(Trattato-art. 3)
                             Articolo 3 
                              Munizioni 
 
  Ogni Stato  Parte  istituira'  e  manterra'  aggiornato  un  regime
nazionale di controllo per regolare  l'esportazione  delle  munizioni
sparate, lanciate  o  scaricate  dalle  armi  convenzionali  comprese
nell'articolo 2 (1) e  applichera'  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 6 e 7 prima di autorizzare l'esportazione di tali munizioni.