ARTICOLO 9 TASSE Per la determinazione della base imponibile dell'Investitore del Progetto, si applicheranno le disposizioni della normativa nazionale sulla base dei principi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Per i ricavi ed i costi dell'Investitore del Progetto, saranno definiti - negli accordi preliminari sui prezzi giuridicamente vincolanti stipulati tra le autorita' fiscali di ciascuna delle Parti tra di loro e con l'autorita' fiscale della Confederazione Svizzera (essendo la giurisdizione dello Statuto dell'Investitore del Progetto) - criteri di assegnazione uniformi e appropriati, coerenti con le clausole dei Trattati di Doppia Imposizione in materia di determinazione dei profitti aziendali. Gli accordi preliminari sui prezzi avranno una durata minima di 25 anni e non potranno essere modificati o risolti senza il consenso dell'Investitore del Progetto. I criteri di assegnazione che figurano in qualsiasi accordo preliminare sui prezzi concordati da una delle Parti si rifletteranno anche nell'Accordo del Governo Ospitante di cui quella Parte fa parte.