(Trattato-art. 23)
                             Articolo 23 
                  Applicazione a titolo provvisorio 
 
  Al momento della firma o del  deposito  del  proprio  strumento  di
ratifica, accettazione, approvazione  o  adesione,  ogni  Stato  puo'
dichiarare che applichera' a titolo provvisorio gli articoli 6 e 7 in
attesa dell'entrata in vigore del  presente  Trattato  nei  confronti
dello Stato in parola.