(Trattato-art. 22)
                             Articolo 22 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente Trattato entrera' in vigore novanta giorni  dopo  la
data  di  deposito   del   cinquantesimo   strumento   di   ratifica,
accettazione o approvazione presso il Depositario. 
  2. Per ogni Stato che depositi  i  propri  strumenti  di  ratifica,
accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata  in  vigore  del
presente Trattato, lo stesso entrera' in vigore novanta  giorni  dopo
la data di deposito da  parte  dello  Stato  in  parola  del  proprio
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.