(Trattato-art. 5)
                             Articolo 5 
                         Attuazione Generale 
 
  1. Ciascuno Stato Parte  attuera'  il  presente  Trattato  in  modo
coerente,  imparziale,  e  non  discriminatorio,  tenendo  conto  dei
principi espressi nel Trattato. 
  2. Ciascuno Stato Parte istituira' e terra'  aggiornato  un  regime
nazionale di controllo che comprenda anche  la  formulazione  di  una
lista nazionale di  controllo,  ai  fini  dell'implementazione  delle
disposizioni del presente Trattato. 
  3.  Ciascuno  Stato  Parte  e'   incoraggiato   ad   applicare   le
disposizioni del presente Trattato alla piu' ampia tipologia di  armi
convenzionali. Le definizioni nazionali  di  ognuna  delle  categorie
previste dall'articolo 2 (1) da a) a g) non avranno una portata  piu'
limitata rispetto alle descrizioni utilizzate nel Registro delle Armi
Convenzionali delle Nazioni Unite al momento dell'entrata  in  vigore
del presente Trattato. Per la categoria prevista dall'articolo 2  (1)
(h), le definizioni nazionali non avranno una portata  piu'  limitata
rispetto alle descrizioni nei rilevanti strumenti delle Nazioni Unite
al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato. 
  4.  Ciascuno  Stato  Parte,  in  virtu'  della   sua   legislazione
nazionale, comunichera' la propria lista nazionale  di  controllo  al
Segretariato, il quale  la  rendera'  disponibile  agli  altri  Stati
Parte. Gli Stati Parte sono incoraggiati a rendere pubbliche le  loro
liste di controllo. 
  5. Ciascuno Stato Parte prendera' le misure necessarie per  attuare
le disposizioni del presente  Trattato  e  designera'  le  competenti
autorita' nazionali per istituire un regime  nazionale  di  controllo
trasparente che regolamenti il trasferimento delle armi convenzionali
previste dall'articolo 2 (1) e di  ogni  altro  bene  previsto  dagli
articoli 3 e 4. 
  6. Ciascuno Stato  Parte  dovra'  nominare  uno  o  piu'  punti  di
contatto nazionali  incaricati  di  scambiare  informazioni  relative
all'attuazione del presente Trattato.  Ciascuno  Stato  Parte  dovra'
fornire al Segretariato, istituito ai sensi dell'articolo  18,  tutte
le informazioni relative ai punti di contatto nazionali  e  mantenere
tali informazioni aggiornate.