ARTICOLO 2 SUPPORTO AL PROGETTO E COLLABORAZIONE 1. Le Parti faciliteranno, permetteranno e sosterranno l'attuazione del Progetto cooperando e coordinandosi a tale riguardo tra loro e forniranno per l'attuazione e l'esecuzione del Progetto condizioni stabili, trasparenti e non discriminatorie. 2. Le Parti convengono che il Trasporto sara' effettuato in conformita' delle disposizioni del presente Accordo e alla legislazione applicabile ai sensi dei Trattati Comunitari e del Trattato della Comunita' per l'Energia relativi allo stesso, e senza imporre ritardi irragionevoli, restrizioni o oneri.