Articolo 7 Esportazione e valutazione dell'esportazione 1) Se l'esportazione non e' proibita dall'articolo 6, ciascuno Stato Parte esportatore, prima dell'autorizzazione dell'esportazione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) o di ogni altro bene previsto dagli articoli 3 e 4, sotto la propria giurisdizione e ai sensi del proprio sistema di controllo nazionale, dovra' valutare, in maniera obiettiva e non discriminatoria, e prendendo in considerazione ogni elemento utile, comprese le informazioni fornite dallo Stato importatore ai sensi dell'articolo 8 (1), se le armi convenzionali o i beni: (a) Possano contribuire a minacciare la pace e la sicurezza; (b) Possano essere utilizzati per: (i) Commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale umanitario; (ii) Commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale umanitario ; (iii) Commettere o facilitare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi al terrorismo di cui lo Stato e' parte; oppure (iv) Commettere o facilitare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi alla criminalita' organizzata transnazionale di cui lo Stato e' parte. 2) Lo Stato Parte esportatore dovra' inoltre valutare se si possano adottare delle misure per mitigare i rischi identificati sotto (a) o (b) nel paragrafo 1,incluse misure per accrescere la fiducia reciproca o per sviluppare dei programmi concordati fra gli Stati esportatori e importatori. 3) Se, dopo aver condotto tale valutazione e aver esaminato eventuali misure di mitigazione, lo Stato Parte esportatore ritenga che vi sia un rischio preponderante di una delle conseguenze negative previste dal paragrafo 1, lo Stato Parte esportatore non autorizzera' l'esportazione. 4) Lo Stato Parte esportatore, nel formulare la propria valutazione, dovra' prendere in considerazione il rischio che le armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) o la merce prevista dagli articoli 3 e 4 possano essere utilizzate per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere o atti di violenza contro donne e bambini. 5) Ciascuno Stato Parte esportatore dovra' prendere misure per assicurare che ogni autorizzazione per l'esportazione di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) o di merce prevista dagli Articoli 3 o 4 sia registrata ed emessa prima dell'esportazione. 6) Ciascuno Stato Parte esportatore, su richiesta, dovra' rendere disponibili allo Stato Parte importatore e agli Stati Parte di transito appropriate informazioni relative all'autorizzazione in questione, in conformita' con le leggi, le pratiche, e le politiche nazionali dello Stato esportatore. 7) Se, dopo la concessione di un'autorizzazione, uno Stato Parte esportatore dovesse venire a conoscenza di nuove informazioni rilevanti, e' incoraggiato a riesaminare la sua autorizzazione dopo aver consultato, se necessario, lo Stato importatore.