(Trattato-art. 6)
                             Articolo 6 
                             Proibizioni 
 
  1. Nessuno  Stato  Parte  autorizzera'  il  trasferimento  di  armi
convenzionali di cui  all'art.  2(1)  ne'  dei  beni  previsti  dagli
articoli 3 e 4, se tale  trasferimento  e'  suscettibile  di  violare
obblighi derivanti da misure  adottate  dal  Consiglio  di  Sicurezza
delle Nazioni Unite sulla base del Capitolo VII dello  Statuto  delle
Nazioni Unite, in particolare relativamente all'embargo di armi. 
  2. Nessuno  Stato  Parte  autorizzera'  il  trasferimento  di  armi
convenzionali di cui  all'art.  2(1)  ne'  dei  beni  previsti  dagli
articoli 3 e 4, se tale  trasferimento  e'  suscettibile  di  violare
pertinenti   obblighi   internazionali   ai   sensi   degli   accordi
internazionali di cui e' Parte, in particolare per quanto riguarda il
trasferimento o il traffico illecito di armi convenzionali. 
  3. Nessuno  Stato  Parte  autorizzera'  il  trasferimento  di  armi
convenzionali di cui  all'art.  2(1)  ne'  dei  beni  previsti  dagli
articoli   3   e   4   qualora   sia   a   conoscenza,   al   momento
dell'autorizzazione, che le armi o i beni possano  essere  utilizzati
per la commissione di atti di genocidio, crimini  contro  l'umanita',
gravi violazioni delle Convenzioni  di  Ginevra  del  1949,  attacchi
diretti a obiettivi o a soggetti civili protetti in  quanto  tali,  o
altri crimini di guerra definiti dagli accordi internazionali di  cui
lo Stato e' parte.