(Trattato-art. 25)
                             Articolo 25 
                               Riserve 
 
  1.  Ciascuno  Stato  Parte,  al  momento  della  firma,   ratifica,
accettazione e approvazione o adesione, puo' formulare delle  riserve
che non siano  incompatibili  con  gli  obiettivi  e  gli  scopi  del
presente Trattato. 
  2. Lo Stato Parte puo' ritirare sua riserva  in  qualunque  momento
tramite notifica al Depositario.