Articolo 26 Relazione con altri strumenti internazionali 1. L'applicazione del presente Trattato non pregiudica gli obblighi sottoscritti dagli Stati Parte in virtu' di accordi internazionali, esistenti o futuri, di cui sono parte, purche' tali obblighi siano coerenti con il presente Trattato. 2. Il presente Trattato non puo' essere citato ai fini di annullare la validita' degli accordi di cooperazione in materia di difesa conclusi tra Stati Parte del presente al Trattato.