(Accordo-art. 5)
                             ARTICOLO 5 
 
                    ACCORDI DEI GOVERNI OSPITANTI 
 
  1. La Repubblica d'Albania e la Repubblica di  Grecia,  essendo  le
Parti nei cui territori sara' ubicata la maggior parte  del  Gasdotto
Trans  Adriatico,  agendo  attraverso  i  propri  rispettivi  Governi
Ospitanti, hanno entrambe  aderito,  o  entrambe  aderiranno,  ad  un
Accordo fra il Governo Ospitante e  l'Investitore  del  Progetto,  in
conformita' con i  requisiti  pertinenti  e  obbligatori  di  cui  al
precedente   Articolo   3(1),   che   include,   senza   limitazioni,
disposizioni sulle Tasse (comprese le aliquote fiscali)  che  saranno
applicate  all'Investitore  del  Progetto  nella   giurisdizione   di
entrambe quelle Parti. Ogni  Accordo  del  Governo  Ospitante  dovra'
essere ratificato  secondo  la  legislazione  nazionale  della  Parte
pertinente. 
  2. Ogni Accordo del Governo Ospitante a cui aderira' una Parte: 
  (a) si considera che sia stato o sara'  stipulato  in  virtu'  e  a
sostegno di un'elaborazione dell'Accordo stesso; e 
  (b) sara' la Legge che dovra' applicare  gli  obblighi,  accordi  e
attivita' della Parte che derivano dall'Accordo o connessi con  esso,
e nessuna Legge  ordinaria  di  quella  Parte  (comprese  percio'  le
procedure di interpretazione e di applicazione) che sia contraria,  o
inottemperante con le condizioni dell'Accordo del  Governo  Ospitante
potra' limitare, diminuire  o  impattare  sfavorevolmente  i  diritti
concessi  dall'Accordo  del  Governo  Ospitante  all'Investitore  del
Progetto e a qualsiasi Partecipante al Progetto o comunque  derogare,
abrogare o avere la prevalenza  sull'Accordo  del  Governo  Ospitante
nella sua interezza o parzialita'.