Articolo 4 Parti e componenti Ogni Stato Parte istituira' e terra' aggiornato un regime nazionale di controllo per regolare l'esportazione delle parti e dei componenti, qualora l'esportazione renda possibile l'assemblaggio delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) e applichera' le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 prima di autorizzare l'esportazione di tali parti e componenti.