(Trattato-art. 7)
                             Articolo 7 
            Esportazione e valutazione dell'esportazione 
 
  1) Se l'esportazione non  e'  proibita  dall'articolo  6,  ciascuno
Stato Parte esportatore, prima dell'autorizzazione  dell'esportazione
delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) o di ogni altro
bene previsto dagli articoli 3 e 4, sotto la propria giurisdizione  e
ai sensi del proprio sistema di controllo nazionale, dovra' valutare,
in  maniera  obiettiva  e  non  discriminatoria,   e   prendendo   in
considerazione ogni elemento utile, comprese le informazioni  fornite
dallo Stato importatore ai sensi dell'articolo  8  (1),  se  le  armi
convenzionali o i beni: 
 
  (a) Possano contribuire a minacciare la pace e la sicurezza; 
  (b) Possano essere utilizzati per: 
  (i) Commettere  o  facilitare  una  grave  violazione  del  diritto
internazionale umanitario; 
  (ii) Commettere o  facilitare  una  grave  violazione  del  diritto
internazionale umanitario ; 
  (iii) Commettere o facilitare un atto che costituisca  un  illecito
ai sensi delle convenzioni internazionali o dei  protocolli  relativi
al terrorismo di cui lo Stato e' parte; oppure 
  (iv) Commettere o facilitare un atto che costituisca un illecito ai
sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi alla
criminalita' organizzata transnazionale di cui lo Stato e' parte. 
 
  2) Lo Stato Parte esportatore dovra' inoltre valutare se si possano
adottare delle misure per mitigare i rischi identificati sotto (a)  o
(b)  nel  paragrafo  1,incluse  misure  per  accrescere  la   fiducia
reciproca o per sviluppare dei programmi  concordati  fra  gli  Stati
esportatori e importatori. 
  3) Se,  dopo  aver  condotto  tale  valutazione  e  aver  esaminato
eventuali misure di mitigazione, lo Stato Parte  esportatore  ritenga
che vi sia un rischio preponderante di una delle conseguenze negative
previste dal paragrafo 1, lo Stato Parte esportatore non autorizzera'
l'esportazione. 
  4)  Lo  Stato  Parte  esportatore,   nel   formulare   la   propria
valutazione, dovra' prendere in considerazione il rischio che le armi
convenzionali previste dall'articolo 2 (1) o la merce prevista  dagli
articoli 3 e 4 possano essere utilizzate per commettere o  facilitare
gravi atti di violenza di genere o atti di violenza  contro  donne  e
bambini. 
  5) Ciascuno Stato Parte  esportatore  dovra'  prendere  misure  per
assicurare  che  ogni  autorizzazione  per  l'esportazione  di   armi
convenzionali previste dall'articolo 2 (1) o di merce prevista  dagli
Articoli 3 o 4 sia registrata ed emessa prima dell'esportazione. 
  6) Ciascuno Stato Parte esportatore, su richiesta,  dovra'  rendere
disponibili allo Stato  Parte  importatore  e  agli  Stati  Parte  di
transito  appropriate  informazioni  relative  all'autorizzazione  in
questione, in conformita' con le leggi, le pratiche, e  le  politiche
nazionali dello Stato esportatore. 
  7) Se, dopo la concessione di un'autorizzazione,  uno  Stato  Parte
esportatore  dovesse  venire  a  conoscenza  di  nuove   informazioni
rilevanti, e' incoraggiato a riesaminare la sua  autorizzazione  dopo
aver consultato, se necessario, lo Stato importatore.