Articolo 3 Munizioni Ogni Stato Parte istituira' e manterra' aggiornato un regime nazionale di controllo per regolare l'esportazione delle munizioni sparate, lanciate o scaricate dalle armi convenzionali comprese nell'articolo 2 (1) e applichera' le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 prima di autorizzare l'esportazione di tali munizioni.