(Trattato-art. 4)
                             Articolo 4 
                         Parti e componenti 
 
  Ogni Stato Parte istituira' e terra' aggiornato un regime nazionale
di  controllo  per  regolare  l'esportazione  delle   parti   e   dei
componenti, qualora  l'esportazione  renda  possibile  l'assemblaggio
delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1)  e  applichera'
le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7  prima  di  autorizzare
l'esportazione di tali parti e componenti.