(Trattato-art. 9)
                             Articolo 9 
                        Transito o Trasbordo 
 
  Ciascuno Stato Parte  dovra'  prendere  le  misure  necessarie  per
regolare, ove necessario e possibile, il transito o  trasbordo  sotto
la  propria  giurisdizione  e  sul  proprio  territorio  delle   armi
convenzionali previste dall'articolo 2 (1) conformemente  al  diritto
internazionale applicabile.