ARTICOLO 12 MODIFICHE E RISOLUZIONE Nessuna Parte puo' modificare, o cercare di evitare o limitare il presente Accordo senza il previo consenso scritto di ciascuna delle altre Parti. Ogni modifica al presente Accordo deve essere approvata per iscritto da tutte le Parti ed entrano in vigore secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente Accordo. Il presente Accordo resta in vigore a tutti gli effetti fino alla data di completamento dello smantellamento di tutto il Gasdotto Trans Adriatico. Nessuna delle parti puo' denunciare o recedere dal presente Accordo o sospendere l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente Accordo senza il preventivo consenso di ciascuna delle altre Parti. Tuttavia, se il Gasdotto Trans Adriatico non e' selezionato dal Consorzio Shah Deniz per il trasporto di gas naturale dalla Regione del Caspio verso l'Europa, TAP identifichera', in accordo con le Parti ed entro un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, fonti alternative di approvvigionamento. In mancanza di cio', una Parte puo' recedere dall'Accordo con l'invio, tre mesi prima, di una comunicazione scritta alle altre Parti per via diplomatica.