(Accordo-art. 1)
         ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI ALBANIA, LA REPUBBLICA 
                   GRECIA E LA REPUBBLICA ITALIANA 
                                 SU 
                PROGETTO DI GASDOTTO TRANS ADRIATICO 
 
 
                              PREAMBOLO 
 
  La Repubblica di Albania,  la  Repubblica  Greca  e  la  Repubblica
Italiana (di seguito designate quali  "Le  Parti"  o  individualmente
come "La Parte") rappresentati dai rispettivi Governi, 
  (1) in base  ai  principi  stabiliti  dagli  accordi  di  commercio
internazionale e di investimento applicabili a ciascuna delle  Parti,
tra cui il Trattato sulla Carta dell'Energia, i Trattati Comunitari e
dal Trattato della Comunita' per l'Energia, e mossi dalla  necessita'
di ampliare e implementare ulteriormente la cooperazione tra le Parti
nel settore energetico; 
  (2) in uno sforzo  di  promuovere  ulteriormente  una  cooperazione
reciprocamente  vantaggiosa  nel  garantire   un   approvvigionamento
affidabile di gas naturale dalle fonti in Asia centrale  e  in  Medio
Oriente, in  particolare  dalla  Repubblica  dell'Azerbaigian,  verso
l'Unione europea attraverso la Repubblica di Turchia; 
  (3)  riconoscendo  che  la  Trans  Adriatic  Pipeline  AG   intende
costruire e gestire un gasdotto di interconnessione  transfrontaliera
che ha origine nella Repubblica Greca alla  frontiera  greco-turca  e
progettato per il trasporto di gas naturale attraverso la  Repubblica
Greca, fino alla Repubblica Italiana,  attraverso  la  Repubblica  di
Albania; 
  (4) riconoscendo che lo sviluppo  e  l'interconnessione  (ai  sensi
degli Accordi sull'interconnessione relativi al progetto) del sistema
di  gasdotto  di  gas  naturale  Trans-Anatolico  e  dei  sistemi  di
trasporto di gas naturale delle Parti  al  Gasdotto  Trans  Adriatico
miglioreranno     la     sicurezza      e      la      disponibilita'
dell'approvvigionamento   di   gas   naturale   a    seguito    della
diversificazione delle rotte e delle fonti di  approvvigionamento  di
gas naturale per l'Unione europea; 
  (5) riconoscendo l'importante ed essenziale ruolo strategico che il
Gasdotto Trans Adriatico svolgera' aprendo il Corridoio Sud del Gas e
riferendosi  alla  designazione  da  parte  dell'Unione  europea  del
Gasdotto Trans Adriatico  come  gasdotto  del  corridoio  meridionale
(corridoio 3 di gas naturale) nel  Programma  Reti  Trans  europee  -
Energia; 
  (6) riconoscendo che qualsiasi Accordo  con  il  Governo  Ospitante
stipulato da  una  Parte  potra'  essere  ratificato  dal  Parlamento
nazionale sia dopo o contestualmente alla ratifica di questo  Accordo
dal proprio Parlamento nazionale; 
  (7) riconoscendo che la  Commissione  europea  e'  stata  messa  al
corrente circa i negoziati di questo Accordo e delle intenzioni delle
Parti in relazione alla sua esecuzione, e 
  (8) con l'obiettivo di creare condizioni e standard uniformi e  non
discriminatori  per  la   pianificazione,   la   costruzione   e   il
funzionamento del Gasdotto Trans  Adriatico  in  conformita'  con  la
legislazione nazionale delle Parti, con  gli  accordi  internazionali
bilaterali e multilaterali e con i trattati applicabili  da  ciascuna
Parte; 
  (9) avendo presente il Memorandum d'intesa  fra  il  Governo  della
Repubblica Greca  il  Consiglio  dei  Ministri  della  Repubblica  di
Albania e il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione  in
relazione al Progetto di Gasdotto Trans Adriatico firmato a New  York
il 27 Settembre 2012; 
 
                    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
 
                             ARTICOLO 1 
 
                             DEFINIZIONI 
 
  I termini in maiuscolo utilizzati nel presente Accordo (incluso  il
Preambolo) hanno il significato  loro  attribuito  nell'Appendice  al
presente Accordo.