a tutti gli Stati Parte almeno 180 giorni prima della successiva riunione della Conferenza degli Stati Parte, nella quale gli emendamenti possono essere esaminati ai sensi del paragrafo 1. L'emendamento verra' esaminato alla Conferenza degli Stati Parti successiva ai sensi del paragrafo 1 se, al piu' tardi 120 giorni dopo la distribuzione del testo da parte del Segretariato, la maggioranza degli Stati Parte informi il Segretariato del proprio sostegno per una considerazione della proposta. 3. Gli Stati Parte faranno ogni possibile sforzo per raggiungere un consenso su ogni emendamento. Se nessun accordo viene raggiunto nonostante gli sforzi profusi, l'emendamento sara' adottato, in ultima istanza, in base a un voto della maggioranza di tre quarti degli Stati Parte presenti e votanti alla riunione della Conferenza degli Stati Parte. Ai fini del presente articolo, gli Stati Parte presenti e votanti vanno intesi quali Stati Parte presenti alla riunione e che esprimono un voto a favore o contrario. Il Depositario comunichera' agli Stati Parti ogni emendamento cosi' adottato. 4. Ogni emendamento adottato ai sensi del paragrafo 3 entrera' in vigore per ciascuno Stato Parte che ha depositato uno strumento di accettazione di tale emendamento novanta giorni dopo che la maggioranza degli Stati che erano parte del Trattato al momento dell'adozione dell'emendamento hanno depositato i loro strumenti presso il Depositario. In seguito l'emendamento entrera' in vigore anche per ogni altro Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito dello strumento di accettazione dell'emendamento.