(Trattato-art. 8)
                             Articolo 8 
                            Importazione 
 
  1) Ciascuno Stato Parte importatore dovra'  prendere  delle  misure
per assicurare che le informazioni utili e pertinenti siano  fornite,
su richiesta e ai sensi della propria  legislazione  nazionale,  allo
Stato Parte esportatore, per assistere lo Stato Parte  esportatore  a
condurre  una  valutazione  nazionale  dell'esportazione   ai   sensi
dell'articolo  7.  Tali  misure  possono   includere   documentazione
sull'utilizzo finale o sull'utilizzatore finale. 
  2) Ciascuno Stato Parte importatore dovra'  prendere  delle  misure
che gli permettano di regolare, ove necessario, l'importazione  sotto
la propria giurisdizione di armi convenzionali previste dall'Articolo
2 (1). Tali misure possono includere dei regimi di controllo. 
  3) Ciascuno Stato Parte importatore  puo'  richiedere  dallo  Stato
Parte esportatore informazioni su ogni autorizzazione di esportazione
corrente o in corso in cui lo  Stato  Parte  importatore  risulta  il
Paese destinatario finale.