(Trattato-art. 24)
                             Articolo 24 
                          Durata e recesso 
 
  1. Il presente Trattato ha durata illimitata. 
  2. Ciascuno Stato Parte ha il diritto, nell'esercizio della propria
sovranita' nazionale, di denunciare il presente Trattato. Deve  darne
notifica al Depositario, il quale comunichera' tale notifica a  tutti
gli altri Stati Parte. La notifica puo' anche essere accompagnata  da
una spiegazione delle motivazioni del recesso e avra' effetto novanta
giorni dopo la ricezione della  notifica  di  recesso  da  parte  del
Depositario,  a  meno  che  tale  notifica  non  indichi   una   data
posticipata. 
  3. Il recesso non libera lo Stato dagli obblighi,  compresi  quelli
finanziari, assunti al momento della firma del presente Trattato.