(Accordo-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
 
                   RELAZIONI CON LEGGI E TRATTATI 
 
  1. Nessuna disposizione del presente Accordo imporra': 
  (a) alla Repubblica Greca o alla Repubblica  Italiana  di  derogare
alle disposizioni obbligatorie dei Trattati comunitari; o 
  (b) alla Repubblica  di  Albania  di  derogare  dalla  disposizioni
obbligatorie del Trattato della Comunita' per l'Energia. 
  2. I Partecipanti  al  Progetto  devono  essere  considerati  quali
"Investitori" ai fini dell'articolo 1 (7) del  Trattato  sulla  Carta
dell'Energia e del Progetto e di tutti gli aspetti di  esso,  e  ogni
interesse  che  possono  avere  in  qualsiasi  accordo  relativo   al
Progetto, deve essere considerato  un  "Investmento"  nel  Territorio
della relativa Parte ai fini dell'articolo 1 (6), del Trattato  sulla
Carta dell'Energia.