Articolo 22 Entrata in vigore 1. Il presente Trattato entrera' in vigore novanta giorni dopo la data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario. 2. Per ogni Stato che depositi i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, lo stesso entrera' in vigore novanta giorni dopo la data di deposito da parte dello Stato in parola del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.